Permesso di soggiorno per attesa occupazione
Sommario
obrIl Ministero dell’Interno con la circolare n. 4084 del 3 otte 2016 ha fornito alcuni chiarimenti relativi alle procedure di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Il permesso di soggiorno per disoccupazione viene rilasciato quando, al momento del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, il lavoratore non ha un contratto di lavoro ma è iscritto nelle liste di collocamento.
Come funziona il permesso di soggiorno per attesa occupazione?
La perdita del posto di lavoro non è un motivo per la revoca del permesso di soggiorno nei confronti del lavoratore non comunitario e dei suoi familiari legalmente soggiornanti.
Lo straniero che perde il posto di lavoro in seguito a licenziamento o dimissioni, deve presentarsi, entro 40 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l’Impiego-Anagrafe del Lavoro e fare una dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
Il cittadino extracomunitare che perde il posto di lavoro può essere iscritto alle liste di collocamento presso il Centro per l’Impiego per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore ad un anno o in ogni caso per tutta la durata delle prestazioni di sostegno al reddito, durante il quale potrà cercare una nuova occupazione.
È possibile iscriversi al Centro per l’Impiego-Anagrafe del Lavoro anche se il titolo di soggiorno è scaduto se si ha la ricevuta/cedolino di rinnovo.
La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione deve essere inoltrata attraverso la compilazione del Kit Postale che serve per il rinnovo.
la durata del permesso di soggiorno per disoccupazione :
La Questura competente, alla scadenza del PDS, rilascia un permesso per attesa occupazione per una durata non inferiore ad un anno.
Il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione è possibile anche oltre l’anno.
Le Questure valuteranno caso per caso la situazione del richiedente, ponendo particolare attenzione ai legami familiari, al numero di anni passati in Italia e ad eventuali precedenti penali del cittadino migrante.
RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE:
Ai fini del rinnovo del permesso è necessario dimostrare un reddito minimo annuo.
- 1 copia del permesso di soggiorno del richiedente, 1 del coniuge e di eventuali figli minori (codici fiscali in visione)
- fotocopia passaporto: dati anagrafici, timbri di entrata, uscita e visti
- autocertificazione stato di famiglia e residenza
- 1 marca da bollo da 16 Euro
- 1 fotocopia dell’iscrizione al centro per l’impiego
nota:
- nel caso in cui non trovi un nuovo lavoro, deve lasciare il territorio nazionale. Il viaggio di rientro nel Paese di provenienza è a carico dell’ultimo datore di lavoro.
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