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Studenti senza permesso di soggiorno e esami di maturità

Studenti senza permesso di soggiorno e esami di maturità – che cosa succede in questi casi? La questione è stata sollevata da una badante ucraina alla repubblica metropoli. Vediamo insieme più nel dettaglio quale è stata la risposta!

Studenti senza permesso di soggiorno e esami di maturità:

Enrico Panini, segretario generale Federazione lavoratori della conoscenza Cgil ha risposto alla signora, citando l’articolo 45 del DPR 394/1999 che afferma che:

” i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all’obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva. L’iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull’identità dichiarata dell’alunno, il titolo viene rilasciato all’interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell’iscrizione”.

Come riporta l’articolo citato gli studenti senza permesso di soggiorno possono ottenere il loro diploma di maturità.

Diritti riconosciuti ai cittadini stranieri minori:

Istruzione:

Tutti i minori stranieri, anche privi di permesso di soggiorno, hanno il diritto di essere iscritti alla scuola, non solo dell’obbligo, ma di ogni ordine e grado. L’iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno, nei modi previsti per i minorenni italiani.

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I ragazzi di età compresa nella fascia di istruzione obbligatoria (6-16 anni) devono essere iscritti, a cura dei genitori o di chi ne esercita la tutela, alla classe corrispondente all’età anagrafica, a meno che il Collegio dei docenti deliberi l’iscrizione a una classe diversa.

Assistenza sanitaria

I minori stranieri titolari di permesso di soggiorno devono essere iscritti obbligatoriamente da chi ne esercita la potestà o la tutela al Servizio sanitario nazionale (SSN), con il conseguente diritto di accedere a tutte le prestazioni sanitarie offerte. L’iscrizione, con la successiva scelta o assegnazione del medico di famiglia o del pediatra per il minore, avviene presso l’azienda sanitaria locale del comune di residenza o dimora.

Al momento dell’iscrizione viene rilasciata la tessera sanitaria personale, con la quale si ha diritto di fruire delle prestazioni, gratuitamente o pagando il ticket sanitario.

Attenzione!

I minori stranieri senza di permesso di soggiorno non possono iscriversi al SSN, ma hanno comunque diritto alle cure ambulatoriali e ospedaliere essenziali, a quelle urgenti e a quelle continuative, a quelle per malattia e infortunio e di medicina preventiva: garantite prestazioni come vaccinazioni, profilassi internazionale, diagnosi, profilassi e cura delle malattie infettive.

Tipi di permessi di soggiorno accessibili ai Cittadini stranieri minori di 18 anni:

Esistono varie tipologie di permessi di soggiorno a cui i Cittadini stranieri minori di 18 anni possono accedere:

Permesso di soggiorno per assistenza minore:

Il permesso di soggiorno per assistenza minore o Cittadini stranieri minori di 18 anni permette di tutelare il minorenne permettendo a uno o entrambi i genitori di restare al suo fianco.

Da chi viene rilasciata l’autorizzazione?

L’autorizzazione viene rilasciata dal tribunale per i minorenni con sede nel capoluogo regionale competente.

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Infatti il giudice competente deve tener conto dell’età e delle condizioni di salute del minore.

Chi ne ha diritto?

Possono richiedere questa tipologia di titolo di soggiorno, i genitori di figli stranieri minorenni che si trovano in Italia e che riscontrano gravi motivi di sviluppo psicofisico.

Criteri per il rilascio del Permesso di soggiorno per assistenza minore:

Nell’articolo 31 del codice sull’immigrazione si afferma che per il rilascio devono sussistere dei gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico.

Tuttavia, bisogna sapere che i vari Tribunali dei Minorenni in Italia hanno applicato in maniera differente questo principio.

Alcuni tribunali hanno avuto un orientamento più restrittivo rispetto ad altri e di conseguenza rilasciano il permesso di soggiorno per assistenza minore 2020 solo se quest’ultimo è afflitto da gravi patologie.

Altri tribunali invece, hanno tenuto come riferimento per il rilascio solo la tenera età del minore.

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Permesso di soggiorno per affidamento:

Secondo l’articolo 31 del decreto legislativo concerne la disciplina dell’immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero, Il figlio dello straniero (Cittadini stranieri minori di 18 anni) legalmente soggiornante in Italia ha diritto ad usufruire di un titolo di soggiorno per affidamento.

Il figlio minore dello straniero con questo convivente è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore e segue la condizione giuridica di quest’ultimo.

Al compimento del quattordicesimo anno di età’ al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario e’ rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età’, ovvero una carta di soggiorno.

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Cittadinanza italiana 18 anni

Molti stranieri ritengono che se il loro figlio nascerà in Italia sarà automaticamente cittadino italiano. Anche se è vero che in altri ordinamenti, come quello degli Stati Uniti o quello di alcuni Paesi europei come la Francia è prevista una legge che concede la cittadinanza a tutti i bambini che nascono sul loro territorio, in Italia purtroppo non è cosi

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Infatti la legislazione italiana oggi in vigore prevede che solo in casi eccezionali  il bambino nato in Italia da genitori che non siano a loro volta cittadini italiani possa ottenere la cittadinanza.

Attualmente la cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (e relativi regolamenti di esecuzione: in particolare il DPR 12 ottobre 1993, n. 572 e il DPR 18 aprile 1994, n. 362) che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze.

Acquistare la cittadinanza italiana automaticamente per nascita:

  • Può acquisire la cittadinanza italiana a 18 colui i cui genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato del quale sono cittadini (art. 1, comma 1, lettera b legge n. 91/92);
  • Può acquisire la cittadinanza italiana a 18 il figlio di immigrati nati in Italia e che abbiano vissuto ininterrottamente fino all’età di 18 anni nel nostro paese.

Documenti da presentare per la cittadinanza per nascita:

  •  Ricevuta del pagamento del contributo pari a € 200 sul c.c. 809020 intestato al Ministero dell’Interno;
  • passaporto in corso di validità;
  •  copia integrale dell’atto di nascita del richiedente;
  •  permesso di soggiorno: in caso di periodi di interruzione nel titolo di soggiorno, il richiedente potrà presentare documentazione attestante comunque la presenza in Italia (es. certificazione scolastica, medica e altro);
  • certificato storico di residenza. In caso di iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano occorre presentare una documentazione che attesti la permanenza del minore in Italia nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (es. certificati medici).

Per i bambini che non rientrano in queste categorie possono beneficiare della cittadinanza grazie ad altre leggi:

  • Il bambino acquista la cittadinanza quando uno dei genitori a sua volta l’acquisisce;
  • Una volta raggiunta la maggiore età, se non è nato sul territorio italiano può richiedere la cittadinanza italiana per residenza, 

Per maggiori informazioni visita il sito del Ministero dell’Interno

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