Economia

Calcolo cassa integrazione: Ecco come cambia!

Calcolo cassa integrazione – Date le novità normative arrecare dal Dl Rilancio, l’istituto adatta e modifica i criteri del calcolo delle settimane beneficiarie, e di quelle ancora spettanti con causale Covid-19.

Le indicazioni che sono nuove vengono illustrate all’interno del messaggio 2825 del 15 luglio.

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Il calcolo cassa integrazione delle settimane:

Sono concessi sa parte dell’Inps su stretta richiesta dei datori di lavori, i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, i periodi successivi alle prime 9 settimane.

Il decreto interministeriale 20 giugno 2020 stabilisce le modalità di attuazione, e fornisce le istruzioni di domanda.

In riferimento a determinati periodi di sospensione oppure anche di riduzione dell’attività lavorativa cominciata dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.

Per essere più specifici, all’interno dell’articolo 1, del decreto stabilisce che i datori di lavoro che sono autorizzati dalle Regioni:

  • 22 settimane per aziende con unità produttive nei comuni delle zone rosse;
  • 13 settimane per aziende con unità produttive nelle regioni gialle;
  • 9 settimane per aziende del restante territorio nazionale.

Bisogna presentare un’istanza per poter completare le settimane spettanti alla Regione. Prima bisogna poter inviare la richiesta all’INPS delle ulteriori cinque settimane e delle eventuali successive quattro.

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Cassa integrazione: Come verifica l’Inps?

Però, prima di approvare queste istanze, l’INPS ha il dovere di verificare che esistano queste autorizzazioni regionali.

In quanto i decreti regionali calcolano le settimane secondo una durata in giornate che risulta variante, per poter semplificare questa procedura, l’INPS dispone che:

“Per la quantificazione delle settimane concesse, dovrà ritenersi interamente autorizzato il periodo di competenza regionale laddove le giornate di sospensione/riduzione concesse dalle Regioni si collochino.

Per le 9 settimane del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, all’interno del range da 57 a 63 giornate complessive, fermo restando il più ampio periodo per le aziende ubicate nei comuni delle c.d. zone rosse (range da 148 a 154 giornate) e per quelle con unità produttive site nelle c.d. regioni gialle (range da 85 a 91 giornate)”.

Di conseguenza verranno autorizzate 9 settimane anche nel caso in cui dal conteggio degli intervalli temporali richiesti, siano state autorizzate almeno 8 settimane e 1 giorno.

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Le 4 settimane ulteriori:

Come marca il sito delle piccole-medie imprese, contrariamente a quanto previsto, ha stabilito che i datori di lavoro che hanno usufruito del periodo prima concesso fino ad un massimo di quattordici settimane (9+5), potranno usare altre quattro settimane anche per periodi prima del 1° settembre 2020.

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Resterà ferma la durata massima totale di 18 settimane (fatto salvo il più ampio periodo per aziende nei comuni delle zone rosse e gialle).

Per entrare all’ultimo mese, per poter quantificare delle settimane già usufruite, l’INPS sarà in grado di valutare le cinque settimane che, sono di esclusiva pertinenza dell’Istituto.

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