Documenti e moduli

Dichiarazione di ospitalità per detenuto: Procedura per la richiesta

La procedura per la richiesta della dichiarazione di ospitalità per detenuto viene rilasciata dal tribunale d sorveglianza domiciliare. In questo articolo vediamo insieme la procedura per la richiesta!

A chi viene concessa la detenzione domiciliare?

La detenzione domiciliare viene concessa ai detenuti che devono scontare una pensa detentiva non superiore a 18 mesi.

Si tratta di una delle misure alternative più richieste e grazie a questo tipo di provvedimento i condannati possono chiedere al giudice di scontare la loro pena residua presso la propria abitazione o un altro luogo, pubblico o privato, che lo accolga.

Passaggi per richiedere la dichiarazione di ospitalità per detenuto:

Per ottenere la detenzione domiciliare e la dichiarazione di l’ospitalità per detenuto devi:

  • Presentare, tramite il tuo avvocato, una richiesta al Tribunale di Sorveglianza competente;
  • Allegare alla richiesta al Tribunale, anche una dichiarazione di ospitalità della persona che vuole ospitarti (se non hai una casa tua);
  • Lo stato di famiglia del nucleo ospitante ed eventualmente i certificati penali e carichi pendenti dei singoli componenti (il legale potrà dirti se sono necessari o no).

Una volta analizzata la documentazione il giudice competente a decide se accettarla o meno, eventualmente anche verificando precedenti penali o collegamenti alla criminalità di colui che desidera ospitarti.

Da leggere:  Autocertificazione: non avrai più bisogno della stampante!

In futuro, se lo desideri, puoi anche chiedere la modifica del luogo dove scontare i domiciliari, sempre se non ci sono ragioni che lo impediscano

A chi non viene concessa la dichiarazione di ospitalità per detenuto?

La detenzione domiciliare non viene concesse alle seguenti categorie:

  • Ai condannati per i reati particolarmente gravi (quelli previsti dall’art. 4 bis della legge sull’ordinamento penitenziario, vedi “glossario”);
  • Ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza (artt. 102, 105 e 108 del codice penale);
    ai detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare (art. 14 bis della legge sull’ordinamento penitenziario);
  • Qualora vi sia la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga o commettere altri delitti;
  • Qualora il condannato non abbia un domicilio idoneo alla sorveglianza e alla tutela delle persone offese dal reato commesso.

Cosa succede in caso di evasione?

La legge 199/2010, in caso di evasione dalla detenzione domiciliare (art. 385 codice penale), inasprisce le pene portandole da un minimo di un anno di reclusione a un massimo di tre (fino a cinque se vi sono violenza o effrazione, fino a sei se con armi).

I nostri visitatori hanno letto anche: 

Seguici su Facebook– Stranieriditalia.comGoogle News Per rimanere aggiornato e ricevere i nostri ultimi articoli e novità ♥

stranieriditalia.com autorizza a copiare contenuto dei nostri articoli in tutto o in parte, a condizione che la fonte sia chiaramente indicata con un link direttamente all'articolo originale. In caso di mancato rispetto di questa condizione, qualsiasi copia dei nostri contenuti sarà considerata una violazione dei diritti di proprietà

Articoli Correlati

Back to top button

Adblock Detected

Se ti piacciono i nostri contenuti, supporta il nostro sito disabilitando il blocco degli annunci.