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Assegno ASU 2021: Assegno di sussidio per Attività Socialmente Utili

Assegno ASU 2021 è il cosiddetto Assegno di sussidio per Attività Socialmente Utili.

Vediamo in questo articolo a chi è riconosciuto e gli importi fissati dalla Circolare INPS n°7 del 21/01/2021.

Assegno ASU 2021: Di che cosa si tratta?

Si definiscono Lavori Socialmente Utili (LSU) le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva mediante l’utilizzo di particolari categorie di soggetti.

L’assegno è erogato dall’Inps su indicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che stipula, di anno in anno, un’apposita convenzione con le regioni dopo aver individuato il numero dei lavoratori socialmente utili ancora in carico al bacino di pertinenza regionale

I lavoratori devono essere impegnati per un orario settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di un impegno superiore è dovuto un assegno integrativo a carico del soggetto utilizzatore.

L’assegno ASU 2021 spetta per un periodo massimo di 12 mesi per ciascun progetto.

Ai lavoratori impiegati spettano, per i periodi di erogazione del sussidio, gli assegni per il nucleo familiare.

A chi è rivolto?

L’assegno ASU 2021 viene riconosciuto per tali progetti di lavoro:

  • Lavoratori in cerca di prima occupazione;
  • Disoccupati iscritti da più di due anni nelle liste di collocamento;
  • Iscritti nelle liste di mobilità che non percepiscono l’indennità.
Da leggere:  Lettera di invito per stranieri 2020, cos'è e come si fa?

I progetti di lavori socialmente utili sono stati promossi da:

  • Pubblica amministrazione;
  • Enti pubblici economici;
  • Società a prevalente partecipazione pubblica;
  • Cooperative sociali.

Lo svolgimento di un lavoro socialmente utile non comporta in alcun caso l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non determina la cancellazione dalle liste di mobilità.

Importo Assegno ASU 2021:

L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2021, a € 595,93. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.

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