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Ricongiungimento familiare con i figli del coniuge: Quando è possibile?

Ricongiungimento familiare con i figli del coniuge – Posso portare in Italia i figli del mio coniuge? Quale procedura devo seguire e quali sono i requisiti? Scopriamolo insieme.

Ricongiungimento familiare con i figli del coniuge:

Il Ricongiungimento familiare con i figli del coniuge è previsto dalla legge italiana a condizione che i figli siano minorenni e che l’altro genitore, qualora esistente, dia il proprio consenso.

Autorizzazione espatrio o procura notarile:

Affinché si possa richiedere il ricongiungimento familiare con il figli del coniuge separato è necessario richiedere l’autorizzazione espatrio o procura notarile.

Attraverso questo documento il coniuge separato acconsente affinché i figli possano venire in Italia.

Cosa fare se non si può ottenere il consenso dell’altro genitore:

Qualora uno dei due genitori intenda portare all’estero il figlio minore dovrà dunque richiedere, ed ottenere il consenso dell’altro genitore, altrimenti dovrà rinunciare.

Tuttavia non è sempre agevole ottenere tale consenso, soprattutto nei casi in cui non vi siano più contatti con il genitore cui debba chiedersi il consenso, o lo stesso si rifiuti di rilasciare detto consenso.

Da leggere:  Reddito ricongiungimento familiare + Documenti per Nulla Osta

In questi casi il genitore interessato dovrà necessariamente ottenere un provvedimento di autorizzazione da parte del giudice tutelare.

Requisiti per Ricongiungimento familiare con i figli del coniuge:

I requisiti per il Ricongiungimento familiare con i figli del coniuge non variano rispetto alle altre forme di ricongiungimento familiare. Bisogna dimostrare:

  • Alloggio idoneo;
  • Legame di parentela;
  • Reddito sufficiente;
  • Documento che attesti il consenso al ricongiungimento da parte dell’altro genitore;
  • Possedere un permesso di soggiorno in corso di validità.

1) possedere un permesso di soggiorno in corso di validità:

Possedere permesso di soggiorno CE o permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore a 1 anno rilasciato per lavoro subordinato, lavoro autonomo, asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari (prima della

conversione in permesso di soggiorno per protezione sussidiaria), studio, motivi religiosi, motivi familiari oppure possedere un permesso di soggiorno per ricerca scientifica indipendentemente dalla durata;

2) Avere la disponibilità di un alloggio idoneo:

Un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

3) Un reddito sufficiente:

C) Avere un reddito annuo lordo, già  o presunto, derivante da fonti lecite, non inferiore a:

  •  5.818,93€ (per 1 persona);
  •  8.728,39€  per il ricongiungimento di  1 familiare a carico;
  • 11.637,86€ per il ricongiungimento familiare con 2 persone a carico;
  • 14.547,79€ per il ricongiungimento  familiare con 3 persone a carico;
  •  17.456,79€ per il ricongiungimento  familiare con 4 persone a carico;
Da leggere:  Permesso di soggiorno per residenza elettiva: Requisiti per rilascio e rinnovo

La richiesta va inoltrata al Ministero dell’Interno per ottenere il nulla osta. Una volta ottenuto e l’ingresso in Italia bisogna richiedere per i figli del coniuge separato il permesso di soggiorno per motivi familiari.

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