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Lavorare all’estero con permesso di soggiorno italiano: è possibile?

Trasferirsi e lavorare all’estero con permesso di soggiorno italiano è possibile. Tuttavia bisogna rispettare determinate regole e requisiti! Vediamoli insieme….

Il normale titolo di soggiorno non permette di lavorare all’estero con permesso di soggiorno italiano ma consente la circolazione all’interno dell’area Schengen per un massimo di 90 giorni.

I cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno per i seguenti motivi:

  • Affidamento (rilasciato al minore straniero, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo);
  • Motivi umanitari (della durata superiore a tre mesi);
  • Motivi religiosi;
  • Studio;
  • Missione (rilasciato allo straniero entrato in Italia con un visto recante la menzione “Missione” ai fini di un soggiorno temporaneo);
  • Asilo politico;
  • Apolidia;
  • Tirocinio formazione professionale;
  • Ricerca scientifica;
  • Attesa occupazione;
  • Lavoro autonomo;
  • Lavoro subordinato;
  • Lavoro subordinato stagionale;
  • Famiglia;
  • Famiglia minore 14-18 anni (permesso di soggiorno per motivi di famiglia del figlio minore di età compresa fra i 14 e i 18 anni);
  • Volontariato;
  • Protezione sussidiaria.

Possono viaggiare all’interno dell’area Shengen per motivi di breve soggiorno essenzialmente di tipo turistico senza poter svolgere attività lavorative come previsto dalla convenzione di applicazione dell’accordo di Shengen del 19 giugno 1990.

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Inoltre il viaggio deve essere svolto nel rispetto delle norme in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno vigenti nei diversi paesi europei. Bisogna tempestivamente dichiarare la propria presenza.

Se si intende svolgere un attività lavorativa bisogna essere in possesso di un permesso di soggiorno diverso da quello sopraelencati o richiedere un visto per poter inseguito ottenere un permesso di soggiorno rilasciato dal paese in cui si intende soggiornare per un periodo superiore a 3 mesi.

Con quale permesso di soggiorno posso lavorare all’estero?

Lavorare all’estero con permesso di soggiorno italiano è possibile solo quando si è in possesso del cosiddetto permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Tale facoltà è stabilita dalla Direttiva Europea n. 109 del 2003 (in Italia recepita dal d.lgs. n. 3 del 2007).

Si ricorda che questo tipo di permesso, al contrario degli altri, non ha una scadenza, in quanto è a tempo indeterminato, e può essere richiesto solo da coloro che risiedono legalmente in Italia da almeno 5 anni

E’ bene sottolineare però che gli Stati, in presenza di determinate condizioni, possono limitare il numero totale di persone che possono rivendicare il diritto di soggiorno.

Cosa mi permette di fare il permesso di soggiorno UE?

Grazie a questo titolo di soggiorno, lo straniero extracomunitario ha la possibilità di:

  • Entrare in qualsiasi paese dell’Area Shengen senza dover richiedere il visto;
  • Lavorare all’estero con permesso di soggiorno italiano nei paesi che fanno parte dell’Unione Europa, ossia svolgere un lavoro autonomo o subordinato;
  • Usufruire dei servizi pubblici del paese ospitante;
  • Prendere parte alla vita pubblica del paese ospitante;
  • Frequentare corsi di studio o di formazione professionale. 
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Prima di partire all’estero è meglio informarsi sui requisiti richiesti dallo stato ospitante per poter soggiornare con il permesso di soggiorno lungo periodo.

Infatti, al fine del soggiorno, lo stato ospitante può richiedere allo straniero che intende lavorare all’estero con permesso di soggiorno italiano di dimostrazione di adeguate risorse finanziarie (sopratutto se si intende intraprendere e svolgere un’attività economica autonoma) , di un alloggio e di una copertura sanitaria.

In altri casi può essere richiesto anche un contratto di lavoro e una dichiarazione del datore di lavoro secondo cui il cittadino straniero è stato assunto alle condizioni previste dalla legislazione nazionale.

Revoca del permesso di soggiorno lungo periodo:

Il trasferimento in un altro Stato membro per motivi di lavoro o studio dello straniero, non determina necessariamente la revoca del permesso di lungo periodo.

La revoca è espressamente prevista qualora sia conferito allo straniero in un permesso di soggiorno di lungo periodo da parte del secondo Stato membro dell’e europea.

Viene revocato anche quando lo straniero si assenta dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni e di 12 mesi consecutivi dal territorio europeo.

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