Permesso di soggiornoDocumenti e moduli

Permesso di soggiorno paesi europei per extracomunitari: Seconda parte

Seconda parte della guida guida riguardante il permesso di soggiorno paesi europei. Vediamo insieme le principali regole riguardanti il rilascio ai cittadini extracomunitari del permesso di soggiorno nei paesi europei.

Permesso di soggiorno paesi europei: Italia

Dall’11 aprile 2007, in adempimento a quanto sancito dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, recante Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al “diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”, sono cambiate le regole.

I cittadini comunitari non hanno più l’obbligo di chiedere la carta di soggiorno ma, trascorsi tre mesi dall’ingresso, è necessario iscriversi all’anagrafe del comune di residenza; per i soggiorni inferiori a tre mesi non è più richiesta alcuna formalità.

Solo per i soggiorni di durata superiore a tre mesi, i familiari extracomunitari del cittadino comunitario devono chiedere la carta di soggiorno, presentando domanda presso Poste Italiane ovvero presso la Questura .

Rimane invariata la procedura per le richieste di rilascio e rinnovo dei permessi e delle carte di soggiorno per i cittadini extracomunitari.

Entro 8 giorni dal loro ingresso in Italia, tutti i cittadini non-Ue che sono in possesso di un visto di studio per questo Paese devono fare domanda di permesso di soggiorno per motivi di studio.

I permessi di soggiorno sono emessi dalle competenti Stazioni di Polizia (Questura – Ufficio Stranieri) nella città di residenza in Italia dei singoli interessati su presentazione di:

  • Passaporto valido con visto di studio per l’Italia;
  • Prova del possesso di mezzi economici sufficienti a vivere e studiare in Italia;
  • Documento che dia prova del tuo diritto all’assistenza medica in Italia.

Permesso di soggiorno paesi europei: Lituania

Il visto di ingresso è richiesto ai visitatori di quasi tutte le nazionalità, escluso i cittadini degli Stati Baltici, Australia, Canada, Danimarca, Irlanda, Italia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.

Gli studenti hanno bisogno di un permesso permanente di soggiorno che può essere richiesto prima o dopo l’arrivo in Lituania.

Per ottenere il visto, è necessario contattare l’Ambasciata della Lituania nel proprio paese, almeno 4 mesi prima della data prevista per la partenza.

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I documenti necessari sono:

  • passaporto valido almeno tre mesi oltre la fine del soggiorno;
  • assicurazione per malattia;
  • certificazioni comprovanti i motivi del soggiorno e i mezzi di sostentamento (vitto e
    alloggio);
  • biglietto di andata e ritorno.

Permesso di soggiorno paesi europei: Paesi Bassi

Gli stranieri provenienti da paesi non membri dell’Unione europea hanno bisogno di un visto, di un passaporto e di mezzi economici sufficienti al proprio mantenimento per tutta la durata del soggiorno.

Chi desidera rimanere nei Paesi Bassi per più di tre mesi ha bisogno di un’autorizzazione al soggiorno temporaneo, che deve essere richiesta all’Ambasciata olandese del paese di provenienza, e di un permesso di soggiorno, che deve essere richiesto entro tre giorni dal proprio arrivo al servizio Immigrazione del luogo in cui ci si stabilisce.

Chi cerca lavoro ha tre mesi di tempo per trovarlo e deve recarsi entro 8 giorni dal suo arrivo al commissariato di polizia più vicino al suo domicilio per farsi registrare.

Chi ha già un lavoro, ottiene un permesso di soggiorno regolare presentando il passaporto, copia del contratto di lavoro, due foto tessera e pagando una tassa.

In seguito è necessario ottenere il codice SOFI (codice di identificazione sociale e fiscale) dall’Ufficio fiscale locale (Belastingdienst).

Dopo sei mesi bisogna prendere la residenza, recandosi all’amministrazione comunale che si trova nel municipio
(Stadhuis).

Permesso di soggiorno paesi europei: Polonia

I permessi di soggiorno in genere sono rilasciati fino ad un massimo di 90 giorni.

La loro validità può essere prolungata su richiesta presso gli Uffici Voivodali – Sezione Affari dei Cittadini, Reparto Stranieri (Urzad Wojewódzki – Wydzial Spraw Obywatelskich – Oddzial ds. Cudzoziemców).

I visti devono essere usati entro sei mesi dalla data del rilascio. I turisti che prevedono un soggiorno superiore ai 90 giorni debbono registrarsi presso il Voivoda competente per il luogo in cui risiede temporaneamente.

Per la richiesta del visto si deve presentare:

  • Il passaporto;
  • Il certificato di registrazione;
  • La domanda di visto compilata sul posto;
  • Una dichiarazione (se il soggiorno supera i 90 giorni) ed una marca da bollo.

Permesso di soggiorno paesi europei: Portogallo

Agli stranieri sprovvisti della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Ue che vogliono stabilirsi in Portogallo è richiesto il permesso di soggiorno che viene rilasciata condizione che:

  • siano titolari di un contratto di lavoro o di una proposta di contratto di lavoro;
  • non abbiano subito condanne;
  • non siano stati espulsi dal paese;
  • il loro nome non sia presente, ai fini della non ammissione, nel Sistema di Informazione Schengen o nel Sistema Integrato di Informazione del S.E.F. (Serviço de Etrangeiros e Fronteiras).
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La domanda di permesso di soggiorno va presentata presso le Direzioni e le Delegazioni Regionali del S.E.F. o presso gli Uffici di Assistenza dell’area in cui ci si stabilisce.

Il permesso di soggiorno è accordato per un periodo di un anno prorogabile fino a cinque.

Permesso di soggiorno paesi europei: Regno Unito:

Solo le categorie di extracomunitari espressamente previste dalla normativa possono aspirare a risiedere stabilmente in Gran Bretagna dopo il loro ingresso.

Si tratta di:

  • figli minori, non sposati ed economicamente non autonomi di genitori britannici o
    residenti in Gran Bretagna;
  • il coniuge o il partner non sposato, di età superiore ai 16 anni, di un cittadino britannico o di uno straniero legalmente residente in Gran Bretagna purché la coppia disponga di mezzi economici sufficienti al mantenimento di entrambi;
  • gli ex-residenti che, disponendo di un titolo di soggiorno senza scadenza, intendono
    ritornare a vivere nel Regno Unito;
  • gli studenti che dispongano di mezzi economici sufficienti al proprio sostentamento;
  • i cittadini del Commonwealth con antenati di cittadinanza inglese;
  • alcune categorie di lavoratori, come ad esempio medici o dentisti, ministri religiosi,
    collaboratori domestici, inventori, ragazzi alla pari ecc.
  • alcune categorie di stranieri altamente qualificati anche privi, al momento dell’ingresso
    nel Paese, di un contratto di lavoro.

La durata del titolo di soggiorno varia in funzione della categoria di appartenenza.

Il lavoratore che perde il proprio lavoro non è tenuto a lasciare il paese, almeno fino a quando il suo permesso di soggiorno non sarà scaduto o comunque fino a quando dispone dei mezzi economici sufficienti a non farlo diventare un onere per lo Stato.

Permesso di soggiorno paesi europei: Repubblica Ceca

Esistono due tipi di permesso: il visto breve, per un periodo inferiore a 90 giorni, e un visto lungo, che copre un periodo da 91 a 365 giorni. Le autorità competenti a rilasciare il visto sono unicamente le rappresentanze diplomatiche o consolari della Repubblica Ceca all’estero.

Alla richiesta devono essere presentati i seguenti documenti:

  • passaporto, la cui validità deve superare di almeno 90 giorni il soggiorno previsto;
  • una fotografia formato tessera per il visto breve, 2 per il visto lungo;
  • documento che prova i mezzi di sostentamento per il soggiorno;
  • documento che informa sul motivo del soggiorno;
  • estratto del Casellario Penale dello Stato di cui il richiedente è cittadino o in cui risiede da almeno 6 mesi.
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Lo straniero è obbligato a registrarsi antro 3 giorni dall’entrata sul territorio della Repubblica Ceca alla Polizia Ceca competente per il comune del suo soggiorno.

Permesso di soggiorno paesi europei: Slovenia

Per richiedere un visto bisogna rivolgersi alla più vicina rappresentanza diplomatica o consolare del paese.Per una permanenza superiore a 3 mesi occorre un permesso di soggiorno.

I documenti necessari sono:

  • passaporto valido fino ad almeno 3 mesi dopo la conclusione del soggiorno previsto in
    Slovenia;
  • certificato che specifichi il motivo e la durata del soggiorno e confermi l’impegno a
    sostenere i costi;
  • assicurazione malattia.

Permesso di soggiorno paesi europei: Spagna

In Spagna non è indispensabile che uno straniero ottenga il permesso di soggiorno prima di cominciare a svolgere un’attività lavorativa sia autonoma che dipendente.

Il titolo infatti serve solo a convalidare il proprio diritto a risiedere sul territorio nazionale.

Tutti gli stranieri extracomunitari che svolgono un lavoro in Spagna hanno bisogno di un permesso di soggiorno.

I non lavoratori, gli studenti e i pensionati, per ottenere il rilascio del permesso e quindi poter risiedere legalmente in Spagna, devono dimostrare di non essere un potenziale “onere finanziario o sociale” per lo Stato.

Devono dimostrare quindi di possedere mezzi economici sufficienti alla propria sussistenza.

La domanda per il rilascio del permesso di soggiorno deve essere presentata, entro un mese dalla data di arrivo in Spagna, all’Ufficio per l’Immigrazione della provincia in cui si vive o al Dipartimento Provinciale di Polizia.

Il permesso di residenza rimane valido anche se si lascia il territorio spagnolo per periodi non più lunghi di sei mesi o se si devono assolvere gli obblighi di leva nel proprio Paese di origine.

Permesso di soggiorno paesi europei: Svezia

I cittadini stranieri provenienti da paesi non membri dell’Ue, che desiderano rimanere in Svezia per più di tre mesi, devono disporre di un permesso di soggiorno. Il permesso va richiesto alle ambasciate o ai consolati svedesi del paese di origine o di quello in cui si vive e deve essere inserito o stampato sul passaporto prima dell’arrivo in Svezia.

Le autorità diplomatiche che ricevono la richiesta provvedono a inoltrarla all’autorità svedese competente (Migration Board) che esamina i requisiti del richiedente e i motivi della richiesta.

I motivi previsti dalla legislazione svedese sono:

  • motivi di studio;
  • svolgimento di attività lavorative;
  • ricongiungimenti familiari.

Il permesso rilasciato può essere con o senza scadenza. In entrambi i casi lo straniero è autorizzato ad uscire dal paese e ad assentarsi anche per lunghi periodi, purché il ritorno avvenga prima della scadenza del titolo.

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