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Minori non accompagnati: Nuovo protocollo per la determinazione del’età dichiarata

E’ stato introdotto un nuovo protocollo per la determinazione del’età dichiarata per Minori non accompagnati.  La decisione è stata presa in data 9 luglio 2020 in sede di conferenza Stato-regioni.

Vediamo insieme le nuove regole per lo stabilimento dell’età dei soggetti minori!

Minori non accompagnati: Nuovo protocollo

Il nuovo protocollo per la determinazione dell’età dei Minori non accompagnati è stata presa in coerenza con quanto previsto nel decreto del consiglio dei Ministri del 10 novembre 2016, n.234 e nella legge 7 aprile 2017, n.47.

Lo scopo è quello di definire, nell’ambito sociale, una procedura univoca e appropriata per l’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati da adottare a livello nazionale.

Da chi verrà condotto l’accertamento?

L’accertamento dell’età del Minore non accompagnato, per cui permangono dubbi sull’età dichiarata, verrà condotta da un equipe multidisciplinare composta da:

  • Un pediatra;
  • Uno psicologo;
  • Un mediatore culturale;
  • Un assistente sociale.

L’accertamento consiste nello svolgimento di tre fasi successive e progressive ad invasività incrementale.

  • La prima fase consiste in un colloquio sociale;
  • La seconda fare consiste in una valutazione psicologica o neuropsichiatrica;
  • La terza fase consiste in una visita pediatrica auxologica.
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I minori devono essere informati dall’equipe circa il fatto che la sua età potrà essere determinata mediante una procedura multidisciplinare che può comportare specifici accertamenti.

L’informazione deve essere data in una lingua che possa comprendere  in conformità al suo grado di maturità  livello di alfabetizzazione.

Tali informazioni devono essere fornite altresi alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.

Il tutore deve esser presente nel momento in cui si effettueranno gli accertamenti.

Dove verrà effettuato l’accertamento?

La procedura per la determinazione dell’età dei Minori non accompagnati deve essere effettuata in un ambiente idoneo, presso i luoghi di accoglienza in cui si trova il presunto minore o presso le strutture sanitarie pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale, individuate dalle Regioni e province autonome sulla base delle specifiche competenze richieste e secondo le rispettive organizzazioni territoriali.

Esito dell’accertamento:

L’esito dell’accertamento dell’età del minore avviene attraverso le diverse fasi sopra-citate. Nel momento in cui emergono degli esiti circa la minore età, non si procede ad accertamenti successivi.

Qualora, anche dopo l’accertamento socio-sanitario ,, permangono dubbi sulla minore età, questa si presume a ogni effetto di legge.

Relazione multidisciplinare:

La procedura di accertamento dell’età si conclude con una relazione multidisciplinare, redatta secondo il modello B.

La relazione multidisciplinare deve essere comunicata al presunto minore.

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Il provvedimento di età è emesso dal tribunale per i minorenni ed è notificato al presunto minore e al suo tutore.

Il provvedimento viene comunicato anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell’inserimento dei dati nel sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati.

Tempistiche:

Il protocollo per l’accertamento dell’età, si deve attivare entro tre giorni dalla richiesta dell’autorità giudiziaria competente e deve concludersi con la relazione multidisciplinare.

Tipi di permessi di soggiorno accessibili ai Cittadini stranieri minori di 18 anni:

Esistono varie tipologie di permessi di soggiorno a cui i Cittadini stranieri minori di 18 anni possono accedere:

Diritti riconosciuti ai cittadini stranieri minori

Istruzione:

Tutti i minori stranieri, anche privi dipermesso di soggiorno (Minori non accompagnati) hanno il diritto di essere iscritti alla scuola, non solo dell’obbligo, ma di ogni ordine e grado.

L’iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno, nei modi previsti per i minorenni italiani.

I ragazzi di età compresa nella fascia di istruzione obbligatoria (6-16 anni) devono essere iscritti, a cura dei genitori o di chi ne esercita la tutela, alla classe corrispondente all’età anagrafica, a meno che il Collegio dei docenti deliberi l’iscrizione a una classe diversa.

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Assistenza sanitaria

I minori stranieri titolari di permesso di soggiorno devono essere iscritti obbligatoriamente da chi ne esercita la potestà o la tutela al Servizio sanitario nazionale (SSN), con il conseguente diritto di accedere a tutte le prestazioni sanitarie offerte.

L’iscrizione, con la successiva scelta o assegnazione del medico di famiglia o del pediatra per il minore, avviene presso l’azienda sanitaria locale del comune di residenza o dimora.

Al momento dell’iscrizione viene rilasciata la tessera sanitaria personale, con la quale si ha diritto di fruire delle prestazioni, gratuitamente o pagando il ticket sanitario.

I Minori non accompagnati senza di permesso di soggiorno non possono iscriversi al SSN, ma hanno comunque diritto alle cure ambulatoriali e ospedaliere essenziali, a quelle urgenti e a quelle continuative, a quelle per malattia e infortunio e di medicina preventiva: garantite prestazioni come vaccinazioni, profilassi internazionale, diagnosi, profilassi e cura delle malattie infettive

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Fonte
www.piemonteimmigrazione.it

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