Permesso di soggiorno

Ricongiungimento famigliare con il P. per motivi umanitari: è possibile?

I cittadini stranieri in possesso di un regolare permesso di soggiorno per motivi umanitari, possono richiedere il ricongiungimento famigliare? Scopriamolo insieme!

Cosa si intende per permesso di soggiorno umanitario?

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è una tipologia di permesso che viene rilasciato ai soggetti che per gravi motivi umanitari si trovano sul territorio italiano.

Non bisogna confonderlo con il permesso rilasciato per protezione internazionale perché è stato introdotto per colmare i vuoti di tutela del testo unico per l’immigrazione. 

Come funziona il permesso di soggiorno per motivi umanitari?

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha una durata di 2 anni e viene rilasciato dal questore dopo l’esame della commissione territoriale che deve accertare che il richiedente si trovi effettivamente in situazione di gravi motivi di carattere umanitario legati:

  • all’età;
  • allo stato di salute;
  • alla reale impossibilità di rientrare nel paese di origine a causa di situazioni di pericolo legati a motivi economici, economici, naturali, ambientali ecc.

Si può convertire il permesso di soggiorno per motivi umanitari?

Con la Legge 132/2018 è stato abrogato il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari in corso di validità non può essere rinnovato per lo stesso motivo, ma può comunque essere convertito in un diverso permesso di soggiorno.

Da leggere:  Visto per adozione: Ecco quali sono i requisiti!

È quindi consentita la conversione in permesso di soggiorno per lavoro in presenza di un contratto mentre la legge non specifica se è possibile rinnovare per attesa occupazione.

Per la conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in un permesso per un diverso motivo è sempre necessario il possesso del passaporto.

Si può richiedere il ricongiungimento famigliare con il permesso per motivi familiari?

Ai sensi dell’art. 29 bis T.U. immigrazione, introdotto dall’art.2, comma 10 D.lgs. n. 5/2007, può presentare istanza di ricongiungimento famigliare solo ed esclusivamente lo straniero al quale sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, per le stesse categorie di familiari e con lo stesso procedimento di cui all’art. 29, salvo l’accertamento dei requisiti oggettivi.

Questo significa che il ricongiungimento famigliare non può essere richiesto attraverso il permesso di soggiorno per motivi umanitari. 

Leggi anche: 

Seguici su Facebook– Stranieriditalia.comGoogle News Per rimanere aggiornato e ricevere i nostri ultimi articoli e novità ♥

stranieriditalia.com autorizza a copiare contenuto dei nostri articoli in tutto o in parte, a condizione che la fonte sia chiaramente indicata con un link direttamente all'articolo originale. In caso di mancato rispetto di questa condizione, qualsiasi copia dei nostri contenuti sarà considerata una violazione dei diritti di proprietà

Articoli Correlati

Back to top button

Adblock Detected

Se ti piacciono i nostri contenuti, supporta il nostro sito disabilitando il blocco degli annunci.