Dichiarazione di ospitalità per detenuto: Procedura per la richiesta
Sommario
La procedura per la richiesta della dichiarazione di ospitalità per detenuto viene rilasciata dal tribunale d sorveglianza domiciliare. In questo articolo vediamo insieme la procedura per la richiesta!
A chi viene concessa la detenzione domiciliare?
La detenzione domiciliare viene concessa ai detenuti che devono scontare una pensa detentiva non superiore a 18 mesi.
Si tratta di una delle misure alternative più richieste e grazie a questo tipo di provvedimento i condannati possono chiedere al giudice di scontare la loro pena residua presso la propria abitazione o un altro luogo, pubblico o privato, che lo accolga.
Passaggi per richiedere la dichiarazione di ospitalità per detenuto:
Per ottenere la detenzione domiciliare e la dichiarazione di l’ospitalità per detenuto devi:
- Presentare, tramite il tuo avvocato, una richiesta al Tribunale di Sorveglianza competente;
- Allegare alla richiesta al Tribunale, anche una dichiarazione di ospitalità della persona che vuole ospitarti (se non hai una casa tua);
- Lo stato di famiglia del nucleo ospitante ed eventualmente i certificati penali e carichi pendenti dei singoli componenti (il legale potrà dirti se sono necessari o no).
Una volta analizzata la documentazione il giudice competente a decide se accettarla o meno, eventualmente anche verificando precedenti penali o collegamenti alla criminalità di colui che desidera ospitarti.
In futuro, se lo desideri, puoi anche chiedere la modifica del luogo dove scontare i domiciliari, sempre se non ci sono ragioni che lo impediscano
A chi non viene concessa la dichiarazione di ospitalità per detenuto?
La detenzione domiciliare non viene concesse alle seguenti categorie:
- Ai condannati per i reati particolarmente gravi (quelli previsti dall’art. 4 bis della legge sull’ordinamento penitenziario, vedi “glossario”);
- Ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza (artt. 102, 105 e 108 del codice penale);
ai detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare (art. 14 bis della legge sull’ordinamento penitenziario); - Qualora vi sia la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga o commettere altri delitti;
- Qualora il condannato non abbia un domicilio idoneo alla sorveglianza e alla tutela delle persone offese dal reato commesso.
Cosa succede in caso di evasione?
La legge 199/2010, in caso di evasione dalla detenzione domiciliare (art. 385 codice penale), inasprisce le pene portandole da un minimo di un anno di reclusione a un massimo di tre (fino a cinque se vi sono violenza o effrazione, fino a sei se con armi).
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