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Rinnovo permesso temporaneo: Nuova circolare dal Ministero del Lavoro

E’ stata pubblicata in data 23 novembre 2020 una circolare dal Ministero del Lavoro relativa al rinnovo permesso temporaneo.

Vediamo insieme il contenuto!

Quando è possibile effettuare il rinnovo permesso temporaneo?

Con la Circolare del 23 novembre 2020, il Ministero del lavoro fornisce importanti indicazioni in tema di rinnovo dei permessi di soggiorno cd. “temporanei” rilasciati nell’ambito della procedura di emersione, ai sensi dell’art. 103, co. 2 D.L. 34 del 2020.

Si tratta di permessi di soggiorno della durata di sei mesi che possono essere convertiti per lavoro subordinato nel caso il titolare abbia svolto in tale periodo attività lavorativa in uno dei tre settori indicati dall’art. 103, co. 3 D.L. 34 del 2020 (lavoro in agricoltura, lavoro domestico, cura della persona).

Il cittadino straniero non comunitario dovrà depositare istanza di conversione al Questore, esclusivamente per il tramite degli uffici sportello delle Poste Italiane, esibendo un contratto di lavoro subordinato ovvero documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa nell’ambito dei settori di attività di cui all’articolo 4 del D.I. citato.

Rinnovo permesso temporaneo: Novità circolare del Ministero del Lavoro

La Circolare spiega che, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, sarà necessario esibire una certificazione attestante lo svolgimento di detta attività rilasciata dall’Ispettorato del Lavoro compentente in relazione al luogo in cui si è svolta la prstazione lavoroativa.

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La richiesta dell’attestazione deve essere inviata via mail dal lavoratore all’Ispettorato competente allegando i seguenti documenti:

  • La copia del permesso di soggiorno (o della ricevuta della richiesta);
  • La documentazione relativa al rapporto di lavoro (per es. comunicazione UNILAV, buste paga, estratto contributivo).

Ai fini del rilascio dell’attestazione, il controllo degli Ispettorati consisterà nella verifica, tramite accesso al Registro Imprese, della corrispondenza del Codice Ateco del datore di lavoro, come risultante dalla documentazione prodotta, rispetto ai settori indicati nel citato articolo 4 del D.I. ed individuati nell’elenco allegato al medesimo D.I.

Per i rapporti di lavoro domestico la verifica viene effettuata dall’Ispettorato territoriale tramite richiesta alla sede INPS competente.

II titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro può:

  • Recarsi nei paesi dell’Area Schengen per periodi inferiori a tre mesi senza adempiere a nessun obbligo formale ed esente da visto di ingresso;
  • Presentare istanza di concessione della cittadinanza italiana qualora siano trascorsi almeno 10 anni di residenza legale ininterrotta in Italia;
  • Richiedere il ricongiungimento familiare per il coniuge, il figlio minore, il figlio maggiorenne a carico se le sue condizioni di salute dimostrino che non può provvedere al proprio sostentamento per un’invalidità permanente. Per i genitori a carico che non hanno altri figli nel paese di origine o che sono ultra sessantacinquenni e gli altri figli non possono provvedere al loro sostentamento per gravi motivi di salute;
  • Iscriversi al Ssn – Servizio sanitario nazionale gratuitamente (iscrizione obbligatoria) presso l’Azienda sanitaria locale (Asl) del luogo dove ha eletto la residenza anagrafica ovvero, in sua mancanza, l’effettiva dimora;
  • Beneficiare degli interventi di natura previdenziale in quanto lavoratore (assegni familiari, indennità di disoccupazione, ecc.) connessi all’instaurazione di un regolare rapporto di lavoro;
  • A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 306/2009 – che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 80 della legge finanziaria del 2001 laddove limitava le prestazioni sociali ai soli cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno – può beneficiare anche degli interventi di assistenza sociale.
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