Novità Assegni familiari 2020 a partire dal 1° luglio!
Sommario
Si potranno richiedere, a partire dal 1 luglio 2020, le domande per la richiesta per i nuovi assegni familiari 2020. Vediamo insieme i nuovi importi e i limiti di reddito richiesti per gli assegni familiari.
A contrario dell’anno scorso, i nuovi importi e i limiti di reddito, saranno incrementati per i nuclei famigliari composti da figli fino al 30 giugno 2021. ( Entrati in vigore per gli assegni famigliari dal 1 luglio 2020).
Questi importi presenti in maniera aggiornata sulla circolare INPS del 21 maggio 2020, vengono ogni anno realizzati dall’Istat, sempre in base al cambiamento dei prezzi di consumo.
Tale circolare ci può anche ulteriormente indirizzare alle nuove tabelle che ci informano degli aggiornamenti sugli importi. All’interno della circolare Inps N° 60 troviamo gli importi degli assegni aggiornati, del 21 maggio 2020 redatta sulla scorta della variazione dei prezzi al consumo.
Ogni anno l’Istat gli elabora e in allegato, la stessa circolare mette a disposizione dei beneficiari anche le nuove tabelle con indicazione degli importi aggiornati.
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Assegni familiari 2020, le nuove tabelle:
Saranno suddivisi in tabelle, sempre in base alle caratteristiche della famiglia del richiedente, l’ammontare degli assegni per il nucleo famigliare. Ad ora in vigore fino al 30 giugno 2021.
Vi ricordiamo anche che questo assegno verrà erogato con una somma fissa per ogni familiare che avete a vostro carico.
Invece per quanto riguarda il calcolo ad oggi giorno, bisogna prendere la vostra composizione del nucleo familiare in aggiunta al reddito totale che avete prodotto l’anno prima.
Quindi sono previste prestazioni che non sono relativi al reddito. Ogni fascia ha delle condizioni più agevoli per le famiglie sia monogenitoriali che per quelle con disabili al loro interno.
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Assegni familiari, componenti nucleo familiare:
Si potranno richiedere, dal 1 luglio 2020, le domande inerenti alla richiesta per i nuovi assegni familiari 2020. Vediamo insieme i nuovi importi e i limiti di reddito richiesti per gli assegni familiari.
L’ammontare degli assegni per il nucleo famigliare, attualmente in vigore fino al 30 giugno 2021 vengono suddivisi in tabelle in base alle caratteristiche della famiglia richiedente..
Ricordiamo che l’assegno familiare nasce come prestazione che veniva corrisposto come importo fisso per ciascun familiare a carico.
Ogni assegno familiare spetta alla famiglia e può essere formata da:
- Il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
- Il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia.
- I figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
- I figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione.
L’Inps ha definito che non possono essere considerati componenti del nucleo familiare.
Dunque non possono usufruire degli assegni familiari il coniuge:
- Che risulti essere di fatto e legalmente separato;
- Che ha abbandonato la propria famiglia o che risulta sciolto dall’unione civile;
- E i figli (o gli equiparati) del cittadino straniero che non risultano residenti in Italia;
- I figli maggiorenni abili che non sono studenti o che non hanno un lavoro da apprendistato.
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Come richiedere l’assegno?
La domanda di Assegno per il Nucleo Familiare dei dipendenti privati di aziende non agricole, bisogna presentarla all’Inps solamente online, attraverso il servizio online dedicato (se in possesso del Pin) o tramite i servizi telematici offerti dagli enti di patronato.
La domanda deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto.
Per richiedere l’ANF, occorre sapere che:
- Lo stesso nucleo familiare può beneficiare di un solo assegno;
- La domanda deve essere ripresentata ogni anno e devono essere comunicate tempestivamente le variazioni che comportino la cessazione o la rideterminazione dell’importo dell’assegno;
- L’assegno è esente dal calcolo delle ritenute previdenziali e fiscali, in quanto non concorre alla formazione del reddito;
- Il diritto all’assegno si prescrive in cinque anni. E’ quindi possibile richiedere gli arretrati entro un periodo massimo di cinque anni dalla data della domanda stessa.
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