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Cassa integrazione INPS: Richiesta entro la scadenza a luglio

Il ministero del lavoro presenta una nuova riforma della cassa integrazione Inps con modifiche e aggiunte, che tratta della CIG annunciata dal Dl Rilancio.

Di preciso, espongono novità sulle scadenze ed eventuali chiarimenti per quanto riguarda le domande da parte dei titolari di lavoro.

Tali domande riguardano l’anticipazione della cassa integrazione del 40% da parte dell’INPS.

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Quando si effettuano le domande?

Il 3 luglio 2020 era la data indicata come ultima dall’istituto di previdenza per poter erogare le domande riguardanti il cig che erano già stati annunciati lo scorso 18 luglio.

Il ministero, avendo dettato la scadenza delle domande per la cassa integrazione, permette una proroga per queste novità fino al 15 luglio mentre il 17 luglio,

una volta entrata in vigore, sarà la data destinata all’erogazione della domanda per la cassa d’integrazione riguardanti i prossimi periodi.

“In tutti i casi in cui l’istanza non sia trasmessa entro i suddetti termini – si legge -, la medesima è comunque presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività. In sede di prima applicazione [….]

Il 17 luglio 2020, se tale ultima data è posteriore a quella innanzi indicata; per i trattamenti riferiti a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, l’istanza può essere presentata a pena di decadenza entro il termine del 15 luglio 2020”.

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Come richiede la cassa integrazione Inps?

Il ministero dichiara che tutte le aziende possono usufruire del vantaggio economico inviando all’INPS.

Le informazioni relative ai dati per il pagamento dell’integrazione prima dello scadere del mese dopo a quello dove è inserita l’integrazione salariale.

Viceversa se il mese dovesse essere dopo, bisogna fare la richiesta entro 30 giorni prima del 17 luglio, ovvero prima che entri in vigore il DL 52/2020.

“Le domande di accesso alla CIG in deroga ai sensi dell’articolo 22 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020.

Devono essere presentate a pena di decadenza entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

In sede di prima applicazione, tale termine è spostato al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto legge n. 52 del 2020 (termine quindi del 17 luglio 2020) se tale ultima data è posteriore a quella innanzi indicata.

Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 il termine è fissato a pena di decadenza al 15 luglio 2020.

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Si ricorda che, per le piccole e medie aziende, il datore di lavoro ha l’incarico di effettuare il pagamento dei costi e delle prestazioni a riguardo.

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