Economia

Domanda Reddito di emergenza: Quando arriva?

Vediamo come poter effettuare la domanda Reddito di emergenza e come poterlo ottenere.

Con questo articolo vedremo come funziona il sito dell’Acli.

Ricordiamo che la richiesta del reddito di emergenza defe essere effettuata online in via telematica.

Bisogna accedere al portale inps prima del 30 aprile 2021 anche per coloro che hanno beneficiato negli scorsi mesi.

Per ciò è stato creato sito lanciato dal patronato Acli (Associazioni Cristiane per Lavoratori Italiani) per guidare i cittadini nella compilazione della domanda.

Cos’è il reddito di emergenza 2021?

Il reddito di emergenza è un sostegno economico per i nuclei famiglia che si trovano in difficoltà economiche.

Domanda Reddito di emergenzaA loro vengono riconosciuti 3 rate con un importo che varia da 400 a 800 euro che riguardano i mesi di marzo, aprile e maggio.

Inoltre sono previsti degli aumenti per i nuclei famigliari con i componenti della famiglia con gravi disabilità.

Grazie all’articolo 12 del Decreto Sostegno sono stati confermati i requisiti che sono previsti dal Decreto Rilancio per beneficiare del Rem 2021.

Inoltre se si prende in riferimento il mese di febbraio 2021 per il reddito familiare e si aumenta la soglia dell’Isee.

Quest’ultimo aumenta di un dodicesimo del canone di locazione annuale per coloro che sono in affitto.

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Requisiti reddito di emergenza 2021:

Domanda Reddito di emergenzaPer poter beneficiare del reddito di emergenza 2021 occorre rispettare determinati requisiti:

  • Reddito familiare di febbraio 2021 inferiore a una soglia pari all’ammontare del Rem;
  • Residenza in Italia;
  • Patrimonio mobiliare inferiore a 10.000 euro riferito al 2020.
  • La soglia aumenta di 5.000 euro a persona nel nucleo familiare, fino a un massimo di 20.000 euro;
  • ISEE non superiore a 15.000 euro.

Per i nuclei famigliari che sono in affitto, la soglia di reddito aumenta di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione.

Domanda reddito di emergenza 2021:

Per poter fare la domanda per il reddito di emergenza occorre effettuarla in maniera telematica.

Per ciò bisogna accede al portale dell’Inps prima del 30 aprile 2021 tramite un modello predisposto dall’istituto.

Successivamente bisogna seguire la procedura che verrà indicata sul portale.

Come fare domanda reddito di emergenza:

Per la domanda del reddito di emergenza occorre presentarla tramite i seguenti canali:

  • Online con il servizio sul sito Inps;
  • Nel momento in cui sarà attivo si dovrà accedere all’area utente con le proprie credenziali;
  • Caf e Patronati.

Il sito Acli per la domanda REM:

Grazie al sito dell’Acli che tramite il sito www.rem2021.it permette di guidare i cittadini alla domanda telematica passo passo.

Domanda Reddito di emergenzaL’ente di patronato ha chiarito che si tratterà di un servizio gratuito.

E’ già possibile prenotarsi per vedere come fare la domanda.

Occorre cliccare, sul portale dell’istituto, su “Prenota Ora”.

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Successivamente si verrà reindirizzati in una pagina da compilare.

Si dovrà attestare di rispettare i requisiti previsti dal Decreto Sostegno.

La domanda per il REM dovrà essere presentata anche da chi ha già ricevuto il Rem nei mesi precedenti.

Come si calcola l’importo del Reddito di emergenza 2400 euro INPS?

Domanda Reddito di emergenza

Le regole per essere in grado di calcolare la somma al mese dell’indennità non variano con il Dl Sostegni, che rimanda all’articolo 82, comma 5 del Dl Rilancio.

La soglia si ottiene moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro.

Questo valore equivale a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di:

  1. 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
  2. 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini Isee.

Requisiti Reddito di emergenza 2400 euro INPS:

Il REM viene riconosciuto a due tipologie di potenziali beneficiari.

Il Reddito di Emergenza spetta alle famiglie che sono in possesso congiuntamente, dei sottostanti requisiti:

  • Il richiedente deve essere residente in Italia al momento della domanda (non è prevista durata minima e tale requisito riguarda il solo richiedente e non tutto il nucleo);
  • Il reddito familiare, con riferimento al mese di febbraio 2021, deve essere inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio incrementata in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso;
  • Patrimonio mobiliare familiare 2020 (verificato al 31 dicembre) inferiore a 10.000 euro ed elevato di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo fino a un massimo di 20.000 eur (soglia e massimale incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE);
  • ISEE, attestato daDSU valida, inferiore a 15.000 euro (in caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l’ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario).
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Compatibilità:

Per coloro che potranno accedere al Rem 2021 con i requisiti di cui al comma 1 (requisiti economici), la prestazione non potrà essere compatibile:

  • Con le indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021;
  • Con le pensioni, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;
  • Con i redditi da lavoro dipendente superiori alla soglia massima di reddito familiare;
  • Con il Reddito e la Pensione di cittadinanza.

Invece per coloro che potranno accedere al Rem 2021 con i requisiti di cui al comma 2 (prosecuzione NASpI e DIS-COLL), la prestazione potrà essere compatibile:

  • Con le indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021;
  • Con le pensioni dirette o indirette, ad eccezione dell’assegno di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile, attive alla data del 23 marzo 2021;
  • Con contratti di lavoro subordinato (con esclusione di quello intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità) o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del 23 marzo 2021;
  • Con il Reddito e la Pensione di cittadinanza.

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