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Sfratto: Come comportarsi ed evitare lo sfratto per morosità?

Sfratto | La crisi economica degli ultimi anni ha colpito molte famiglie che già facevano fatica ad arrivare a fine mese e che non sono proprietari della casa presso la quale alloggiano.

Non potendo dunque pagare il prezzo dell’affitto, molte di queste famiglie rischiano di essere sfrattate.

In questo articolo vediamo insieme che cos’é, come comportarsi ed evitare lo sfratto per morosità.

Sfratto per morosità: cos’é

È un procedimento speciale che la legge mette a disposizione del proprietario, che abbia concesso in locazione, ad uso abitativo o ad uso commerciale, un immobile, quando l’inquilino smetta di pagare il canone di locazione e/o le spese accessorie alle scadenze stabilite.

Cause sfratto per morosità:

Quando l’inquilino non paga il canone di locazione e/o gli oneri accessori (spese condominiali) e, più precisamente, quando l’inquilino non paga:

  • anche una sola rata di canone di locazione, trascorsi 20 giorni dalla scadenza;
  • gli oneri accessori (spese condominiali) alle relative scadenze, per un ammontare pari a due mensilità di canone di locazione.

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Sfratto per morosità: Atto di intimazione

L’atto di intimazione è una comunicazione ufficiale con cui si avverte un soggetto che deve ottemperare all’obbligo di pagamento.

L’atto di intimazione contiene la citazione dell’inquilino davanti al Tribunale per l’udienza che si terrà in una data fissata dall’avvocato stesso.

Dalla notificazione dell’atto e il giorno dell’udienza devono intercorrere 20 giorni liberi

A chi rivolgersi in caso di sfratto?

In questi casi bisogna rivolgersi ad un avvocato.

All’udienza indicata nell’atto di intimazione possono verificarsi 4 ipotesi:

  • il proprietario (tramite il proprio legale) non si presenta all’udienza: il procedimento si estingue (è un’ipotesi che si verifica, ad esempio, quando le parti trovano un accordo dopo la notifica dell’atto di intimazione e prima dell’udienza);
  • l’inquilino non si presenta all’udienza o, pur presentandosi, non si oppone e non chiede il c.d. “termine di grazia” (vedi punto successivo): il Giudice convalida lo sfratto (è un provvedimento (ordinanza) con il quale il Giudice dichiara risolto il contratto di locazione, che, quindi, cessa di esistere da questo momento) e assegna all’inquilino un termine (di circa 1 mese) per rilasciare l’alloggio;
  • l’inquilino si presenta all’udienza e, solo nel caso in cui si tratti di una locazione ad uso abitativo, può chiedere il c.d. “termine di grazia” (previsto dall’art. 55 della L. 392/1978) di 90 giorni per sanare la morosità;
  • l’inquilino si presenta all’udienza e si oppone alla convalida, con contestazioni specifiche: dovrà munirsi anche lui di un avvocato ed inizierà un vero e proprio giudizio di merito, che terminerà con la pronuncia di una sentenza, ma il Giudice può nel frattempo ordinare il rilascio dell’immobile.
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Cosa fare se riceviamo un’ingiunzione di sfratto?

Non tutti lo sanno, ma gli inquilini in difficoltà, a rischio di sfratto, oggi possono accedere a un sostegno statale attraverso due fondi istituiti appositamente per venire incontro alle necessità di chi corre il rischio di finire sulla strada.

I fondi riguardano dunque i casi di morosità incolpevole, ovvero quei casi in cui ci si trova debitori perché sono venuti meno – per circostante indipendenti dalla propria volontà – i mezzi di sostentamento fondamentali per il nucleo familiare e per pagare le spese primarie, la cui l’affitto o il mutuo.

“Situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare”.

Decreto per morosità incolpevole.

Chi può accedere al fondo?

Possono richiedere i fondi speciali messi a disposizione dallo stato tutti cittadini che si trovano ad attraversare gravi difficoltà economiche derivanti, però, da una serie di cause specifiche. Sono ammessi i cittadini:

  • che hanno perso il lavoro perché sono stati licenziati;
  • quelli che non riescono a far fronte ad affitto o mutuo perché si sono visti ridurre l’orario lavorativo in seguito ad accordi con l’azienda o con i Sindacati (o tra l’azienda e i sindacati);
  • Sono ammessi anche i cittadini che si trovano in cassa integrazione ordinaria o straordinaria, a patto però che questa incida in maniera sensibile (non lieve) su reddito;
  • ai lavoratori che non si sono visti rinnovare i propri contratti a termine oppure quelli di collaborazione atipica, e ai liberi professionisti che hanno dovuto cessare l’attività “per cause di forza maggiore”;
  • Possono fare richiesta per accedere ai fondi statali anche i lavoratori che sono rimasti vittima di malattie o infortuni gravi che hanno impedito loro di rispettare gli impegni lavorativi presi;
  • oppure i cittadini che a seguito della morte improvvisa di un congiunto hanno subito un notevole ridimensionamento del reddito familiare (sono incluse anche le famiglie che per gli stessi motivi si sono trovate a dover sostenere spese mediche o di assistenza così elevate da minare la solidità economica del nucleo familiare).
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Fonte
Avocato360.it

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