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Dichiarazione di ospitalità badante convivente

Quando risulta obbligatorio fare la Dichiarazione di ospitalità badante convivente? A chi si deve inviare la comunicazione? Quale modulo bisogna compilare? In questo breve articolo cerchiamo insieme di rispondere a tutte queste domande!

Dichiarazione di ospitalità badante convivente:

La legge stabilisce che chiunque dia ospitalità a titolo gratuito presso la propria abitazione a un cittadino italiano, comunitario o extracomunitario, comunicando la cessione di fabbricato.

L’obbligo per il datore di lavoro di dare la residenza alla badante vale a condizione che:

  • Sia la badante a chiedere esplicitamente la residenza nella casa dove lavora;
  • La casa dove la badante lavora sia l’effettiva dimora abituale;
  • La badante non abbia altra residenza in Italia, per cui le servono residenza e domicilio nel nostro Paese.

Per quanto riguarda il datore di lavoro, pur dando la residenza alla badante, quest’ultima non entra nel suo stato di famiglia ma risulta solo domiciliata presso l’abitazione dove presta assistenza familiare.

Dichiarazione di ospitalità badante convivente come si compila:

Il modulo dichiarazione ospitalità badante convivente è disponibile al seguente link: CLICCA QUI.

In particolare si ricorda di:

  • Indicare come cedente il proprietario dell’immobile (o a chi è intestata la locazione);
  • Indicare come cessionario la collaboratrice convivente;
  • Lasciare in bianco l’ultima parte, che va compilata dall’ufficio di pubblica sicurezza, come anche la prima riga con timbro o numero di pratica;
  • Allegare il documento di identità del proprietario dell’immobile e della collaboratrice (se extracomunitaria anche permesso di soggiorno);
  • Se il datore è diverso dal proprietario allegare anche la carta d’identità del datore di lavoro. Molto spesso i contratti delle badanti, infatti, hanno come datore il figlio ma poi esse lavorano e vivono presso l’abitazione del genitore.
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Dichiarazione di ospitalità badante convivente dove si fa?

Per quanto riguarda la procedura di assunzione, entro le 48 ore dall’assunzione, ossia entro il secondo giorno di lavoro, va inviata per raccomandata o PEC, anche la comunicazione di cessione di fabbricato e dichiarazione di ospitalità per colf e badanti (solo conviventi), all’ufficio di pubblica sicurezza (polizia comunale) del comune presso il quale si svolge il rapporto di lavoro.

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