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Paesi considerati sicuri e per cui non è concessa la protezione: Quali sono?

Quali sono i Paesi considerati sicuri e per cui non è concessa la protezione internazionale? Cosa stabilisce il Decreto sicurezza in materia? Scopriamolo insieme!

DECRETO 4 ottobre 2019:

Con il decreto 4 ottobre 2019 pubblicato in Gazzetta ufficiale  sono stati individuati i paesi considerati sicuri e per cui non è concessa la protezione internazionale.

Art. 1

Paesi di origine sicuri:

1. Ai sensi dell’art. 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono considerati Paesi di origine sicuri: –

  • Albania;
  • Algeria;
  • Bosnia-Erzegovina;
  • Capo Verde;
  • Ghana;
  • Kosovo;
  • Macedonia del Nord;
  • Marocco;
  • Montenegro;
  • Senegal;
  • Serbia;
  • Tunisia;
  • Ucraina.

2. Nell’ambito dell’esame delle domande di protezione internazionale, la situazione particolare del richiedente e’ valutata alla luce delle informazioni sul Paese di origine risultanti dall’istruttoria di cui in premessa.

Che cos’è la protezione internazionale?

In Italia il diritto di asilo è garantito dall’art. 10 comma 3 della Costituzione:

“Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”

Che cos’è lo status di rifugiato?

Lo status di rifugiato è riconosciuto allo straniero o apolide, il quale, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione del proprio Paese.
Oppure che, non avendo una cittadinanza (apolide) e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra.

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Permesso di soggiorno per asilo politico 2020:

L’asilo politico e lo status di rifugiati rientrano nel concetto di protezione internazionale disciplinato in Italia dal decreto legislativo n. 251/07. A livello europeo questi concetti sono inclusi nella cosiddetta convenzione di Ginevra del 1951.

Secondo questa convenzione, il rifugiato è un soggetto che non può avvalersi della protezione del paese di cui è cittadino perché perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le suo opinioni politiche.

L’italia tutela e riconosce il diritto di asilo politico nel suo ordinamento costituzionale.

L‘articolo 10 della costituzione italiana recita:

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge” 

Il permesso di soggiorno per asilo politico 2020 viene rilasciato in seguito al riconoscimento da parte della commissione territoriale competente dello status di rifugiato previa presentazione di domanda di protezione internazionale.

Alla domanda per il rilascio del permesso di soggiorno per asilo politico 2020 bisogna allegare la documentazione necessaria per dimostrare lo status di rifugiato e in più copia:

  • Certificato di domicilio;
  • 4 foto tessere;
  • Una marca da bollo da 14,62.

Verrà in seguito fissata una data per l’audizione con il richiedente di asilo. L’audizione è momento fondamentale per spiegare bene la situazione e i timori di persecuzione. In caso di assenza si potrà comunque decide sulla base della sola documentazione disponibile.

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Protezione sussidiaria:

Permesso di soggiorno per protezione sussidiaria

La protezione sussidiare è una forma di protezione internazionale simile allo status di rifugiato.

Lo straniero può ottenere lo status di titolare di protezione sussidiaria se, pur non rientrando nella definizione di rifugiato contenuta nella Convenzione di Ginevra del 1951, se rischia di subire un danno grave nel caso di rientro nel proprio Paese di origine, di cui ha rifiutato la protezione.

 

Rientrano nella definizione di danno grave:

  • La condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte;
  • La tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante;
  • La minaccia grave e individuale alla vita di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

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Cos’è la protezione sociale?

La protezione sociale consiste in una forma di protezione volta a difendere lo straniero vittima di violenza sociale o di grave sfruttamento.

Nei confronti di questi individui, viene rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sociale che abilita alla partecipazione a un progetto di assistenza e di integrazione sociale.

Motivi di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale:

Come già detto nel paragrafo precedente il beneficiario di questo tipo di titolo dii soggiorno è stato vittima di violenza o vittima dei reati di sfruttamento della prostituzione, sul lavoro o mirato all’accattonaggio o per i quali è previsto l’arresto in fragranza.

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