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Contratto di lavoro a tempo determinato: informazioni da sapere

Il contratto di lavoro a tempo determinato, o contratto a termine, definisce un rapporto di lavoro dipendente o subordinato in cui il lavoratore è assunto per un periodo di tempo definito.

Il contratto, quindi, oltre ad avere una data di inizio prestabilita, riporta anche una data che indica la fine del rapporto di lavoro.

Forma del contratto di lavoro a tempo determinato:

Come previsto dalla legge, il contratto di lavoro a tempo determinato deve essere messo per iscritto e consegnato al lavoratore entro 5 giorni dall’inizio della collaborazione.

In mancanza di una data di termine espressa in forma scritta, il contratto si considera a tempo indeterminato.

L’atto scritto non è richiesto qualora la durata del rapporto di lavoro non superi i 12 giorni.

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Quadro contributivo:

A decorrere dal 2013, sui contratti di lavoro a tempo determinato è applicata l’aliquota contributiva aggiuntiva dell’1,4%, ad esclusione di alcune specifiche eccezioni.

Cos’è cambiato con il Jobs Act?

Il Jobs Act, con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 34 del 2014, ha introdotto alcune novità riguardanti la disciplina in materia di contratto a tempo determinato, che in ogni caso non modificano sostanzialmente l’impianto vigente.

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Innanzitutto non sussiste l’obbligo per l’azienda di indicare la causale, ovvero le motivazioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo per cui ha scelto di utilizzare questa tipologia di contratto.

Vengono inoltre introdotti i parametri che definiscono la durata massima, il numero di proroghe possibili, l’intervallo di tempo tra due contratti di lavoro a tempo determinato.

Il Decreto conferma anche i limiti percentuali entro cui ogni azienda può assumere dipendenti a tempo determinato, fissato al 20% del numero di lavoratori a tempo indeterminato, già assunti al 1° gennaio dell’anno di assunzione dei lavoratori a tempo determinato.

Se tale limite non viene rispettato, ad eccezione di eventuali deroghe previste dai CCNL e altre casistiche minori, sono previste sanzioni amministrative per il datore di lavoro.

Durata del contratto di lavoro a tempo determinato:

La durata di un rapporto di lavoro a tempo determinato tra un lavoratore e un datore di lavoro non può superare i 36 mesi, a meno che non si tratti di lavoro stagionale o che non sia diversamente regolamentato dal CCNL di riferimento.

Nel calcolo della durata si considera l’arco di tempo complessivo in cui si sono susseguiti i diversi rapporti di lavoro a tempo determinato tra uno stesso datore di lavoro e uno stesso lavoratore, con mansioni equivalenti e indipendentemente da periodi di interruzione tra i contratti.

Qualora la durata massima venga superata, sia nel caso di un unico contratto, sia che si tratti di una successione di contratti,

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Il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato a partire dalla data del superamento.

In caso di nuove assunzioni, i lavoratori che vengono assunti con un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 6 mesi hanno la precedenza rispetto agli altri candidati.

Aggiornamento 2019: con l’entrata in vigore del D.L. 87/2018 (Decreto Dignità) la durata massima del contratto a tempo determinato si riduce a 24 mesi, con una reintroduzione della causale dopo il superamento dei primi 12 mesi.

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Anche in questo caso, oltre il limite di durata massima, il lavoratore matura il diritto alla conversione del rapporto di lavoro in uno con contratto a tempo indeterminato.

Proroga del contratto di lavoro a tempo determinato:

Innanzitutto il contratto di lavoro a tempo determinato può essere prorogato solo se la durata iniziale è inferiore a 36 mesi.

Ferma restando la durata massima e previo consenso del lavoratore, il contratto a tempo determinato può essere prorogato per un massimo di 5 volte.

È prevista la possibilità di stipulare un ulteriore contratto, della durata massima di 12 mesi, dinnanzi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Qualora tale condizione non venisse rispettata e il numero delle proroghe fosse superiore a 5, dalla data di decorrenza della sesta proroga il contratto si trasforma automaticamente in un contratto a tempo indeterminato.

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Secondo la normativa è obbligatorio che tra la stipula di due contratti a tempo determinato trascorra un numero minimo di giorni.

Gli intervalli di tempo previsti sono rispettivamente pari a:

  • 10 giorni, nel caso in cui la durata del primo contratto sia inferiore a 6 mesi;
  • 20 giorni, se la durata del primo contratto supera il semestre di attività lavorativa.

Nel caso in cui la norma non venga rispettata, sono previste sanzioni fino alla trasformazione del contratto in un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Aggiornamento 2019: con l’entrata in vigore del D.L. 87/2018 (Decreto Dignità) le proroghe previste dal contratto a tempo determinato si riducono a 4 per tutti i contratti sottoscritti a partire dal 14 luglio 2018.

Leggi anche: Il nuovo decreto di lavoro 2019 (decreto dignità)

Dimissioni e licenziamento el contratto a tempo determinato:

Non è consentito il licenziamento di un dipendente assunto a tempo determinato prima della scadenza del termine stabilita dal contratto, a meno che non si sia verificato un fatto tanto grave da impedire una prosecuzione, neanche temporanea, del rapporto di lavoro.

Non è contemplato il licenziamento per giustificato motivo, né soggettivo né oggettivo.

Il licenziamento senza giusta causa avvenuto prima del termine stabilito dal contratto comporta automaticamente il diritto del lavoratore a richiedere un risarcimento del danno, pari alla somma di tutte le retribuzioni che gli sarebbero spettate fino alla scadenza prevista.

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Fonte
4stars.it

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One Comment

  1. Io finito contrato 31 dec 2019 lavoro stagionale mio lavoro cattering addiso ancora chiuso perche colpa di covid 19

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