Totalizzazione contributi pensione: La procedura
Sommario
In che cosa consiste la procedura di totalizzazione contributi pensione? In questa breve guida vediamo di capire di che cosa si tratta!
Totalizzazione contributi pensione: Di che cosa tratta?
Come riporta il sito dell’Inps, la totalizzazione consente a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti, che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali, di acquisire il diritto a un’unica pensione di vecchiaia, anzianità , inabilità e ai superstiti.
La totalizzazione è completamente gratuita, a differenza della ricongiunzione che è a pagamento .
Destinatari totalizzazione contributi pensione:
Per ottenere un’unica pensione, possono esercitare la facoltà di totalizzare i periodi assicurativi i lavoratori iscritti a:
- Due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità , la vecchiaia e i superstiti;
- Forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
- Forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti previdenziali privatizzati per soggetti iscritti in albi o elenchi professionali;
- Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati;
- Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
Requisiti di età totalizzazione contributi pensione:
La totalizzazione può essere richiesta per ottenere qualsiasi prestazione pensionistica, tranne l’assegno di invalidità .
Per ottenere la pensione di vecchiaia in totalizzazione bisogna avere 66 anni di età , 20 anni di contributi e attendere, dalla loro maturazione, 18 mesi di finestra mobile.
Per ottenere, invece, la pensione di anzianità , è necessario avere 41 anni di contributi e attendere 21 mesi di finestra.
Altre condizioni:
La totalizzazione può essere richiesta a condizione che il lavoratore:
- Non sia già titolare di una pensione diretta erogata da una delle gestioni destinatarie della normativa della totalizzazione;
- Non abbia richiesto e accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi (legge 29/1979 e legge 45/1990) in data successiva al 3 marzo 2006.
Attenzione:
Non è consentita la totalizzazione parziale dei contributi, nemmeno se si ha diritto ad un’autonoma pensione nella gestione esclusa: tutti i contributi posseduti devono essere considerati ai fini della pensione in totalizzazione.
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