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Protezione internazionale: Che cos’è? e come richiederla?

La protezione internazionale è rappresentata il sistema di norme volte a garantire, tutelare e proteggere i diritti fondamentali della persona costretta a fuggire dal Paese di cittadinanza o dimora abituale per il fondato timore di subire persecuzioni personali o danni gravi, che si trova in uno degli Stati in cui è in vigore la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati. La protezione Internazionale include lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria.

Che cos’è la protezione internazionale?

In Italia il diritto di asilo è garantito dall’art.10 comma 3 della Costituzione: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”

Che cos’è lo status di rifugiato?

Lo status di rifugiato è riconosciuto allo straniero o apolide, il quale, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione del proprio Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza (apolide) e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra.

Come funziona l’accoglienza del richiedente protezione internazionale?

Il richiedente che ha formalizzato la domanda di protezione internazionale e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso alle misure di accoglienza, che devono garantire il rispetto della sfera privata – comprese le differenze di genere e delle esigenze connesse all’età – la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l’unità dei nuclei familiari, l’apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze e idonee a prevenire ogni forma di violenza per garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti. Le norme introdotte con L. 132/2018 stabiliscono che attualmente potranno accedere allo SPRAR (oggi denominato “Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori non accompagnati”):
  • i minori non accompagnati;
  • i titolari di permesso di soggiorno per cure mediche, calamità, atti di particolare valore civile;
  • i titolari di permesso di soggiorno per casi speciali rilasciati ai sensi degli articoli 18 (protezione sociale), 18 bis (vittime di violenza domestica), 22, co. 12-quater (sfruttamento lavorativo) d.lgs. 286/98, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati;
  • i titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo o per motivi umanitari che al 5 ottobre 2018 già si trovavano ospitati in una struttura SPRAR e fino alla conclusione del progetto.
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Non potranno più accedere allo SPRAR:

  • i richiedenti asilo;
  • i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari o di permesso di soggiorno per casi speciali rilasciato in seguito a decisione sulla protezione umanitaria adottata dalla Commissione territoriale prima del 5 ottobre 2018 e consegnata dopo;
  • i titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale.

I richiedenti asilo potranno quindi essere accolti unicamente nei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) o nei centri governativi di prima accoglienza, mentre per coloro ai quali sia già stata riconosciuta una forma di protezione (motivi umanitari, casi speciali ex-umanitari, protezione speciale) non è prevista neanche tale possibilità.

Quanto dura l’accoglienza del richiedente protezione internazionale?

L’accoglienza è garantita per tutto il tempo necessario a completare la procedura di esame della domanda in via amministrativa innanzi alla Commissione Territoriale ed in caso di rigetto della domanda da parte di quest’ultima, per tutta la durata della procedura giudiziaria innanzi al Tribunale ordinario. Con la presentazione del ricorso innanzi al Tribunale vige la sospensione automatica degli effetti del provvedimento di rigetto della CT.

Il richiedente protezione internazionale può svolgere attività lavorativa?

Decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale il richiedente può svolgere attività lavorativa.
Nei casi in cui la Questura non rilasci il permesso di soggiorno per richiesta asilo contestualmente alla ricezione della domanda di protezione internazionale, provvede comunque a rilasciare una ricevuta attestante la formalizzazione della domanda, che costituisce un permesso di soggiorno provvisorio e che consente la stipula di un contratto di lavoro.
In pendenza della procedura di rinnovo del permesso di soggiorno, e sempre che non sia stata adottata una decisione definitiva sulla domanda di protezione internazionale, il richiedente può svolgere l’attività lavorativa.
Il permesso di soggiorno per richiesta asilo non può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Il richiedente della protezione internazionale può uscire dall’Italia?

Il richiedente protezione internazionale ha diritto a permanere in Italia sino all’adozione della decisione sulla sua domanda e, in caso di proposizione del ricorso contro la decisione negativa della Commissione Territoriale, per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere sul territorio nazionale.
Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo di durata semestrale, rinnovabile, che ha validità limitatamente al territorio italiano.
Il richiedente non è, dunque, autorizzato a circolare e soggiornare negli altri Stati UE e, laddove rintracciato in uno Stato membro, privo di un diverso titolo di soggiorno valido su quel territorio, sarà riaccompagnato in Italia.
Il richiedente la protezione internazionale è altresì tenuto ad informare le autorità competenti in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio, per consentire di ricevere le comunicazioni inerenti alla sua domanda.
Il richiedente è tenuto a comparire personalmente avanti alla Commissione Territoriale per lo svolgimento del colloquio personale finalizzato all’esame della sua domanda di protezione internazionale e, in caso di regolare convocazione e mancata comparizione, senza una preventiva richiesta di rinvio, la Commissione Territoriale decide la domanda sulla base della documentazione a sua disposizione.
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