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Pensione di vecchiaia e di anzianità: Quali sono le differenze?

Molti si chiedono la differenza tra pensione di vecchiaia e di anzianità. In questo breve articolo vediamo insieme di che cosa si tratta e come fare la domanda.

Pensione di vecchiaia: Cos’è?

La pensione di vecchiaia è una tipologia di pensione che fissa l’età anagrafica per poter richiedere il trattamento pensionistico.

Questo significa che è accessibile a tutti coloro che raggiungono una certa età anagrafica e versato almeno 20 anni di contributi. Viene percepita sia dai lavoratori dipendenti che indipendenti.

Requisiti:

Come detto nel paragrafo precedente i due principali requisiti sono l’età anagrafica e l’anzianità contributiva..

 

In più è necessario che alla data dal 1° gennaio 1996 il lavoratore abbia già avuto il primo accredito contributivo; in caso contrario questo potrà andare in pensione con i suddetti requisiti solamente se l’assegno previdenziale non risulta inferiore a 1,5 l’importo dell’assegno sociale pari a 457,99

Decorrenza della pensione di vecchiaia:

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui chi vuole beneficiarne ha compiuto l’età pensionabile richiesta o, se successivo, ha raggiunto i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva.

Le decorrenza è anticipata al giorno successivo alla maturazione dei requisiti per gli iscritti alla gestione esclusiva dell’AGO.

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In ogni caso, per poter conseguire la pensione di vecchiaia è necessario interrompere il rapporto di lavoro subordinato, ma non l’attività di lavoro autonomo.

Pensione di anzianità: Cos’è?

La pensione di anzianità, a differenza di quella di vecchiaia, non garantisce un’età univoca su quando andare in pensione.

L’età minima è fissata per il 2017 a 61 anni e 6 mesi ma l’effettiva data di pensionamento varia in relazione al raggiungimento della quota corrispondente.

La pensione di anzianità è stata abolita per la maggior parte dei lavoratori per effetto della riforma delle pensioni Fornero.

Requisiti:

Fino al 31 dicembre 2011, il diritto alla pensione di anzianità si perfezionava al raggiungimento di una quota data dalla somma tra l’età anagrafica minima richiesta e almeno 35 anni di contributi.

Chi ha diritto alla pensione di anzianità (anche se soppressa dalla Riforma Monti-Fornero, introdotta dall’articolo 24, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) continua a usufruirne o può richiederla ancora oggi secondo i limiti, i requisiti e le modalità previste dalla legge.

La pensione di anzianità può ancora essere richiesta se soddisfatti i requisiti alla data del 31 dicembre 2011.

La totalizzazione consente l’acquisizione del diritto a un’unica pensione di anzianità per i lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali. È completamente gratuita, a differenza della ricongiunzione che è onerosa.

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