Documenti e moduliPermesso di soggiorno

Permesso di soggiorno per assistenza minore 2020: Chi ne ha diritto?

La delibera per il rilascio del permesso di soggiorno per assistenza minore 2020 avviene da parte del tribunale previa richiesta del genitore irregolare.

In questo articolo vediamo insieme chi ha diritto a richiedere questo tipologia di titolo di soggiorno, i documenti e tanto altro!.

Articolo 31 testo unico sull’immigrazione:

Secondo l’articolo 31 del testo unico sull’immigrazione:

Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge

Da chi viene rilasciata l’autorizzazione?

L’autorizzazione viene rilasciata dal tribunale per i minorenni con sede nel capoluogo regionale competente.

Infatti il giudice competente deve tener conto dell’età e delle condizioni di salute del minore.

Chi ne ha diritto?

Possono richiedere questa tipologia di titolo di soggiorno, i genitori di figli stranieri minorenni che si trovano in Italia e che riscontrano gravi motivi di sviluppo psicofisico.

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Criteri per il rilascio del Permesso di soggiorno per assistenza minore 2020:

Nell’articolo 31 del codice sull’immigrazione si afferma che per il rilascio devono sussistere dei gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico.

Tuttavia, bisogna sapere che i vari Tribunali dei Minorenni in Italia hanno applicato in maniera differente questo principio.

Alcuni tribunali hanno avuto un orientamento più restrittivo rispetto ad altri e di conseguenza rilasciano il permesso di soggiorno per assistenza minore 2020 solo se quest’ultimo è afflitto da gravi patologie.

Altri tribunali invece, hanno tenuto come riferimento per il rilascio solo la tenera età del minore.

Decisione Corte di cassazione:

Per eliminare qualsiasi dubbio, la corte di cassazione nel 2010 con una sua decisione ha stabilito che per gravi motivi, non si intende necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza.

L’allontanamento in sé del genitore straniero dal minore rappresenta un emergenza che può arrecare danni psico-fisici al minore che risiede in Italia.

Documentazione da allegare alla domanda per Permesso di soggiorno per assistenza minore 2020:

I moduli per la richiesta vengono rilasciati dalla cancelleria del tribunale minore.

Per scaricare il modulo, Clicca Qui.

Alla richiesta bisogna allegare i seguenti documenti:

  • Documentazione comprovante il grave motivo (es.documentazione sanitaria, documentazione scolastica);
  • Copia del passaporto o altro documento di identità del genitore e dei minori;
  • Copia di un eventuale permesso di soggiorno;
  • Documentazione comprovante il rapporto di parentela;
  • Copia contratto di casa o di ospitalità;
  • Relazione di accompagnamento servizi sociali;
  • Copia di stato famiglia. 
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La durata del permesso di soggiorno:

Il permesso di soggiorno per assistenza ai minori ha una durata determinata di circa 2 anni.

Alla fine di questi 2 anni si può effettuare la richiesta al Tribunale del Minorenni e se sussistono ancora le condizioni per il primo rilascio; il titolo di soggiorno viene nuovamente confermato

Conversione titolo di soggiorno:

Il titolo di soggiorno può essere anche convertito in:

Graie a questo permesso è possibile anche viaggiare negli altri paesi europei.

Tuttavia bisogna tenere a mente che non vi dà il diritto di svolgere attività lavorative al di fuori dall’Italia.

Infatti i genitori che ottengono questo tipo di permesso possono lavorare solo in Italia.

Revoca del permesso di soggiorno per assistenza minori 2020:

Sempre secondo l’articolo 31 del codice sull’immigrazione:

L’autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.

 

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