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Congedo parentale COVID-19: dall’INPS la circolare

Arrivano finalmente le istruzioni per il congedo parentale Covid-19 dell’Inps dell’8 luglio. Riguarderà anche i permessi 104 extra del decreto Rilancio.

Si riferisce anche ai permessi 104 per disabili o familiari riconosciuti all’interno del numero di 12 giornate extra da fruire. Sempre nei mesi di maggio e giugno dopo i primi 12 introdotti dal decreto 18/2020 di marzo convertito.

Che cos’è e a cosa serve il congedo parentale Covid-19?

Questa circolare risulta di scarsa utilità in quanto arriva con un imbarazzante. Arrivano infatti le indicazioni:

  • Sulla conversione del congedo ordinario;
  • La compilazione contributiva per il congedo parentale COVID-19;
  • Qualche chiarimento sulla compatibilità dello stesso con il bonus baby sitter.

Però questa norma non sarà ancora operativa, infatti il congedo parentale COVID-19 è stato prorogato fino al 31 agosto 2020 dalle modifiche apportate al decreto Rilancio in fase di conversione.

Come sembra anche ignorare che il congedo possa essere utilizzato a ore. Un avviso annunciato così tardamente potrebbe creare confusione nei richiedenti.

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Congedo parentale Covid-19: istruzioni INPS con la circolare

Per quanto riguarda il congedo parentale Covid-19 le istruzioni INPS riassumono quanto precedentemente stabilito all’interno del decreto Cura Italia prima e nel decreto Rilancio in un secondo momento.

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Però l’Istituto mette in chiaro ciò che interessa la trasformazione automatica del congedo ordinario in COVID-19.

Bisogna ricordare che il congedo parentale Covid-19 viene riconosciuto a uno oppure tutte e due i genitori con figli fino a 12 anni di età.

I giorni di congedo dovranno essere utilizzati dal 5 marzo al 31 luglio, però il termine in vigore a breve sarà quello del 31 agosto 2020.

Non sarà però prevista l’indennità per figli che vanno dai 12 a 16 anni. Invece non c’è un limite di età nel caso di figli disabili.

INPS chiarisce che la domanda di congedo parentale Covid-19 potrà essere presentata dal 29 marzo 2020 ovvero la data di rilascio della procedura di presentazione telematica.

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Richiesta congedo parentale nel decreto rilancio:

Nel caso in un lavoratore presentati la domanda di congedo parentale oppure di prolungamento, nel periodo in cui si era in attesa della proroga (ad esempio dal 4 al 19 maggio 2020) con il decreto Rilancio, sarà in grado fare una nuova richiesta per il congedo parentale Covid-19.

Senza il bisogno di inviare la formale comunicazione di annullamento della domanda di congedo parentale. Oppure di prolungamento di congedo parentale ordinario.

La comunicazione in questo caso deve essere tempestiva nei confronti del datore di lavoro, nel caso risponda in anticipo, in modo che lo stesso possa rettificare i flussi Uniemens.

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E il lavoratore deve ottenere l’indennità al 50% di questo conedo rispetto al 30% del congedo parentale ordinario.

Compatibilità con bonus baby sitter e centri estivi:

Un elemento molto rilevante all’interno della circolare INPS n.81 dell’8 luglio parla della compatibilità con il bonus baby sitter utilizzabile in alternativa per i centri estivi.

INPS chiarisce inoltre in:

  • Assenza di qualsiasi domanda di bonus presentata da uno dei due genitori è possibile fruire di un massimo di 30 giorni di congedo parentale COVID-19;
  • Presenza di una o più domande di bonus baby-sitter per un importo pari o inferiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, è possibile fruire di un massimo 15 giorni di congedo;
  • Presenza di una o più domande di bonus baby sitter per un importo superiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, non è possibile fruire di congedo parentale COVID-19.

Nel caso in cui i genitori siano appartenenti al personale sanitario il limite di importo di 600 euro, sopra esposto, è aumentato a 1.000 euro.

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INPS chiarisce quanto segue:

“Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, nel caso in cui all’interessato sia stata respinta la domanda di congedo COVID-19, presentata in data antecedente alla data di pubblicazione della presente circolare (8 luglio n.d.r.).

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Il medesimo può chiedere il riesame di tale domanda oppure presentare nuova domanda di congedo COVID-19 per lo stesso o altro periodo.”

Bisogna precisare i ricorsi amministrativi sono presi in carico da parte delle Strutture territoriali competenti e riesaminati in autotutela.

Anche i ricorsi precedentemente presentati presso il Comitato Provinciale vengono definiti dalla Struttura territorialmente competente che si occupa di riesaminare amministrativo in autotutela.

Però resterà ferma, finisce INPS, la possibilità per il soggetto del ricorso all’autorità giudiziaria.

Congedo parentale COVID-19: denunce contributive

INPS ha inoltre chiarito la corretta gestione dei congedi parentali COVID-19 nel flusso Uniemens, di conseguenza le denunce contributive fatte dai datori di lavoro per i lavoratori dipendenti del settore privato, i seguenti codici MV:

  • 2: congedo parentale riferito a figli di età non superiore a 12 anni;
  • 3: congedo parentale privo di limite di età, e riferito a figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della L. n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
  • 4: estensione dei giorni di permesso 104 (il codice identifica la fruizione giornaliera);
  • 5: estensione dei giorni di permesso 104 (il codice identifica la fruizione oraria).

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