Economia

Rimborso bollo auto, ecco come fare!

Ci sono tre casi per la precisione in cui si può richiedere il rimborso bollo auto in tutto il territorio nazionale con una procedura comune da seguire per farsi restituire quanto versato.

Trattandosi di una imposta a carattere locale occorre indirizzare la domanda di rimborso alla regione di residenza.

Quali sono i casi in cui si può richiedere il rimborso bollo auto?

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Il rimborso del bollo auto non è mai automatico. Spetta al proprietario del veicolo presentare domanda in carta libera allegando copia della ricevuta del pagamento in eccesso o non dovuto.

Due sono gli aspetti a cui deve però prestare particolare attenzione. Innanzitutto deve chiedere il rimborso alla regione in cui risiede.

In seconda battuta la tempistica è decisiva. Deve presentare la domanda entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello del versamento.

Vediamo ora i tre casi in cui è possibile richiedere il rimborso bollo auto:

1. RIMBORSO BOLLO AUTO PER DUPLICAZIONE DI VERSAMENTO:

Il primo caso per cui è previsto il rimborso bollo auto è la duplicazione di versamento. Può succedere in caso di dimenticanza del momento in cui l’automobilista è passato alla cassa.

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O anche perché un componente della stessa famiglia ha provveduto a questa incombenza.

Al momento del pagamento non è infatti chiesto alcun documento dell’auto su cui apporre un timbro o un bollo a conferma dell’avvenuto pagamento.

Viene solo rilasciata una ricevuta che può essere facilmente smarrita o dimenticata. Calendario alla mano, la tassa di possesso del veicolo va corrisposta tutti gli anni entro la fine del mese successivo alla scadenza indicata nella ricevuta di pagamento.

Nel caso di ritardi ovvero di bollo auto scaduto, l’automobilista può tecnicamente circolare, ma al momento della regolarizzazione della posizione fiscale sarà costretto a pagare una cifra maggiore.

Il proprietario dell’auto andrà infatti incontro a sanzioni e interessi di importo variabile sulla base del ritardo accumulato.

2. RIMBORSO BOLLO AUTO PER PAGAMENTO IN ECCESSO:

Il rimborso bollo auto scatta anche per pagamento in eccesso. Sul web sono presenti numerosi calcolatori della tassa automobilistica che permettono di non farsi trovare impreparati al momento del versamento.

Il sito dell’Aci, ad esempio, permette il calcolo gratuito inserendo la targa e la tipologia di veicolo, la regione di residenza e il tipo di pagamento. Quest’ultima è un’altra variabile da considerare.

Cifra finale e scadenze possono infatti mutare in base ai casi di:

  • Rinnovo;
  • Prima immatricolazione;
  • Veicolo reimmatricolato;
  • Rientro da esenzione;
  • Riacquisto di possesso;
  • Targa prova;
  • Integrazione per complessi;
  • Pagamento integrativo;
  • Pagamento anticipato.
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Nonostante questo livello di precisione, il proprietario dell’auto può sbagliare e pagare di più. Succede perché sono disponibili varie modalità di pagamento del bollo auto e non sempre il calcolo della cifra è automatico.

Ad oggi il proprietario dell’auto può pagare negli uffici postali, via home banking, sul sito dell’Agenzia delle entrate, attraverso gli sportelli Atm abilitati, nei punti vendita Sisal e Lottomatica, sul sito dell’Aci.

3. RIMBORSO BOLLO AUTO PER VERSAMENTO SENZA OBBLIGO:

Bollo auto da farsi rimborsare anche quando il versamento non era richiesto. Pensiamo ad esempio a un veicolo cancellato dal Pubblico registro automobilistico.

Oppure (nelle sole regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano) al caso della rottamazione dell’auto per la parte “non fruita” dell’imposta. Nessuna possibilità di farsi rimborsare il bollo auto in caso di vendita del veicolo.

La cifra già pagata non può essere trasferita sulla nuova vettura. Di conseguenza per non pagare due volte il bollo auto in caso di acquisto di un nuovo veicolo occorre cercare di far coincidere le date di vendita dell’auto con quella di scadenza della tassa di possesso.

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