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Ricongiungimento familiare (la procedura generale) | Stranieri d’Italia

Ricongiungimento familiare – Il Testo Unico, ha stabilito, all’art. 29, che uno straniero regolarmente soggiornante nel nostro paese, con un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo, asilo politico, studio, motivi religiosi, famiglia, protezione sussidiaria, motivi umanitari di durata non inferiore ad 1 anno, o in possesso del permesso per lungo soggiornanti, può chiedere di ricongiungere i propri familiari:

Ricongiungimento familiare

  • Il coniuge (di età non inferiore ai 18 anni e non legalmente separato);
  • I figli minori, anche del coniuge, o nati fuori del matrimonio (la minore età deve verificarsi al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento);
  • I figli maggiorenni a carico perché inabili;
  • I genitori purché non abbiano figli nel paese di origine o provenienza, e se ultra 65enni qualora altri figli non possano provvedere al loro sostentamento per gravi motivi di salute;
  • In caso di genitori non coniugati, la domanda di ricongiungimento sarà presentata per conto del minore, dal genitore che vive con il minore in Italia, e che dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti.

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Requisiti  per poter ottenere il nulla osta al ricongiungimento familiare:

  1. Idoneità abitativa dell’alloggio in cui il nucleo familiare andrà a risiedere. Tale idoneità non è necessaria in caso di ricongiungimento con un minore di 14 anni.
  2. Bisogna essere in possesso di un reddito minimo annuo non inferiore all’importo dell’assegno sociale, aumentato della metà dell’importo per ogni familiare da ricongiungere. Nel calcolo del reddito necessario occorre tenere presenti anche eventuali familiari ricongiunti precedentemente.
  3. Per la determinazione del reddito si tiene conto di quello prodotto da tutti i familiari conviventi con il richiedente, che nel caso, può essere anche privo di redditi propri.
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La domanda va presentata per via telematica dal richiedente allo Sportello Unico della Provincia in cui risiede.

Dopo tutti i controlli, lo Sportello Unico rilascerà il nulla osta al ricongiungimento familiare al richiedente, inviandone copia al Consolato in cui risiede il familiare da ricongiungere.

Quest’ultimo dovrà produrre al Consolato opportuna documentazione probante il legame familiare e effettuate le opportune verifiche. Anche in merito ad eventuali carichi penali o pericolosità dello straniero, procederà al rilascio del visto d’ingresso.

Dopo quanto tempo?

Entro 8 giorni dall’Ingresso in Italia, lo straniero ricongiunto dovrà recarsi presso lo Sportello Unico competente, per ottenere il modello (Mod. 209) necessario per presentare la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per famiglia. I minori di 14 non hanno un autonomo permesso di soggiorno, ma sono collegati a quello/i del/i genitore/i.

I genitori sopra i 65 anni ricongiunti, dovranno presentare allo Sportello Unico una polizza assicurativa sanitaria privata. Attualmente non è ancora possibile l’iscrizione al SSN, non essendo ancora stato emanato apposito decreto.

Il permesso per famiglia ha la durata del permesso del familiare richiedente. Il titolare di questo permesso di soggiorno può svolgere attività lavorativa subordinata e autonoma.

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Cosa fa l’INCA:

Ricongiungimento familiare INCA

In virtù del Protocollo sottoscritto con il Ministero dell’Interno, il Patronato INCA provvede all’inoltro telematico delle domande di nulla osta al ricongiungimento familiare per conto dello straniero. Questo svolgendo un’attività di informazione e consulenza in merito alla verifica del possesso dei requisiti e alla predisposizione della documentazione necessaria.

Informa i richiedenti di tutti i passaggi della procedura, e in caso di diniego delle domande li assiste in sede di ricorso amministrativo e giudiziario.

Chi può richiedere il ricongiungimento familiare?

Lo straniero residente in Italia, titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità, di durata non inferiore ad un anno, rilasciato per i seguenti motivi:

  • Lavoro subordinato;
  • Lavoro autonomo;
  • Asilo politico;
  • Studio;
  • Motivi religiosi;
  • Motivi di famiglia.
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Per fare il ricongiungimento familiare cosa bisogna avere?

UN ALLOGGIO:

Il richiedente deve avere la disponibilità di un alloggio che possa ospitare i familiari che devono essere ricongiunti. Il competente ufficio comunale rilascia il certificato di idoneità alloggiativa , cioè la dichiarazione di quante persone possono abitare nell’alloggio e che l’abitazione rispetta i requisiti igienico-sanitari.

UN REDDITO:

Il richiedente deve avere la disponibilità di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite “non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. ”

Nel calcolo non si tiene conto solo del reddito del richiedente, ma “del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi” che deve essere opportunamente documentato.

Ricongiungimento:

Reddito Annuo:

  • 1 familiare–> 8.931,00
  • 2 familiari–> 11.908,00
  • 3 familiari–> 14.885,00
  • 4 familiari–> 17.862,00
  • 5 familiari –> 20.839,00

Ricongiungimento familiare con figli sotto i 14 anni:

Reddito Annuo:

  • La Richiesta di 2/3/4/5… minori 14 anni => 11.908,00
  • Richiesta di 1 minore 14 anni + 1 adulto=> 11.908,00
  • La Richiesta di 1 minore 14 anni + 2 adulti=> 14.885,00
  • Richiesta di 1 minore 14 anni + 3 adulti=> 17.862,00
  • La Richiesta di 1 minore 14 anni + 4 adulti=> 20.839,00
  • Richiesta di 2/3/4/5… minori di 14 anni + 1 adulto =>14.885,00
  • La Richiesta di 2 o più minori di 14 anni + 2 adulti => 17.862,00
  • Richiesta di 2 o più minori di 14 anni + 3 adulti =>20.839,00
  • La Richiesta di 2 o più minori di 14 anni + 4 adulti =>23.815,00

Dal 17 agosto 2017 la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare deve essere inoltrata con le consuete modalità telematiche dal cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia corredata della documentazione relativa al possesso dei requisiti circa il reddito e l’alloggio.

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I documenti da presentare per il ricongiungimento familiare:

I documenti da presentare per il ricongiungimento familiare

I documenti devono essere scannerizzati ed inviati, allegati alla domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, sul sistema di inoltro telematico delle istanze (ALI) .

Per i soli moduli di istanza di Nulla Osta al ricongiungimento familiare (SM, T e GN), saranno presenti le nuove pagine dalle quali effettuare l’upload dei documenti necessari alla presentazione di tali istanze.

Ogni documento allegato dovrà avere una dimensione massima di 3MB ed i formati ammessi sono: PDF, JPEG, TIF. L’operatore dello Sportello potrà inviare un messaggio email all’utente registrato, per richiedere di consegnare presso lo Sportello stesso, eventuali documenti ad integrazione.

Permangono in vigore per gli stranieri titolari dello status di rifugiato o del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria le disposizioni di cui all’art. 29 bis del T.U.

Dopo quanto tempo viene rilasciato il nulla osta?

La nuova procedura consentirà il rilascio del nulla osta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il richiedente, infatti, potrà recarsi presso lo Sportello Unico solo per la consegna degli originali dei documenti.

Quest’ultimi se risulteranno congruenti con quelli inviati telematicamente e già valutati idonei dall’Ufficio, gli verrà consegnata subito la comunicazione di avvenuto rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare.

E dopo il nulla osta?

Una volta ottenuto il nulla osta al ricongiungimento da parte dello Sportello unico per l’Immigrazione, i familiari, per i quali è stato richiesto il nulla osta, potranno fare la richiesta del visto di ingresso in Italia all’autorità diplomatico-consolare italiana competente per il Paese di provenienza.

Al momento della richiesta, presentando la certificazione attestante il rapporto di parentela, matrimonio, minore età e ogni atto di stato civile necessario, debitamente tradotta e legalizzata.
Ottenuto il Visto d’Ingresso, i familiari ricongiunti, entro 8 giorni dal loro ingresso in Italia , devono chiedere un appuntamento attraverso gli Sportelli CISI per completare la procedura di primo ingresso presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Lo Sportello Unico rilascerà ai familiari ricongiunti una ricevuta per il ritiro del Primo Permesso di Soggiorno per Ricongiungimento Familiare presso la Questura.

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