Conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo – Guida completa
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Conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo – A quali condizioni è consentito agli extracomunitari esercitare un’attività non occasionale di lavoro autonomo in Italia?
Quali requisiti sono richiesti? Come si fa la conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo?
Risponderemo a tutte queste domande in questo articolo..
Ingresso in Italia per attività di lavoro autonomo:
L’ingresso in Italia di lavoratori stranieri non appartenenti all’Unione europea che intendono esercitare, nel territorio dello Stato, un’attività non occasionale di lavoro autonomo può essere consentito a condizione che l’esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea (art. 26, legge n. 286/1998, T.U. sull’immigrazione).
Quali sono i condizioni?
Lo straniero che intenda esercitare in Italia un’attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitali, o di persone, o accedere a cariche societarie, deve dimostrare di:
- disporre di risorse adeguate per l’esercizio dell’attività che intende intraprendere in Italia;
- essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l’esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l’iscrizione in albi e registri;
- essere in possesso di un’attestazione dell’autorità competente in data non anteriore a 3 mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione o della licenza prevista per l’esercizio dell’attività che lo straniero intende svolgere;
- disporre d’idonea sistemazione alloggiativa;
- disporre di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato (per il 2019, reddito del nucleo familiare non inferiore a € 8.500,00). Tale requisito si considera soddisfatto anche in presenza di una corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, ovvero in presenza di una dichiarazione del committente, o del legale rappresentante della società, che assicuri, per il lavoratore autonomo, o per il socio prestatore d’opera, o per il soggetto che riveste cariche sociali, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, ovvero in presenza di documentazione che attesti il conseguimento, nel proprio Paese di residenza, di un reddito analogo per l’anno precedente a quello di richiesta del visto.
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Quali sono in requisiti?
Per:
In queste ipotesi, il cittadino straniero deve:
- richiedere, anche tramite proprio procuratore, alla competente autorità amministrativa che si occupa di rilasciare le relative licenze, autorizzazioni, o tenuta alla verifica dei requisiti occorrenti per l’attività che necessita di un’iscrizione abilitante in albo o registro, una dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio;
- richiedere un’attestazione dei mezzi economici necessari per svolgere l’attività. Se l’attività avrà carattere imprenditoriale e, pertanto, iscrivibile al Registro delle Imprese, l’attestazione verrà rilasciata dalla Camera di Commercio competente per territorio. I criteri che le Camere di Commercio devono rispettare per la definizione dei parametri economici si basano sulla considerazione di tutti o di parte dei seguenti elementi di costo connessi all’avvio e all’esercizio di una specifica attività:
- eventuali immobili;
- macchinari e impianti;
- attrezzature;
- costi legati ad adempimenti amministrativi e paga- menti imposte;
- spese di avviamento;
- altre spese.
L’attestazione è resa, altresì, dai competenti ordini professionali per le attività soggette ad iscrizione negli ordini stessi.
La dichiarazione o l’attestazione dovrà essere d’importo comunque superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell’importo mensile pari all’assegno sociale.
In questa ipotesi, il cittadino straniero deve essere in possesso di:
- idoneo contratto corredato, nel caso sia sottoscritto da un’impresa italiana, da un certificato d’iscrizione al registro delle imprese e, nel caso di committente estero, da un’attestazione analoga vidimata dalla Rappresentanza diplomatica o con- solare italiana competente;
- copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciato o inviata dal committente italiano dal suo legale rappresentante al competente Ispettorato territoriale del lavoro, nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
- dichiarazione del committente con cui si assicuri, per il lavoratore, un compenso d’importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
- copia dell’ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese, nel caso di società di capitali, o dell’ultima dichiarazione dei redditi nel caso di società di persone, o di impresa individuale, o di committente non imprenditore, da cui risulti che l’entità dei proventi sia idonea a garantire il compenso di cui al punto 3).
Allo straniero, in tali casi, non è richiesta alcuna attestazione circa i parametri finanziari di riferimento.
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Lo straniero socio prestatore d’opera o soggetto che rivesta cariche sociali dovrà essere in possesso di:
- certificato d’iscrizione della società nel registro delle imprese;
- copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale rappresentante al competente Ispettorato territoriale del lavoro nella quale si indichi che, in virtù del contratto stipulato, non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
- dichiarazione del rappresentante legale della società che assicuri, per il socio prestatore d’opera, o per il soggetto che rivesta cariche sociali, un compenso d’importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
- copia dell’ultimo bilancio della società di capitali, o copia dell’ultima dichiarazione dei redditi nel caso di società di persone.
Documentazione da produrre:
- dichiarazione rilasciata dall’università o dall’istituto di istruzione superiore e di ricerca, pubblici o privati, che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l’espletamento delle relative attività;
- dimostrazione di un reddito d’importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (€ 8.500,00);
- certificazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro ove si attesta che il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato.
Documentazione da produrre:
- titolo di studio o attestato professionale di traduttore o interprete, specifici per le lingue richieste, rilasciati, rispettivamente, da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario, secondo la legislazione vigente nello Stato di rilascio, debitamente vistati da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolati competenti;
- dimostrazione di un reddito d’importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (€ 8.500,00);
- certificazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro ove si attesta che il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato.
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Visto d’ingresso:
Le prescritte dichiarazioni, domande, attestazioni e documentazione devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla Questura territorialmente competente, per l’apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell’ingresso.
Dichiarazione, attestazione e nulla osta provvisorio, di data non anteriore a 3 mesi, sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto d’ingresso, la quale, entro 30 giorni, provvede, previo accertamento dei requisiti richiesti sulla base della normativa e della documentazione presentata.
La rappresentanza diplomatica o consolare, nel rilasciare il visto, ne dà comunicazione al Ministero dell’interno, all’Inps e all’Inail e consegna allo straniero la certificazione dell’esistenza dei requisiti previsti, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti sopra indicati e acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell’interno e del Ministero eventualmente competente in relazione all’attività che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l’espressa indicazione dell’attività cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti dal decreto flussi.
La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo straniero la certificazione dell’esistenza dei requisiti previsti ai fini degli adempimenti previsti per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Il visto d’ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e dev’essere utilizzato entro 180 giorni dalla data del rilascio.
Permesso di soggiorno:
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al Questore della provincia in cui lo straniero si trova entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d’ingresso o dalle disposizioni vigenti.
Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di € 80 e un massimo di € 200 con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno.
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Rinnovo del permesso di soggiorno:
Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al Questore della provincia in cui dimora, almeno 60 giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal T.U. sull’immigrazione.
Diritti dello straniero:
Il titolare di permesso per motivi di lavoro autonomo può:
- recarsi nei paesi dell’Area Schengen per periodi inferiori a 3 mesi senza adempiere a nessun obbligo formale ed esente da visto di ingresso;
- svolgere attività lavorativa di tipo subordinato;presentare istanza di concessione della cittadinanza italiana, qualora siano trascorsi almeno 10 anni di residenza legale ininterrotta in Italia;
- richiedere il ricongiungimento familiare per il coniuge, il figlio minore, il figlio maggiorenne a carico se le sue condizioni di salute dimostrino che non può provvedere al proprio sostentamento per un’invalidità permanente e per i genitori a carico che non hanno altri figli nel paese di origine o che sono ultra sessantacinquenni e gli altri figli non possono provvedere al loro sostentamento per gravi motivi di salute;
- iscriversi al Servizio sanitario nazionale gratuitamente (iscrizione obbligatoria) presso l’Azienda sanitaria locale del luogo dove ha eletto la residenza anagrafica ovvero, in sua mancanza, l’effettiva dimora;
- beneficiare degli interventi di natura previdenziale e assistenza sociale in quanto lavoratore (assegni familiari, indennità di disoccupazione, ecc.) connessi all’instaurazione di un regolare rapporto di lavoro.
Attività consentite:
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso.
In particolare:
- il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente l’esercizio di lavoro auto- nomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previsti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività lavorativa in forma autonoma, nonché l’esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative;
- il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l’esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previo inserimento nell’elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro all’Ispettorato territoriale del lavoro;
- il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore ovvero per “integrazione minore” per soggetti coinvolti nei progetti di cui all’art. 32, c. 1 bis e 1 ter T.U. Immigrazione, consente l’esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo;
- il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo o per motivi di famiglia può essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva.
Con il rinnovo, è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l’attività effettivamente svolta.
E per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo?
Disposizioni generali:
Per convertire la tipologia del permesso di soggiorno di cui è già in possesso, lo straniero dovrà chiedere il nulla osta allo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura competente per territorio di residenza dello straniero e, successivamente, chiedere la conversione alla Questura.
Condizione per la conversione è che vi siano quote di ingresso previste dal decreto flussi e che il permesso di soggiorno posseduto sia in corso di validità.
Sono esenti dalla verifica della sussistenza delle quote e possono essere, quindi, presentate in ogni momento dell’anno, le richieste di conversione presentate da:
- cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età;
- cittadini stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia.
La lista dei titoli di studio al conseguimento dei quali è possibile chiedere la conversione del permesso è la seguente:
- laurea (3 anni, 180 crediti formativi universitari);
- laurea specialistica/magistrale (300 crediti, comprensivi dei 180 crediti universitari della laurea o 180 CFU per la laurea magistrale);
- diploma di specializzazione (minimo 2 anni);
- dottorato di ricerca (minimo 3 anni);
- master universitario di I livello (durata minimo 1 anno – 60 crediti), cui si accede con la laurea;
- master universitario di II livello (minimo 60 crediti universitari) cui si accede con il diploma di laurea o con la laurea specialistica o con la laurea magistrale;
- attestato o diploma di perfezionamento (durata annuale – 60 crediti) cui si accede con il diploma di laurea o con la laurea specialistica magistrale.
Le quote d’ingresso per l’anno successivo alla data di rilascio sono decurtate in misura pari al numero dei per- messi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro e nei confronti dei permessi di soggiorno rilasciati a stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età.
La stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia.
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Attività di lavoro industriale, professionale, artigianale, commerciale.
Documentazione da produrre:
- copia della visura camerale (per i liberi professionisti, iscrizione all’albo professionale, ove prevista);
- copia del certificato di attribuzione della partita Iva;
- ulteriore documentazione attestante l’attività lavorativa: bilancio e stato patrimoniale vidimato dal commercialista professionista iscritto all’albo relativo agli ultimi 3-6 mesi di attività e copia di tutte le fatture di acquisto e di vendita relative all’attività svolta.
Documentazione da produrre:
- dichiarazione recente del committente che indichi il tipo di contratto, la sua durata e il corrispettivo o, in alternativa, copia del contratto di collaborazione;
- copia di un documento d’identità del committente (permesso di soggiorno se straniero);
- documentazione attestante i mezzi di sostentamento: copia dell’ultima dichiarazione dei redditi e delle buste paga degli ultimi 3 mesi;
- eventuale presentazione modello F24, in caso di lavoro occasionale;
- copia codice fiscale della società.
Documentazione da produrre:
- dichiarazione recente del legale rappresentante della società sulla permanenza del lavoratore in seno alla società;
- copia di un documento d’identità del legale rappre- sentante della società (permesso di soggiorno se straniero);
- copia della pagina del libro matricola (LUL) da cui risulta il nominativo del lavoratore;
- documentazione attestante i mezzi di sostentamento: copia dell’ultima dichiarazione dei redditi e
- buste paga degli ultimi 3 mesi;
- copia codice fiscale della società.
Inoltre, secondo la specifica casistica, è necessario produrre:
a) in caso di permesso per motivi di affidamento, parere positivo della Direzione Generale Immigrazione e Politiche di Integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) in caso di permesso per integrazione minore, relazione della struttura ospitante e dell’ente che gestisce il progetto d’integrazione sociale che attesti le seguenti situazioni:
- l’interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di 3 anni;
- ha seguito il progetto di cui sopra per almeno 2 anni;
- ha la disponibilità di un alloggio, oppure,
- nel caso in cui il percorso di inserimento sociale non raggiunga la durata biennale prevista o il cittadino straniero non sia in Italia da più di 3 anni, parere positivo della Direzione Generale Immigrazione e Politiche di Integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari in corso di validità alla data del 5 ottobre 2018 deve produrre la documentazione prevista per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Lo straniero che aveva ottenuto il riconoscimento della protezione umanitaria, ma non ancora il permesso per motivi umanitari, alla data del 5 ottobre 2018, deve pro- durre la documentazione prevista per la richiesta di per- messo di soggiorno per lavoro autonomo.
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Lo straniero titolare di un permesso per soggiornanti di lungo periodo ottenuto in un altro Stato dell’Unione può chiedere di soggiornare in Italia per un periodo superiore a 3 mesi, al fine di:
- svolgere un’attività di lavoro autonomo o subordinato nel rispetto delle altre condizioni previste dalla legislazione nazionale;
- frequentare corsi di studio o di formazione professionale;
- soggiornare ad altro scopo, purché dimostri la disponibilità di risorse economiche pari almeno al doppio dell’importo minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, nonché un’assicurazione sanitaria (circa € 8.500).
La richiesta di permesso di soggiorno può essere presentata entro 3 mesi dall’ingresso sul territorio nazionale.
Non è necessario che lo straniero sia in possesso di un visto di ingresso e si prescinde dall’effettiva residenza all’estero per il rilascio dell’eventuale nulla osta al lavoro.
Tali nulla osta vengono rilasciati nell’ambito delle apposite quote fissate dai decreti flussi annualmente emanati per la programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro.
Nell’ambito del decreto flussi, è possibile definire una quota di conversione dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.
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