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Nulla osta per assunzioni lavoratori stranieri non comunitari

Il Nulla osta per assunzioni lavoratori stranieri non comunitari viene richiesto dal datore di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione della provincia dove il lavoratore straniero svolgerà il proprio lavoro.

Cos’è un Nulla Osta?

Il nulla osta è dichiarazione scritta con la quale l’autorità competente concede a chi lo aveva richiesto il permesso di procedere in un’iniziativa o di intraprendere una data attività.

Il rilascio del nulla osta per assunzioni lavoratori stranieri non comunitari avviene nel quadro del cosiddetto Decreto Flussi.

Richiesta Nulla osta per assunzioni lavoratori stranieri non comunitari:

Il datore di lavoro può presentare richiesta allo sportello unico per l’immigrazione. Si può trattare di una:

  • Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro, se vi è conoscenza diretta tra lavoratore e datore di lavoro;
  • Richiesta numerica di nulla osta al lavoro, se il datore di lavoro non ha conoscenza diretta dello straniero.

Quest’ultima particolare richiesta è effettuata nei confronti di una o più persone iscritte in apposite liste di lavoratori stranieri.

Cosa deve garantire il datore di lavoro?

Nella richiesta, sia nominativa che numerica, il datore di lavoro dovrà assicurare allo straniero:

  • Il trattamento retributivo e assicurativo previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o comunque applicabili;
  • La dichiarazione relativa all’alloggio del lavoratore straniero;
  • L’impegno da parte del datore di lavoro al pagamento delle spese di ritorno dello straniero nel paese di provenienza, al verificarsi di determinate condizioni.
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Rilascio nulla osta e sottoscrizione del contratto di soggiorno:

Dopo l’invio della richiesta del nulla osta per assunzioni lavoratori stranieri e l’ottenimento del parere favorevole della questura, della direzione territoriale del lavoro e in presenza di tutti i requisiti, viene rilasciato il nulla osta.

Lo sportello unico provvede all’attribuzione di codice fiscale provvisorio se quest’ultimo non è già stato richiesto all’Agenzia delle Entrate.

Dopo la consegna del nulla osta che ha una validità di sei mesi, viene firmato il contratto di soggiorno che viene trasmesso alle autorità consolari italiani presenti all’estero.

Le autorità consolari provvedono al rilascio del visto di ingresso per l’italia.

Entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia il lavoratore straniero deve recarsi allo sportello unico per l’immigrazione e richiedere la conversione del codice fiscale provvisorio in quello definitivo.

L’ultimo passo per la regolarizzazione della posizione dello straniero avviene in questura dopo la consegna del permesso di soggiorno.

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