Sanatoria immigrati 2020

Contributo forfettario per la regolarizzazione badanti, colf e braccianti

Il Contributo forfettario per la regolarizzazione badanti, colf e braccianti è stato definito dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 settembre 2020.

Contributo forfettario per la regolarizzazione:

Il contributo forfettario per la regolarizzazione è un contributo a titolo retributivo, contributivo e fiscale che rientra tra i versamenti necessari per la legalizzazione del rapporto di lavoro con il lavoratore irregolare.

Gli importi sono stati fissati con il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e pubblicato in Gazzetta Ufficiale circa 3 settimane dopo la scadenza per la presentazione delle richieste fissata al 15 agosto 2020, data prorogata di un mese rispetto alle previsioni iniziali.

Secondo i dati forniti dal Ministero dell’Interno sono 207.542 i lavoratori stranieri che hanno chiesto la regolarizzazione attraverso la sanatoria del 2020.

Oltre al versamento di 500 euro per l’invio della domanda online, i datori di lavoro devono sostenere altri costi corrispondenti al contributo forfettario il cui importo vari a a seconda del settore d’impiego del lavoratore straniero.

Da leggere:  Decreto rilancio, Gazzetta ufficiale (l'ultima versione in pdf)

Tale contributo è previsto dall’articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2020.

Contributo forfettario per la regolarizzazione: Fissati li importi

Il contributo varia a seconda del settore in cui è impiegato il lavoratore straniero ed è pari a 156 o 300 euro. Tale importi devono essere versati per ciascun mese o frazione di mese, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare oggetto della domanda di emersione.

Importi contributo forfettario regolarizzazioneSettore
300 euroTrecento euro è il nuovo importo concerne i settori dell’agricoltura, allevamento, zootecnia, pesca, acquacoltura e attività connesse.
156 euroCentocinquantasei euro è il nuovo importo concerne i settori dell’assistenza alla persona per i propri cari o per se stessi.
156 euroCentocinquantasei euro per lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare

Contributo forfettario per la regolarizzazione: Modulo F24

Il pagamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 come stabilito dall’articolo 17 del decreto legislativo numero 241 del 9 luglio 1997, ma non è possibile avvalersi della compensazione.. 

Contributo forfettario per la regolarizzazione: Ripartizione dei nuovi importi

I nuovi importi mensili per la sanatoria: saranno ripartito per:

  • Un terzo all’entrata del bilancio dello Stato, a titolo fiscale;
  • Un terzo all’INPS, a titolo contributivo;
  • Un terzo all’INPS, per il successivo accreditamento al lavoratore, a titolo retributivo.

Codici di ogni contributo forfetario per la regolarizzazione: 

I codici dei contributi da inserire nel nel modulo F24 Versamenti con elementi identificativi sono: 

Da leggere:  Coronavirus, crollo del settore agricolo: “Regolarizzare lavoratori stranieri”

“CFZP:”

Si tratta del contributo forfettario di 300 euro- emersione lavoro irregolare per i settori di agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse – DM 7 LUGLIO 2020. 

“CFAS”

Si tratta del contributo forfettario 156 euro – emersione lavoro irregolare-settori assistenza alla persona – DM 7 LUGLIO 2020. 

“CFLD”

Si tratta del contributo forfettario 156 euro – emersione lavoro irregolare – settore lavoro domestico e sostegno al bisogno familiare – DM 7 LUGLIO 2020

Atri campi del modulo F24:

Il modulo F24 deve essere compilato anche con i dati del:

  • Contribuente: dove devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro;
  • Erario ed altro: dove sono indicati:
  1. LA LETTERA “R”nel campo “Tipo”;
  2. Elementi identificativi, il codice fiscale del lavoratore;
  3. Codici di tributo: CFZP , CFAS , CFLD;
  4. Anno di riferimento: 2020;
  5. Importi a debito versati: 300 per codice CFZP, 165 per i codici CFAS e CFLD.

Rimborso contributo forfetario per la regolarizzazione: 

“In caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a titolo di contributo forfettario ai sensi del comma 1.”

Da quanto indicato nel decreto, se la richiesta di regolarizzazione non va a buon fine, il contributo forfetario per la regolarizzazione. 

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