Documenti e moduliPermesso di soggiorno

Durata permesso di soggiorno in base al motivo di rilascio

La durata permesso di soggiorno varia a seconda della motivazione per cui è stato rilasciato il titolo di soggiorno.

Se rilasciato per motivi di lavoro la durata è quella del rapporto di lavoro e non può comunque essere.

Invece, se il rilascio riguarda motivi diversi dal lavoro la durata è quella prevista dal visto d’ingresso.

Vediamo più nel dettaglio l durata massima di ogni tipologia di permesso di soggiorno!

Durata permesso di soggiorno:

Il permesso di soggiorno in Italia viene rilasciato o per:

  • Motivi di lavoro;
  • Altri motivi diversi dal lavoro.

Durata permesso di soggiorno per motivi di lavoro:

Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinata alla stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro.

La durata del relativo permesso di soggiorno è quindi quella prevista nel contratto. In Italia esistono varie tipologie di contratto tra cui:

  • Il contratto stagionale che può avere una durata complessiva di nove mesi;
  • Il contratti subordinato a tempo determinato che ha una durata pari ad un anno;
  • Il contratto subordinato a tempo indeterminato che ha una durata pari a due anni.
Da leggere:  Assicurazione viaggio obbligatoria: Quali paesi la richiedono?

Lavoro stagionale pluriennale:

Il lavoratore straniero che dimostri di essere venuto in Italia per almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale, ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno pluriennale fino a 3 annualità.

Quanto dura il permesso di soggiorno per motivi di lavoro?

Se la durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal contratto, la durata dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro non può essere:

  • superiore ad 1 anno per lavoro subordinato a tempo determinato;
  • superiore a 2 anni per lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • superiore a 9 mesi per lavoro stagionale. Al cittadino straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, fino a tre annualità. In tale permesso è indicato il periodo di validità per ciascun anno, che sarà commisurato alla durata temporale annuale di cui ha usufruito nell’ultimo dei due anni precedenti;
  • superiore a 2 anni per lavoro autonomo.

Permesso di soggiorno per attesa occupazione 2020 :

Il permesso di soggiorno per attesa occupazione ha una durata massima di un anno.

Il titolo viene rilasciato dalla Questura presso la quale il richiedente ha fatto domanda.

In ogni caso eventuali periodi di occupazione lavorativa intrapresi nel corso della durata del permesso per attesa occupazione, con la conseguente cancellazione dai registri del Centro per l’Impiego e l’eventuale successiva rei-scrizione nelle liste, interrompono il termine di durata di un anno.

Da leggere:  Certificato carichi pendenti per cittadinanza: Come richiederlo?

Allo scadere della validità del permesso, il cittadino straniero che avrà trovato un’occupazione sarà autorizzato a restare in Italia:

  • Solo attraverso la dimostrazione di un reddito minimo annuo corrispondente ai parametri per il ricongiungimento familiare;
  • Nel caso in cui non trovi un nuovo lavoro, deve lasciare il territorio nazionale. Il viaggio di rientro nel Paese di provenienza è a carico dell’ultimo datore di lavoro.

Per saperne di più: CLICCA QUI

Permesso di soggiorno lungo periodo 2020:

Puoi ottenere il permesso di soggiorno illimitato:

  • Se ha già avuto per 5 anni consecutivi un regolare permesso di soggiorno per il soggiorno in Italia;
  • Se hai un reddito minimo pari almeno all’assegno sociale;
  • Se hai sostenuto il test di lingua italiana.

Per saperne di più: CLICCA QUI

Durata permesso di soggiorno per altri motivi diversi dal lavoro:

Se rilasciato per motivi diversi dal lavoro la durata è quella prevista dal visto d’ingresso, se previsto, e non può comunque essere:

  • superiore a 3 mesi per turismo, visite, affari;
  • superiore a 2 anni per ricongiungimento familiare;
  • inferiore al periodo di frequenza anche pluriennale di un corso di studio o formazione debitamente certificata (salva la verifica annuale di profitto), prorogabile per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto.
Da leggere:  Isee sbagliato, si può rifare? Ed entro quando è possibile farlo?

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