Cittadinanza Italiana

Cittadinanza italiana per la madre o padre di un cittadino italiano

Si può richiedere la Cittadinanza italiana per la madre o padre di un cittadino italiano? Cosa prevede la legge italiana in questi casi? Scopriamolo insieme.

Cittadinanza italiana per la madre o padre di un cittadino italiano:

Secondo la legge italiana (ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 91 DEL 1992) i figli non possono trasmettere la cittadinanza ai genitori.

Il principio dello Ius Sanguinis si basa sul riconoscimento della cittadinanza italiana in base alla discendenza in linea retta.

La cittadinanza italiana per la madre e/o padre straniera/o di un cittadino italiano può essere acquistata o:

  • Per residenza ai sensi dell’articolo 9;
  • Per matrimonio ai sensi dell’articolo 5.

Cittadinanza italiana per la madre o padre di un cittadino italiano: Articolo 9

In base all’articolo 9 della legge concerne la cittadinanza italiana i genitori stranieri di un cittadino italiano possono acquisire la cittadinanza italiana per residenza.

Uno dei requisiti fondamentali per poter richiedere la cittadinanza italiana per residenza è la residenza decennale.

Anche i genitori stranieri del cittadino italiano devono rispettare tale requisito.

Presentazione domanda per residenza: Documenti necessari:

La domanda della cittadinanza italiana deve essere presentata online tramite il sito del Ministero dell’interno. 

1- La compilazione del Modello B: Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte, firmato e deve includere una marca da bollo da € 16,00.

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2- Fotocopia del passaporto: È necessaria una fotocopia del passaporto in corso di validità.

3- Fotocopia del permesso di soggiorno:

  • Necessaria una fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità;
  • Per cittadini provenienti da un paese Europeo  dovranno invece richiedere e presentare il certificato di soggiorno permanente che viene rilasciato dal comune di residenza .

4- Certificato di  Residenza:

  • Documentazione completa dei certificati di residenza con lo storico (la discontinuità di residenza è uno dei motivi per cui vengono spesso respinte le domande).
  • Il certificato di residenza può essere sostituito da autocertificazione da sottoscrivere davanti agli avvocati.

5- Atto di nascita tradotto e legalizzato:

L’estratto dell’atto di nascita deve contenere tutte le generalità del richiedente.

  • Questo documento deve essere tradotto e legalizzato dall’Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello stato di provenienza del cittadino.
  • Per le cittadine straniere che hanno acquisito il cognome del marito è importante verificare che il certificato di nascita contenga sia il cognome da nubile che quello da sposata.

6- Certificato penale del paese d’origine:

  • Si tratta del certificato penale del Paese di origine. Questo certificato non è necessario se il cittadino è nato in Italia o se risiede nel nostro Paese da prima del compimento del 14° anno di età (il certificato deve essere legalizzato e tradotto come avvenuto per l’atto di nascita).
  • Oltre al certificato penale del paese di origine serve un certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti in Italia.
  •  Il richiedente che ha risieduto anche in altri paesi è necessario presentare il certificato penale per ognuno di questi paesi.
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7- Il reddito sufficiente:

  • A seconda della posizione lavorativa del richiedente, andranno presentati Modello CU, Unico e modello 730 relativi ai redditi percepiti negli ultimi 3 anni.
  • Colf, badanti e collaboratori domestici dovranno invece presentare l’estratto conto INPS.

In caso di impossibilità o insufficienza dei redditi degli ultimi tre anni, è sufficiente che il reddito attuale sia adeguato.

8- Attestato di conoscenza della lingua italiana a livello non inferiore a B1: Certificato non necessario solo per i titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo o per chi abbia sottoscritto un accordi di integrazione. Alcune categorie sono esonerate dal test: CLICCA QUI 

9- Il versamento del contributo di € 250,00. 

Cittadinanza italiana per la madre o padre di un cittadino italiano: Articolo 5

La madre o il padre stranieri del cittadino italiano può ottenere la cittadinanza italiana per matrimonio.

I tempi di concessione dipendono dal luogo di residenza:

  • Se risiede legalmente in Italia da almeno 12 mesi (un anno) in presenza di figli nati o adottati dai coniugi o dopo 24 mesi (due anni) di residenza con il cittadino italiano;
  • In caso di residenza all’estero, dopo 18 mesi (un anno e mezzo) in presenza di figli nati o adottati da coniugi o dopo 36 mesi (tre anni) dalla data del matrimonio (se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non è in corso la separazione legale).
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Cittadinanza italiana per la madre o padre di un cittadino italiano: Documenti necessari

I documenti necessari per la richiesta della cittadinanza italiana per matrimonio:

  • Marca da bollo da 16 Euro;
  • Atto di nascita (tradotto in lingua italiana): L’estratto dell’atto di nascita deve contenere tutte le generalità del richiedente;
  • Certificato penale: Si tratta del certificato penale del Paese di origine;
  • Certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti in Italia;
  • Fotocopia del passaporto o della carta di identità (validi);
  • Fotocopia del permesso di soggiorno (in corso di validità), *i cittadini provenienti dall’UE dovranno invece richiedere e presentare il certificato di soggiorno permanente (viene rilasciato dal comune di residenza);
  • Atto integrale di matrimonio: E’ una fotocopia autenticata dell’atto originale. Su questo documento sono riportate integralmente tutte le informazioni presenti nella pagina del registro di stato civile;
  • Copia del versamento del contributo di € 250,00;
  • Attestato di conoscenza della lingua italiana B1, rilasciata da un istituto scolastico pubblico o parificato o da un ente certificatore;
  • Documentazione completa dei certificati di residenza con lo storico (la discontinuità di residenza è uno dei motivi per cui vengono spesso respinte le domande). Il certificato di residenza può essere sostituito da autocertificazione da sottoscrivere davanti agli avvocati;
  • Autocertificazioni stato di famiglia attuale e penale (condanne e procedimenti aperti);
  • Documento identificativo coniuge italiano e data del giuramento (se il coniuge è naturalizzato).

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