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Il gratuito patrocinio in Italia: Requisiti e limiti di reddito per il 2020

Il gratuito patrocinio in Italia è stato introdotto per garantire ai cittadini la copertura delle spese e degli onorari dell’avvocato difensore del soggetto ammesso al beneficio.

In questo articolo vediamo passo per passo di che cosa si tratta, come funziona, i requisiti per poterlo richiedere e infine come fare la domanda e i documenti necessari. 

Di che cosa si tratta?

Il patrocinio gratuito è un’agevolazione istituita con il D.P.R. 30 maggio 2002, n° 115 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

Il gratuito patrocinio in Italia, può essere richiesto per il processo:

  • Penale;
  • Civile;
  • Amministrativo;
  • Contabile;
  • Tributario;
  • Affari di volontaria giurisdizione;
  • Difesa del cittadino.

Per il L’avvocato patrocinio gratuito, è la possibilità mediante la quale, i cittadini possono avvalersi dell’assistenza legale da parte di un avvocato in modo completamente gratuito.

Rimangono a carico di quest’ultimo le spese da pagare alla controparte in caso di soccombenza. 

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Chi può richiederlo?

I soggetti che posso richiedere il gratuito patrocinio in italia sono:

  • Cittadini italiani;
  • Stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e gli apolidi;
  • Enti o le associazioni che non perseguono fini di lucro e non esercitano attività economica.

Limiti reddito per il gratuito patrocinio in Italia:

I requisiti di reddito necessari poter richiedere il gratuito patrocinio in Italia vengono fissati ogni due anni dal (v. Decreto Min).

Nel biennio 2018-2020 il redditto che viene preso in considerazione è quello Irpef e non quello ai fine di Isee  ed è stabilito a 11 493,82 euro. 

Nel caso il richiedente conviva con il coniuge o altri membri della famiglia, in questo caso il reddito è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti. Solo nei processi penali, il limite di reddito è aumentato di euro 1.032,91 per ogni familiare convivente. Nel caso di processi in cui gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi, il reddito da considerare è solo quello relativo alla persona che fa domanda di gratuito patrocinio

Quando non ci sono limiti di reddito?

Si tratta dei casi in cui si debba denunciare per i reati di:

  • Violenza sessuale;
  • Atti persecutori (ossia stalking);
  • Maltrattamenti contro familiari e conviventi;
  • Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
  • Reati commessi in danno di minori.
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Come fare la domanda?

La domanda può essere inoltrata con modulo cartaceo o per via telematica (dipende dall’Ordine di riferimento), direttamente dall’interessato o dal suo difensore.

In particolare questa va presentata alla segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede il giudice competente a conoscere della causa.

Se si è nella fase del giudizio di Cassazione o del Consiglio di Stato, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ove ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato

Posso scegliere il mio avvocato?

A differenza dell’avvocato d’ufficio, con il gratuito patrocinio può scegliere il proprio avvocato.

Modulistica gratuito patrocinio:

Di seguito vi indichiamo i moduli da allegare alla domanda:

  • Autocertificazione redditi;
  • Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato;
  • Autocertificazione redditi per cittadino straniero;
  • Autocertificazione stato di famiglia;
  • Estratto d.p.r. n. 115/2002 t.u. spese di giustizia.

In quali casi avviene la revoca del gratuito patrocinio?

L’art. 136 del T.U. in materia di Spese di Giustizia, sancisce che il giudice può revocare il gratuito patrocinio nei seguenti casi:

  1. Modifica delle condizioni economiche, ossia quando si superano i limiti reddituali fissati dalla legge;
  2. Insussistenza dei presupposti, ossia quando i requisiti non sono più ammissibili;
  3. L’interessato sta agendo con colpa grave o mala fede.
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Fonte
www.theitaliantimes.itwww.laleggepertutti.itwww.studiocataldi.it/www.soldioggi.it

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