Permesso di soggiorno

Permesso di soggiorno per lavoro stagionale: Rilascio, rinnovo e proroga

Quali sono le condizioni per il rilascio, il rinnovo del Permesso di soggiorno per lavoro stagionale?

In questo articolo vediamo insieme paso per passo le informazioni per la procedura di richiesta del seguente titolo di soggiorno!

Cosa si intende per lavoro stagionale:

Il lavoro stagionale è quel tipo di lavoro che si svolge soltanto durante alcune specifiche stagioni, mentre in altre il lavoro cessa. Si tratta, per esempio:

  • Del lavoro nel turismo;
  • Del lavoro nella semina o raccolta nei campi per l’agricoltura.

Le quote sono annualmente fissate dal decreto flussi pubblicato annualmente sulla gazzetta ufficiale.

L’autorizzazione al lavoro stagionale ha validità dai 20 giorni ad un massimo di nove (9) mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto anche con riferimento all’accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.

Lo stabilisce il Codice dei contratti [3], riferendosi sia alle attività stagionali elencate dal decreto, che a quelle regolamentate dai contratti collettivi.

Per contratti collettivi, il Codice intende:

  • i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria.
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Permesso di soggiorno per lavoro stagionale: Le regole per il rilascio

L’azienda che intende stipulare un contratto per lavoro stagionale con un extracomunitario residente all’estero deve presentare una “richiesta nominativa” allo Sportello unico per l’immigrazione  La richiesta di nulla osta dev’essere presentata in modalità telematica compilando il modello “Mod. C-Stag”.

Entro 20 giorni dalla richiesta lo Sportello rilascia il nulla osta per lavoro stagionale. Decorso inutilmente il termine dei 20 giorni senza che sia stato comunicato all’azienda il diniego al nulla osta, la richiesta si intende accolta (cosiddetto silenzio assenso).

Per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale bisogna sottostare a un’articolata procedura che prevede:

  • Rilascio del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello unico per l’immigrazione, previa verifica preliminare dell’Ispettorato territoriale del lavoro sul rispetto delle quote d’ingresso e della Questura sulla sussistenza o meno di motivi ostativi al soggiorno dello straniero sul territorio italiano;
  • Rilascio del visto d’ingresso da parte dell’ambasciata italiana (o consolato) presente nel paese in cui risiede lo straniero;
  • Ingresso del lavoratore in Italia;
  • Stipula del contratto di soggiorno tra azienda e lavoratore entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia (contestualmente alla stipula del contratto il lavoratore inoltra richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno);
  • Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato entro 60 giorni dalla richiesta;
  • Stipula tra lo Stato Italiano e il lavoratore di un “accordo di integrazione“.
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Rinnovo e proroga del permesso di soggiorno per lavoro stagionale:

Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere prorogato, purché non si supera il limite massimo di 9 mesi all’anno di rapporto di lavoro stagionale.

Per esempio se il richiedente lavora solo per tre mesi, ha la possibilità di richiedere una proroga sia presso l’azienda del datore di lavoro che lo ha assunto precedentemente o presso altro datore di lavoro.

La nuova proposta di lavoro deve essere notificata allo Sportello unico per l’Immigrazione della Prefettura.

Per il rinnovo, la le pratiche burocratiche sono ridotte al minimo tanto che è sufficiente che il datore di lavoro, in sede di comunicazione del contratto di lavoro stagionale, effettui la regolare comunicazione UNILAV affinché il permesso di soggiorno stesso si intenda prorogato.

Per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere prodotta copia del contratto di soggiorno per lavoro subordinato stagionale sottoscritto tra le parti unitamente alla ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale lo stesso è stato inviato allo Sportello Unico Immigrazione ( SUI ) competente.

Per saperne di più sulla comunicazione Unilav: CLICCA QUI

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