Permesso di soggiorno

Permesso di soggiorno CE (guida completa) | Stranieri d’Italia

Il Permesso di soggiorno CE, per soggiornanti di lungo periodo ha sostituito a partire, la carta di soggiorno per cittadini stranieri.

Questo tipo permesso di soggiorno ha come caratteristica quella di avere una scadenza illimitata e può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni.

La domanda per il Permesso di soggiorno CE va presentata presso gli uffici postali oppure, senza utilizzare il kit, ci si può recare presso i Comuni che offrono questo servizio o presso i Patronati.

Quali sono i requisiti del permesso di soggiorno CE?

La vecchia carta di soggiorno ha assunto la denominazione di “Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato e viene rilasciato (o almeno dovrebbe) entro novanta giorni dalla richiesta.

Da leggere: Kit permesso di soggiorno: Cos’è e come si compila?

Può chiedere il permesso CE di lungo periodo lo straniero in possesso

Può chiedere il permesso CE di lungo periodo lo straniero in possesso:

  • Da almeno 5 anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità;
  • Che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell’articolo 29, comma 3, lettera b) del T.U. Immigrazione;
  • Di un’abitazione idonea che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall’Azienda unita’ sanitaria locale competente per territorio;
  • Superamento del test di italiano.

Competente al rilascio è il questore e può essere richiesta anche per i familiari di cui all’articolo 29, comma 1 Testo unico Immigrazione :

  • Coniuge;
  • Figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
  • Figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute;
  • Genitori a carico.

Soggetti esclusi dall’applicazione:

La disciplina del permesso di soggiorno CE per SLP non si applica agli stranieri che:

  • Soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;
  • Sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata;
  • Soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
  • Godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale;
  • Soggiornano per motivi di studio o formazione professionale.
Da leggere:  Documenti di riconoscimento validi in Italia - Ecco quali sono!

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

Ai fini dell’adozione di un provvedimento di rifiuto per il rilascio del permesso di soggiorno di cui il questore tiene conto della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

Da leggere: Permesso di soggiorno per motivi familiari | Stranieri d’Italia

Requisito del quinquennio:

Ai fini del calcolo del periodo di cinque anni come requisito per il rilascio, non si computano i periodi di soggiorno in cui il richiedente è stato :

  1. Titolare di un permesso di soggiorno di breve durata ;
  2. Di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.

Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo e sono incluse nel computo del medesimo periodo.

Quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.

Revoca del permesso UERevoca del permesso UE:

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è revocato:

  • In caso di conferimento di permesso di soggiorno a lungo termine da parte di altro Stato membro dell’Unione europea, previa comunicazione da parte di quest’ultimo ;
  • Se è stato acquisito fraudolentemente ;
  • In caso di espulsione ;
  • Quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio ;
  • In caso di assenza dal territorio dell’Unione Europea per un periodo di dodici mesi consecutivi ;
  • In caso di assenza dal territorio dello Stato Italiano per un periodo superiore a sei anni.

Lo straniero al quale è stato revocato il permesso di soggiorno, può riacquistarlo con le stesse modalità per il rilascio. In tal caso il periodo quinquennale è ridotto a tre anni.

Allo straniero cui sia stato revocato il permesso di soggiorno CE per slp e nei cui confronti non debba essere disposta l’espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo.

Espulsione

Espulsione:

Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno CE per slp, l’espulsione può essere disposta:

  • Per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;
  • Nei casi di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 155;
  • Quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sempre che sia stata applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all’articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
Da leggere:  Permesso di soggiorno convertibile, ecco le novità!

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Ai fini dell’adozione del provvedimento di espulsione, si tiene conto anche :

  • Dell’età dell’interessato;
  • Della durata del soggiorno sul territorio nazionale;
  • Delle conseguenze dell’espulsione per l’interessato e i suoi familiari;
  • Dell’esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell’assenza di tali vincoli con il Paese di origine.

Diritti per i possessori del permesso UE di lungo periodo:

Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può:

  • Fare ingresso nel territorio nazionale senza visto e circolare liberamente sul territorio nazionale;
  • Svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno;
  • Poter usare delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico. Compreso l’accesso alla procedura per l’ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l’effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;
  • Partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

E’ autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell’Unione europea titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo che non costituisce un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

Circolari ministeriali sulla disciplina sul titolo di lungo periodo:

La Circolare del Ministero dell’Interno del 16 febbraio 2007 chiarisce alcuni punti sull’applicazione della normative e riguardano:

  • Il termine di presenza regolare in Italia necessario per richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è ridotto da 6 a 5 anni;
  • E’ soppresso il requisito della titolarità di un permesso di soggiorno per un motivo che consenta un numero indeterminato di rinnovi, pertanto è sufficiente la titolarità, all’atto della richiesta, di un permesso di soggiorno di lunga durata in corso di validità;
  • Rimangono invariati i requisiti relativi: al reddito, all’alloggio, alle possibilità di richiedere il rilascio per sé ed i familiari di cui all’art. 29, comma 1, Testo unico Immigrazione, la durata indeterminata del titolo ed al periodo prescritto per il rilascio di 90 giorni;
  • Non può essere rilasciato allo straniero titolare di permesso di soggiorno per studio, formazione professionale, protezione umanitaria, motivi umanitari, asilo, permesso di soggiorno per breve durata;
  • Non può essere rilasciato allo straniero pericoloso per la sicurezza dello stato e l’ordine pubblico.
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Nella valutazione della pericolosità dello straniero il criterio automatico previsto

Nella valutazione della pericolosità dello straniero il criterio automatico previsto:

  • Si rappresenta che un eventuale provvedimento di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno CE, per soggiornanti di lungo periodo dovrà riportare un’articolata motivazione su tutti gli elementi che hanno contribuito a formulare un giudizio di pericolosità attuale e concreta. Dovrà tener conto dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, nonché della durata del soggiorno sul territorio nazionale;
  • Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non incidono sul periodo di 5 anni se inferiori a 6 mesi consecutivi e non superiori complessivamente a dieci mesi nel medesimo periodo;
  • Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è revocato:
  1. Se è stato acquisito fraudolentemente
  2. Se lo straniero risulta pericoloso per la sicurezza dello Stato e dell’ordine pubblico
  3. Nei casi per i quali l’articolo 9 prevede l’espulsione
  4. Per l’assenza dello straniero dall’Unione Europea per un periodo di 12 mesi consecutivi
  5. Per l’acquisizione del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in un altro Stato membro dell’Unione
  • Le ipotesi di espulsione per il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto alla normativa precedente:
  1. Per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, con l’inserimento delle ipotesi di espulsione previste dall’art. 3, comma 1, del Decreto legge 27 luglio 2005, n.144, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2005, n.155
  2. Per l’appartenenza dello straniero ad una delle categorie previste dall’articolo 1 della Legge 27 dicembre 1956, n.1423.
  3. Nell’adozione del provvedimento di espulsione dovranno essere valutate, dandone conto in motivazione, l’età dello straniero, la durata del soggiorno sul territorio nazionale, le conseguenze dell’espulsione per l’interessato e i suoi familiari, l’esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell’assenza di tali vincoli con il paese di origine.

Giurisprudenza:

Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo e Lavoro a tempo determinato.

Come si legge nel nuovo testo dell’articolo 9, il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è rilasciata allo straniero in possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità. Deve dimostrare la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, senza più richiedere la titolarità di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi.

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