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Bonus 500, 600 e 1000 euro: Le indennità del dl Rilancio

Le indennità del dl Rilancio, Grazie al decreto legge emanato il 19 maggio, ovvero più comunemente chiamato dl Rilancio. Il Governo Conte ha messo in campo una manovra imponente a favore di famiglie e imprese che sono state duramente colpiti dall’emergenza Covid.

I lavoratori a cosa hanno diritto di preciso?

Per i lavoratori che appartengono a nuclei familiari che percepiscono già del reddito di cittadinanza, al posto del versamento dell’indennità viene integrato il beneficio del reddito di cittadinanza.

Fino all’ammontare della stessa somma di ogni mese.

Eppure le somme non possono essere cumulabili tra loro. Però lo saranno con l’assegno ordinario di invalidità.

Quali sono le indennità del dl Rilancio per tipologia di lavoratore?

Sono numerose le persone che potranno richiedere, e in un secondo momento ottenere i vari bonus messi a disposizione dal governo italiano. In particolar modo i liberi professionisti, vediamo con precisioni chi.

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Liberi professionisti e collaboratori coordinati continuativi (co.co.co):

Viene erogata in maniera automatica dall’INPS un’indennità di pari importo, per quanto riguarda il mese di aprile 2020.

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Riguarda i liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) che già beneficiano per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro.

Liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS:

È riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. Per i liberi professionisti che sono titolari di partita IVA e iscritti alla gestione separata INPS.

Devono essere non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019).

Sarà inoltre necessario presentare all’Inps la domanda nella quale si autocertifica il possesso dei requisiti.

Lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS:

Per i lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. che sono iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti. E ad altre forme previdenziali obbligatorie, che hanno specifici requisiti.

È riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

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Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali AGO:

Per i lavoratori autonomi che sono iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO).

Sono beneficiari per quanto riguarda il mese di marzo 2020 dell’indennità con una somma che equivale a 600 euro.

Viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.

Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali:

Per i lavoratori stagionali nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che sono già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità di 600 euro.

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Viene erogata un’indennità uguale nell’importo per il mese di aprile 2020 e di 1000 euro per il mese di maggio.

La stessa somma è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese che utilizzano lo stesso settore.

Che abbiano inoltre abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.

Non devono essere titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del Dl Rilancio.

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Lavoratori del settore agricolo:

Per i lavoratori che esercitano nel settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro. È erogata per il mese di aprile 2020 un’indennità di importo pari a 500 euro.

Lavoratori dipendenti e autonomi:

Per i mesi di aprile e maggio è riconosciuta un’indennità, pari a 600 euro per ciascun mese:

  • Ai lavoratori dipendenti e autonomi lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • Lavoratori intermittenti che hanno lavorato per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • Lavoratori autonomi, senza partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • Incaricati alle vendite a domicilio che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione.

Lavoratori iscritti al FPLS:

Per i lavoratori che sono iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo.

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Da cui deriva un reddito che non supera i 50 mila euro, e non titolari di pensione, è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020. Sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della norma.

Questa somma viene erogata anche per i lavoratori che sono iscritti al FPLS con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35 mila euro.

Lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti:

Per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50 mila euro.

Possono accedere al trattamento di Cassa integrazione in deroga, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane.

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Lavoratori domestici:

Viene riconosciuta una somma, pari a 500 euro mensili, per quanto riguarda i mesi di aprile e maggio 2020.

In favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. A condizione che non siano conviventi col datore di lavoro.

Questa somma come quelle precedenti non potrà essere cumulabile con altre riconosciute per COVID-19 e non spetta ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza.

A determinate condizioni, per i titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

Dal 25 maggio è attiva sul sito dell’INPS la procedura per la presentazione delle domande.

Professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria:

Viene riconosciuta anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l’indennità di 600 euro nel mese di marzo.

Per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

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