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Sospensione o riduzione NASPI: cos’è e come funziona?

La NASPI è l’indennità di disoccupazione che ottengono i lavoratori dipendenti che perdono il lavoro senza la loro volontà: quindi si ottiene in caso di licenziamento individuale o collettivo ma anche se vengono fatte le dimissioni per una giusta causa.

In questo articolo sulla sospensione della NASPI ci saranno tutte le informazioni necessarie su cos’è e come si fa, a chi comunicare di aver trovato un nuovo lavoro con contratto a tempo determinato, indeterminato o a termine, cosa succede in caso di dimissioni volontarie o durante il periodo di prova ed infine in caso di maternità.

Cos’è la sospensione NASPI e come farla?

La NASPI, abbreviazione di Nuova Assicurazione Sociale Per l’Impiego, è la somma di disoccupazione INPS a favore di coloro che perdono il lavoro senza la loro volontà ovvero:

  • Licenziamento, per qualunque motivo, per crisi aziendale ma anche per motivi disciplinari;
  • Dimissioni, ma solo per giusta causa, ovvero nei casi in cui il lavoratore è obbligato a lasciare il lavoro per colpa di gravi comportamenti subiti sul posto di lavoro o a causa di gravi mancanze da parte dell’azienda (Circolare INPS n. 163/2000).

La NASPI è perciò una forma di assistenza a cui si ha diritto se si perde il lavoro. Se però quindi si trova un altro lavoro, bisogna comunicarlo all’INPS affinché ti sospenda la NASPI.

Prima di tutto bisogna sapere che c’è differenza tra sospensione e decadenza (scadenza):

  • La decadenza è la perdita definitiva del diritto, che viene messa in uso quando per esempio si trova un lavoro a tempo indeterminato e quindi non si ha più diritto alla NASPI poiché non si è disoccupati.
  • La sospensione è il blocco solo temporaneo della NASPI, si usa quando per esempio si trova lavoro solo per un mese: in questo caso la NASPI va sospesa solo per quel periodo per poi riprendere al termine del mese se non si trova altro lavoro.
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Come richiedere la sospensione della NASPI?

Se si trova un lavoro non c’è bisogno di comunicarlo all’INPS poiché al momento dell’assunzione il datore di lavoro invia la comunicazione preventiva all’INPS e quindi l’istituto viene subito a conoscenza della situazione lavorativa di un ricevente della NASPI.

Appena ricevuta la comunicazione preventiva l’INPS ti sospende la NASPI d’ufficio senza il bisogno di fare altre comunicazioni.

Quando il contratto di lavoro terminerà L’INPS riprenderà a pagarti la NASPI.

Ci sono delle eccezioni!

Ci sono dei casi in cui bisogna fare la comunicazione all’INPS personalmente per attivare la sospensione della naspi:

Nello specifico quando sei assunto :

  • All’estero, da datori di lavoro esteri;
  • Da un’agenzia di lavoro con contratto di somministrazione perché l’Agenzia ha l’obbligo di comunicare l’assunzione all’INPS entro 20 giorni e non subito per questo deve essere la persona assunta a comunicarla così che possano sospendere la NASPI;
  • Nel settore agricolo dato che nella comunicazione bisogna comunicare anche le giornate effettivamente lavorare;
  • In tutti gli altri casi dove il datore di lavoro è esonerato a inviare la comunicazione preventiva all’INPS, ad esempio se hai trovato lavoro in apparati statali non privatizzati.

NASPI ridotta e non sospesa

Ci sono dei casi in cui la NASPI non viene solamente ridotta ovvero quando il nuovo lavoro che si ha trovato (indipendentemente dal fatto che sia a tempo determinato o indeterminato) fornisce un reddito inferiore al minimo (8.145 euro annui).

In questo caso continui a ricevere la NASPI fino alla scadenza, ma in misura ridotta però necessario che si comunichi all’INPS il reddito annuo che si pensa di ottenere dal nuovo lavoro.

Sospensione o riduzione in base ai tipi di contratto:

Lavoro a tempo determinato:

Se si trova un nuovo lavoro con un contratto a tempo determinato di durata pari o minore di sei mesi la NASPI viene solo momentaneamente sospesa e riprende al termine contratto di lavoro se si rimane disoccupati.

Eccezioni : La NASPI ridotta

Se con un nuovo lavoro il reddito è minore del minimo (8.145 euro annui), l’INPS non sospende la NASPI ma la assegna in misura ridotta, se:

  • Si comunica all’INPS il reddito annuo che si pensa di ottenere dal nuovo lavoro;
  • Il datore di lavoro che sta assumendo non è lo stesso che ha fatto insorgere la NASPI;
  • Si ha diritto alla NASPI ridotta sia in caso di lavoro a tempo determinato che a tempo indeterminato, sempre purché si comunichi il reddito supposto annuo all’INPS.
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In caso di mancata comunicazione del reddito, l’INPS:

  • Sospende la NASPI se si tratta di un lavoro a tempo determinato pari o minore di sei mesi;
  • Blocca definitivamente la NASPI in caso di contratto maggiore di sei mesi o a tempo indeterminato (decadenza della NASPI).

Lavoro a tempo indeterminato:

Se si sta prendendo la NASPI e si firma un contratto a tempo indeterminato, la NASPI termina: appena il nuovo datore di lavoro invia all’INPS la comunicazione preventiva di assunzione, l’INPS lo registra e quindi smette di corrispondere l’indennità.

Se però il reddito del lavoro che si è trovati è inferiore al minimo (8.145 euro annui), allora bisogna comunicare all’INPS il reddito che si pensa di incassare da quel lavoro; in questo modo l’INPS potrà erogare la NASPI fino alla scadenza, ma in misura ridotta poiché sarà sommato con il stipendio del nuovo lavoro.

Lavoro a chiamata:

Se si sta percependo la NASPI e si trova lavoro con un contratto a chiamata si ha comunque diritto a continuare a percepire la NASPI.

A seguire ti elenchiamo i casi specifici :

Contratto a chiamata con obbligo di risposta

Se ci si trova in una di queste due situazioni:

  • Si perde il lavoro e ottieni la NASPI, dopodiché si trova un lavoro a chiamata con obbligo di disponibilità.
  • Si aveva già un lavoro a chiamata oltre a quello “principale”, che si ha appena perso.

In entrambi i casi si ha diritto alla NASPI purché si comunichi all’INPS l’importo del reddito annuo comprensivo dell’indennità di disponibilità che si presuppone di ottenere con il contratto a chiamata.

ATTENZIONE!

Se il reddito supera gli 8.000 euro annui non si ha più diritto alla NASPI che perciò termina.

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Contratto a chiamata senza obbligo di risposta

Si ha il diritto a percepire la NASPI se ci si trova in una di queste due situazioni:

  • Si perde il lavoro e si ottiene la NASPI, dopodiché si trova un lavoro a chiamata senza obbligo di disponibilità.
  • Si aveva già un lavoro a chiamata oltre a quello “principale”, che si ha appena perso.

Se la durata del contratto è uguale o minore di sei mesi, l’INPS sospende la NASPI solo per i giorni effettivi di chiamata.

Se il reddito del lavoro a chiamata non supera gli 8.000 euro annui, si può chiedere la somma NASPI + reddito: in questo caso entro un mese dalla richiesta INPS per ottenere la NASPI, si deve comunicare all’INPS anche il reddito che si suppone che si otterrà dal lavoro a chiamata.

Se il contratto a chiamata prevede una durata maggiore di sei mesi, si applica il cumulo NASPI + reddito da lavoro.

Dimissioni volontarie:

Se si sta prendendo la NASPI ma al momento è sospesa perché si ha trovato un altro lavoro e si decide di licenziarsi da questo lavoro, quindi volontariamente, si ha diritto a riprendere la NASPI poiché era stata conseguita per il primo lavoro e non per il secondo e tra l’altro non era terminata, ma solo sospesa.

In caso di dimissioni dunque, si ha diritto a riprendere la NASPI nei seguenti casi:

  • Dimissioni durante il periodo di prova;
  • Dimissione prima della scadenza del contratto.

Maternità:

Dimissioni per gravidanza:

Se si è incinte e si ha deciso di dare le dimissioni al lavoro, si ha diritto alla NASPI. Si tratta di un’eccezione al principio secondo cui in caso di dimissioni volontarie non si ha diritto alla NASPI:

In caso di dimissioni volontarie per gravidanza, si può fare la domanda all’INPS per ottenere l’indennità.

Evento subito dopo la perdita di lavoro:

Quando si perde il lavoro, si ha 68 giorni di tempo per chiedere la NASPI. Se durante questi 68 giorni si verifica un evento di maternità indennizzabile (ossia maternità obbligatoria o facoltativa), il termine di 68 giorni si sospende e riprende solo al termine dell’evento di maternità indennizzabile.

Ecco il Link per accedere ai servizi online riguardanti la NASPI.

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