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L’INPS ha deciso di introdurre online la circolare che attua la proroga permessi 104 per i dipendenti del settore privato.
Ma anche dei congedi parentali straordinari con causale Covid-19 per i lavoratori dipendenti del privato, gli autonomi e gli iscritti alla gestione separata.
Saranno fornite le istruzioni per poter ricevere l’ampliamento del numero di giornate fruibili per i permessi 104. Ed i congedi parentali straordinari (da 15 a 30 giorni complessivi per nucleo familiare, fermi restando requisiti e compatibilità).
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Proroga permessi 104:
Non scatterà la conversione d’ufficio in congedo Covid-19, per le richieste per il nuovo congedo parentale. Oppure di prolungamento presentate dopo il 29 marzo, e per periodi nell’arco temporale tra il 5 marzo al 31 luglio 2020
Coloro che avessero presentato domanda di congedo o prolungamento di congedo ordinario, saranno in grado di presentare nuova domanda di congedo Covid al posto di quella precedente.
Senza la necessità di doverla annullare.
In questa situazione, i dipendenti hanno l’obbligo di avvertire il datore di lavoro in manirea da ottenere l’indennità al 50% invece che al 30% (serve infatti una rettifica dei flussi Uniemens verso l’INPS).
Viene effettuato il medesimo discorso per coloro che sono iscritti in Gestione separata con committente.
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Domanda di congedo Covid-19:
La procedura per poter presentare il congedo Covid-19 è la stessa di quella per la “Domanda di congedo parentale”.
Di conseguenza sarà possibile e sufficiente selezionare la categoria per il congedo straordinario oppure per quella con figlio disabile.
Estensione permessi 104:
Il Dl Rilancio era riuscito ad aumentare il numero di giorni di permesso retribuiti di ulteriori 12 giorni complessivi. Utilizzabili nei mesi di maggio e giugno 2020.
Di conseguenza, chi utilizzerà la 104 può godere, oltre ai tre giorni mensili già a disposizione, di altri 12 giorni da in aggiunta nei due mesi indicati.
I 12 giorni possono di conseguenza essere usufruiti anche tutti anche in 30 giorni, senza toccare il diritto ai consueti 3 giorni mensili. In ogni caso, resta fermo il diritto della fruizione a ore.
Per poter utilizzare altri giorni, il lavoratore non è obbligato a presentare una nuova domanda.
I datori di lavoro, dunque dovranno considerare validi i provvedimenti di autorizzazione, precedentemente emessi per la normale fruizione dei permessi 104 (per i casi di pagamento diretto, l’indennità è erogata dall’INPS).
La richiesta sarà invece necessaria in mancanza di provvedimenti di autorizzazione in corso di validità. E la fruizione delle giornate addizionate, affinché siano inclusi nei mesi di maggio e giugno, potrà avvenire solo dopo tale domanda.
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Compatibilità congedo e bonus Covid-19.
I possibili casi di compatibilità/incompatibilità fra congedi e bonus Covid in:
Assenza di domanda di bonus presentata da uno dei genitori è possibile fruire di 30 giorni di congedo COVID-19;
Presenza di una o più domande di bonus baby-sitting di importo pari o inferiore a 600 euro, presentate da uno o entrambi i genitori, è possibile fruire di 15 giorni di congedo COVID-19;
Presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, non è possibile fruire di congedo COVID-19;
In caso di genitori dipendenti di cui all’articolo 25, comma 3, del decreto-legge n. 18/2020, il limite di importo di 600 euro è aumentato a 1.000 euro.
Inoltre, se la vostra domanda è stata respinta, in data antecedente alla pubblicazione della circolare, sarà possibile chiedere il riesame oppure anche presentare nuova domanda di congedo Covid-19 per lo stesso o altro periodo.
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