Cittadinanza italiana per rifugiati e apolidi: Come e quando?
Sommario
Come e quando viene concessa la Cittadinanza italiana per rifugiati e apolidi?
Cosa prevede la legge italiana in materia? Scopriamolo insieme!
Prima di parlare di cittadinanza italiana per rifugiati e apolidi, cerchiamo di capire insieme che cosa intendiamo per i termini rifugiato e apolide.
Definizione di rifugiato:
Il concetto di rifugiato ha un senso molto specifico in diritto internazionale.
Il termine rifugiato fa riferimento a una persona che “temendo con ragione di essere perseguitato a motivo della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità , della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o a causa delle sue opinioni politiche si trova al di fuori del paese di cui ha la nazionalità e che non può o, a motivo di questo timore, non vuole chiedere la protezione di questo paese.
Definizione di apolide:
Con il termine apolide si fa riferimento a un soggetto che non è considerato cittadino da nessuno Stato in base al proprio ordinamento giuridico. Esistono due tipologie di apolidia
Apolidia originaria:
Gli apolidi per origine sono soggetti che non sono mai stati cittadini di nessuno stato.
Di conseguenza, non ha mai goduti dei diritti civili e politici di quello stato.
Apolidia derivata:
Gli apolidi per derivazione, acquisiscono questo status quando perdono o effettuano la rinuncia volontaria della loro cittadinanza di origine per una serie di ragioni.
Esistono due principali convenzioni che cercano di tutelare l’apolidia derivata:
- Convenzione del 1954: garantisce un trattamento minimo alle persone che hanno perso la cittadinanza;
- Convenzione del 1961: cerca di combattere questo fenomeno per cercare di attenuarlo e diminuirlo.
I rifugiati politici rientrano in questa categoria ed è per questo motivo che possono richiedere la cittadinanza italiana per naturalizzazione.
Cittadinanza italiana per rifugiati e apolidi:
La costituzione italiana tutela i rifugiati e apolidi presenti sul territorio italiano e dopo 5 anni di residenza legale sul territorio italiano possono richiedere la cittadinanza italiana.
Un requisito fondamentale per la richiesta è quella di possedere un reddito per almeno anni.
Non possono richiedere la cittadinanza per rifugiati e apolidi che usufruiscono di protezione sussidiaria o di protezione umanitaria.
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Domanda cittadinanza italiana per rifugiati e apolidi:
La cittadinanza italiana per rifugiati e apolidi avviene per naturalizzazione del richiedente. deve essere effettuata online al sito del Ministero dell’Interno. Inoltre la seguente documentazione::
- Il certificato di nascita legalizzato o apostillato;
- Il certificato penale del paese di origine anch’esso legalizzato. Se il richiedente era presente sul territorio italiano, non c’è bisogno di presentare questo documento);
- Ricevuta del contributo obbligatorio da 250 euro;
- Marca da bollo da 16 euro;
- Documento di riconoscimento: (Passaporto, carta d’identità o documento equipollente);
- Atto notorio o autocertificazione;
- Copia certificato dello status di rifugiato o apolide.
Atto notorio. Di che cosa si tratta?
Un documento importante per il rilascio della cittadinanza italiana per rifugiati e apolidi è la presentazione dell’atto notorio.
L’atto notorio, è un atto pubblico necessario per provare determinati fatti, stati o qualità personali.
Viene scritto davanti un pubblico ufficiale che può essere un notaio o un cancelliere presso un tribunale.
Si tratta principalmente di una dichiarazione giurata, resa sotto giuramento, da parte di più persone chiamate attestanti che devono essere due maggiorenni, muniti di documento in corso di validità e nel pieno esercizio dei propri diritti civili.
Il costo viene stabilito dal pubblico ufficiale che sottoscrive questo l’atto. Solitamente il costo si aggira intorno ai 200 euro.
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