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Nuovo decreto Coronavirus: testo in Gazzetta Ufficiale!

Nuovo decreto Coronavirus – E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo ufficiale nuovo decreto coronavirus. Con cui vengono chiuse le attività produttive tranne quelle che svolgono un servizio fondamentale e di prima necessità per il nostro paese.

Il  presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha pubblicato il testo del nuovo decreto coronavirus. Dove verranno introdotte ulteriori misure restrittive per cercare di limitare al minimo il contagio. (che oggi – secondo i numeri annunciati dalla Protezione – ha subito una leggera flessione).

Questo è stato uno dei decreti più attesi, in quanto fa chiarezza su quali siano le attività essenziali che possono restare aperte. Ed indica inoltre tutte quelle che, a partire dalla giornata di giovedì 26 marzo, devono chiudere.

Un decreto in seguito all’annuncio di Giuseppe Conte, che nella serata di ieri ha annunciato nuove misure restrittive. Con la chiusura definitiva di tutte le attività tranne di quelle che garantiscono un “servizio essenziale per il Paese”.

Malgrado le nuove regole per evitare la diffusione del Coronavirus, quindi, ci sono delle imprese che potranno continuare regolarmente con la loro attività:

  • Supermercati e negozi di generi di prima necessità;
  • Farmacie e parafarmacie;
  • Servizi bancari, postali (qui i nuovi orari annunciati da Poste Italiane), assicurativi e finanziari;
    trasporti;
  • Attività produttive rilevanti per la produzione nazionale.
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Presidente del Consiglio ha inoltre spiegato che continuerà regolarmente “l’attività di tutti i servizi essenziali, così come le attività accessorie e funzionali a quelle essenziali”.

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Cosa significa questo?

E’ arrivato il testo del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che fa chiarezza su ogni aspetto del nuovo regolamento. Questo dopo una giornata di dubbi e di numerose domande su quali fossero esattamente queste attività “essenziali”

Al quale, si può inoltre aggiunge anche il divieto di uscire dal Comune di residenza tranne dei casi di stretta necessità.

In questo decreto, di conseguenza, la chiusura – inizialmente prevista per il 23 di marzo – è andata a finire direttamente al 26 marzo. In questa maniera le imprese che sono interessate dalle nuove regole avranno qualche giorno di tempo per completare le attività e – eventualmente – per spedire la merce in giacenza.

Tuttavia, la serrata, in assenza di nuova comunicazione, è valida fino al 3 aprile 2020.

Testo nuovo decreto Coronavirus: chi chiude e chi resta aperto?

Il Decreto ministeriale ha provveduto a sospende tutte le attività produttive, industriali e commerciali eccetto quelle indicate nell’allegato 1 del testo del decreto. Di conseguenza non chiuderanno le attività professionali, con gli uffici pubblici e privati che resteranno aperti (fermo restando l’invito a favorire lo svolgimento del lavoro agile).

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Tuttavia, è sempre consentita l’attività per quanto riguarda:

  • Il trasporto;
  • Produzione;
  • Commercializzazione e consegna di farmaci;
  • Tecnologia sanitaria;
  • Dispositivi medico-chirurgici;
  • Prodotti agricoli e alimentari.

Tutte le attività che non sono ritenute né indispensabili né strategiche verranno sospese, e verrà poi autorizzato anche il prefetto.

Di seguito troverete l’elenco con i codici ATECO, delle attività che non rientrano nelle nuove restrizioni. E che quindi possono continuare in modo regolare, sebbene nel rispetto di tutte le norme che sono state adottate per limitare i contagi, anche dopo il 25 marzo.

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Chi resta aperto?

Bisogna specificare, che il decreto consente anche le attività funzionali ad assicurare la continuità del lavoro che è stato svolto dalle filiere indicate nell’allegato 1. Così come delle attività che “erogano servizi di pubblica utilità”, o svolgono “servizi essenziali”.

Nello specifico, si indica come “servizi pubblici essenziali” – indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro – quelli “volti a garantire il godimento dei diritti della persona. Sempre costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà’ di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione.”

Per concludere possono continuare le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo per le quali un’interruzione comporti un grave pregiudizio all’impianto stesso o pericolo di altri incidenti.

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