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Viaggiare da e per l’Italia, ecco tutte le regole covid-19

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato, il 7 ottobre 2020, la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino al viaggiare da e per l’Italia , in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con particolare riferimento al nuovo coronavirus SARS -CoV-2 e alla patologia ad esso associata, COVID-19.

LE MISURE SUL TERRITORIO NAZIONALE PER VIAGGIARE DA E PER L’ITALIA:

viaggiare da e per l'Italia
viaggiare da e per l’Italia

Il 3 novembre è stato approvato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dispone di una serie di giorni sul territorio nazionale (che variano da Regione a Regione e sono indicati sul sito del Ministero della Salute) e riprende la disciplina già contenuta nei DPCM del 24 ottobre e del 13 ottobre 2020 in tema di spostamenti da / per l’estero.

Le disposizioni contenute nel DPCM 3 novembre 2020 , salvo modifiche, sono valide fino al 3 dicembre 2020 .

Possono essere disposte ulteriori modifiche per specifiche aree del territorio nazionale o normative in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri .

In particolare, il Ministro della Salute aggiorna con cadenza settimanale l’elenco delle Regioni e Provincia Autonoma da inserire in una delle tre aree (rossa, arancione, gialla) individuate dal DPCM 3 novembre 2020. Gli aggiornamenti sono disponibili sul sito del Ministero della Salute.

Singole Regioni potrebbero imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari. Prima di partire per rientrare in Italia, si consiglia di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle regioni di destinazione , contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web.

E ‘disponibile un questionario per chi è in partenza per l’estero o deve rientrare in Italia , basato sulla normativa italiana attualmente in vigore. Il questionario ha Carattere meramente informativo, non ha Valore legale e il RISULTATO ottenuto non garantisce l’ingresso in Italia né nel Paese di DESTINAZIONE .

In caso di dubbi, per il rientro in Italia si consiglia di contattare la Polizia di Frontiera, la Prefettura o l’Azienda Sanitaria competente per territorio . Per spostamenti dall’Italia all’estero, si consiglia di consultare la Scheda Paese di interesse su ViaggiareSicuri e di prendere contatto anche con l’Ambasciata o il Consolato del Paese di interesse in Italia .

SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO:

FINO AL 3 DICEMBRE:

Anche il DPCM 3 novembre 2020 si basa su una serie di elenchi di Paesi, per i quali sono previsti differenti. Tali elenchi sono contenuti nell’Allegato 20 del DPCM. Di seguito sono riportate le misure previste per gli spostamenti da / per i Paesi dei vari elenchi.

A – San Marino e Città del Vaticano : nessuna regolazione.

B – PAESI UE (tranne quelli che sono indicati negli elenchi C e D), SCHENGEN, Andorra, Principato di Monaco : sono consentiti senza necessità di motivazione e senza obbligo di isolamento al rientro, gli spostamenti da / per i Paesi dell’elenco B Rimane l’obbligo di compilare un ‘ autodichiarazione.

La rimozione della rimozione agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclusi che questi paesi possono ancora porre dei limiti all’ingresso . Si consiglia di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali .

C – Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: non sono previsti agli spostamenti verso questi Paesi.

Coloro che invece entrano / rientrano in Italia da questi Paesi (dopo soggiorno o anche solo transito nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia), oltre a compilare un ‘ autodichiarazione , devono anche:

  1. presentare un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, eseguita per mezzo di tampone e risultato negativo;
  2. sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.
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Le persone che hanno soggiornato o transitato in questi Paesi nei 14 giorni precedenti l’arrivo in Italia devono anche comunicare il loro ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente.

Si consiglia di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali .

Sono previste Eccezioni all’obbligo di sottoporsi un test molecolare o antigenico in rientro Dai Paesi dell’ elenco C . I casi di eccezione sono riportati in chiusura, nel paragrafo dedicato.

ATTENZIONE. Territori britannici, danesi, francesi, norvegesi, portoghesi e spagnoli al di fuori del continente europeo: a che elenco appartengono?

L ‘ Allegato 20 del DPCM 3 novembre 2020 specifica che:

  • rientrano nell’elenco B : le isole Far Oer e Groenlandia, le isole Svalbard e Jan Mayen, Azzorre e Madeira;
  • rientrano nell’elenco C : Gibilterra, Isole del Canale, Isola di Man, basi britanniche nell’isola di Cipro; territori spagnoli nel continente africano;
  • Guadalupa, Martinica, Guyana francese, Riunione, Mayotte;
  • rientrano nell’elenco E : tutti gli altri territori francesi e britannici non espressamente menzionati; i territori dei Paesi Bassi si trovano al di fuori del continente europeo.

D – Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay: per la normativa italiana, sono consentiti gli spostamenti da / per questi Paesi senza necessità di motivazione.

La rimozione della rimozione agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclusi che questi paesi possono ancora porre dei limiti all’ingresso . Si consiglia di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali .

Al rientro in Italia, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni , compilare un ‘ autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).

Sono previste Eccezioni all’obbligo di Isolamento in rientro Dai Paesi dell’ D elenco . I casi di eccezione sono riportati in chiusura, nel paragrafo dedicato.

E – Resto del mondo : gli spostamenti da / per il resto del mondo (vale a dire tutti gli Stati e Territori non espressamente menzionati in altri elenchi) sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio , assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Si consiglia di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.

Il rientro / l’ingresso in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani / UE / Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari (Direttiva 2004/38 / CE).

Il DPCM 3 novembre 2020 conferma inoltre la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell’elenco E, per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani / UE / Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l’abitazione / domicilio / residenza del partner (in Italia). All’ingresso / rientro in Italia da questi Paesi, è necessario compilare un ‘ autodichiarazionenella quale si deve indicare la motivazione che consente / il rientro.

L’autodichiarazione va mostrata a chiunque sia preposto ad effettuare i controlli. È opportuno essere pronti a mostrare eventuale documentazione di supporto ea rispondere a eventuali domande da parte del personale preposto ai controlli. Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). È inoltre necessario sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni .

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Sono previste Eccezioni all’obbligo di Isolamento in rientro Dai Paesi dell’ elenco E . I casi di eccezione sono riportati in chiusura, nel paragrafo dedicato.

F – L’elenco F comprende i Paesi dai quali è previsto il divieto di ingresso in Italia . Il giorno in cui sono stati inseriti nell’elenco è molto importante poiché solo coloro che sono residenti anagraficamente in Italia da prima di quella data rientrano nelle eccezioni al divieto di ingresso. I Paesi in Elenco F sono indicati di seguito e raggruppati in base alla data di inserimento in elenco.

Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana : per coloro che provengono dai Paesi dell’elenco F o che vi hanno soggiornato / transitato nei 14 giorni precedenti è ancora in vigore un divieto di ingresso in Italia, con poche eccezioni . Rientrano nell’eccezione al divieto di ingresso solamente:

a. cittadini UE (inclusi i cittadini italiani), Schengen, del Regno Unito, di Andorra, San Marino, Principato di Monaco, Città del Vaticano e loro familiari che hanno la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020 , con obbligo di presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, ea chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, un’attestazione di essersi sottoposti a test molecolare o antigenico (eseguita per mezzo di tampone), nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia, con risultato negativo .

b. cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo in Italia (ai sensi della Direttiva 2004/38 / CE) e loro familiari, che hanno la residenza angrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020 , con obbligo di presentare al vettore, all ‘ atto dell’imbarco, ea chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, un’attestazione di essersi sottoposti a test molecolare o antigenico (eseguita per mezzo di tampone), nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia, con risultato negativo.

c. equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto;

d. funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione Europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari e personale militare e delle forze di polizia al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco , italiano e straniero, nell’esercizio delle loro funzioni.

Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un ‘ autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). Gli spostamenti dall’Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Si consiglia diconsultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali .

Kosovo e Montenegro: si applica la stessa disciplina prevista per i Paesi dell’elenco F già citati. La data di riferimento è il 16 luglio 2020 . Di conseguenza, possono entrare in Italia le persone che rientrano nelle categorie a), b), c) ed) ma, per a) eb), solo in caso di residenza anagrafica in Italia da prima del 16 luglio 2020.

Colombia: si applica la stessa disciplina prevista per i Paesi dell’elenco F già citati. La data di riferimento è il 13 agosto 2020 . Di conseguenza, possono entrare in Italia le persone che rientrano nelle categorie a), b), c) ed) ma, per a) eb), solo in caso di residenza anagrafica in Italia da prima del 13 agosto 2020.

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ECCEZIONI

Sono previste alcune, limitate eccezioni all’obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza e obbligo di tampone. Queste eccezioni non si applicano a chi ha soggiornato o transitato dai Paesi dell’Elenco F nei 14 giorni precedenti il ​​tentativo di ingresso in Italia.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui all’elenco F nei quattordici (14) giorni antecedenti all’ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di auto- dichiarazione e presentazione del risultato negativo di un test molecolare o antigenico (ove previsto), nonché di comunicazione del proprio ingresso dall’estero sul territorio nazionale, le disposizioni relative all’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria , del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale e all’obbligo di tampone * NON si applicano :

a. a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza , con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;

b. a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;

c. ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C * e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro .

* Tuttavia, in caso di provenienza, soggiorno o transito nei 14 giorni precedenti da uno dei Paesi dell’elenco C, è comunque obbligatorio sottoporsi a test molecolare o antigenico .

d. al personale sanitario in ingresso in Italia per tutte le qualifiche professionali sanitarie, incluso temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

e. ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

f. al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore ;

g. ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;

h. agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

L’obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza sanitaria e tampone non si applica:

  • all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
  • al personale viaggiante;
  • agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dall’autorità competente sanitaria;
  • agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa specifica autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco ea chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, eseguita per mezzo di tampone e risultato negativo. Per informazioni sulle modalità di applicazione di quest’ultima esenzione, si consiglia di consultare la procedura indicata dal Ministero della Salute, a questo link .

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