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Ricongiungimento familiare figlio maggiorenne: In quali casi è possibile

Il ricongiungimento familiare figlio maggiorenne è possibile solo in alcuni casi previsti dalla legge italiana. In questo articolo insieme vediamo passo per passo la normativa in vigore e in quali casi è possibile.

La richiesta del Ricongiungimento familiare figlio maggiorenne è una procedura molto delicata.

In questo caso esistono due ipotesi:

  • 1 ipotesi: Il figlio dello straniero diventa maggiorenne dopo che i genitori hanno inoltrato la richiesta telematica al Ministero dell’interno.
  • 2 ipotesi: Il figlio dello straniero diventa maggiorenne prima che i genitore abbiano avuto la possibilità di inoltrare la richiesta telematica al Ministero dell’Interno.

Ricongiungimento familiare figlio maggiorenne: 1 ipotesi

In questo primo caso ciò che conta veramente è la data di presentazione della richiesta di ricongiungimento familiare.

Se entro la data di invio della domanda telematica, il figlio dello straniero regolarmente soggiornante in italia è ancora minorenne allora può ottenere il nulla osta per il ricongiungimento familiare senza alcun problema.

Non conta infatti la data che risulta all’anagrafe al momento del rilascio effettivo del nulla osta.

Ciò che è importante è che la domanda venga presentata alla prefettura quando i i figli non hanno ancora compiuto 18 anni.

Ricongiungimento familiare figlio maggiorenne: 2 ipotesi

Per quanto riguarda la seconda ipotesi, la situazione cambia, perché il figlio diventa maggiorenne prima dell’ invio della domanda telematica e il rilascio del nulla osta.

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La procedura diventa più complicata in quanto l’articolo 29 del testo unico sull’immigrazione stabilisce che il ricongiungimento familiare del figlio maggiorenne è possibile qualora per ragioni oggettive non possa provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del suo stato di salute che comporti invalidità totale.

Nel 2008 , una cittadina straniera ha agito in giudizio contro il rifiuto di concedere l’autorizzazione alla ricongiunzione familiare in favore di un figlio ormai maggiorenne.

La questione che è stata sottoposta alla Corte Costituzionale, ma con esito negativo.

La Corte Costituzionale sottolinea che il fatto che un figlio, o più figli, vivano in un paese diverso da quello dei genitori, non significa automaticamente che essi non siano tutelati, o non possano essere comunque beneficiari di misure di sostegno, mantenimento, cura, da parte dei genitori che se ne fanno carico.

La Corte Costituzionale, in altre parole, sostiene che non c’è un nesso diretto tra le norme sulla ricongiunzione familiare e i principi costituzionali sulla tutela della famiglia.

Questo significa che è ragionevole che il legislatore possa mettere dei limiti alla ricongiunzione familiare che, nella legislazione italiana, ed in quella di tutti i paesi europei, sono individuati con riferimento al compimento della maggiore età.

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