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Mutui prima casa: STOP pagamento rate! | Stranieri d’Italia

Mutui prima casa – Sono arrivate le regole del ministero dell’Economia per poter congelare il proprio mutuo prima casa. Si è, infatti, ottenuto il via libera, alle domande di chi ha subito la sospensione del lavoro per almeno 30 giorni. Oppure di chi si è visto ridurre l’orario di lavoro per lo stesso tempo.

Senza dimenticare le richieste degli autonomi e dei professionisti che hanno visto il proprio fatturato ridursi in maniera rilevante. Anche se sono numerosi i paletti che andranno valutati, prima di poter far domanda, tramite la propria banca.

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I due interventi del Governo:

Il decreto del Mef è stato eseguito dopo due interventi successivi, che sono arrivati in questo periodo di emergenza coronavirus .

Con il primo intervento si era deciso che la sospensione sui mutui prima casa andava applicata a tutte le persone che avevano subito una riduzione dell’orario di lavoro di almeno trenta giorni.

Con il secondo intervento invece, è stato effettuato un notevole allargamento. Per nove mesi anche tutti i lavoratori autonomi potranno fare richiesta peri il congelamento della rata. Affinché venissero attuate queste regole, però, era necessario un altro decreto del ministero dell’Economia, che alla fine è stato pubblicato sabato 28 marzo.

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La richiesta sospensione mutui prima casa:

Per fare la richiesta per la sospensione mutui prima casa occorre allegare:

  1. Il provvedimento che autorizza un trattamento di sostegno al reddito, come l’indennità di disoccupazione;
  2. Oppure una dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sospensione;
  3. Oppure una riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili alla sua responsabilità.

In questo documento andranno in un secondo momento riportati il tempo di sospensione e la percentuale di riduzione dell’orario

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Sospensione e riduzione del lavoro:

Restano in attesa tutti quei casi di accesso al fondo, che dà diritto alla sospensione (come la morte o il riconoscimento di un handicap grave), ma si possono aggiungere degli altri.

Prima di tutto è presente, la sospensione dal lavoro per almeno trenta giorni consecutivi oppure la riduzione dell’orario di lavoro per almeno trenta giorni consecutivi. Questa riduzione deve essere almeno del 20% rispetto all’orario complessivo.

Verrà corrisposto, ad ogni periodo di sospensione dal lavoro, un periodo di congelamento del mutuo. Sei mesi di stop per sospensioni oppure di riduzioni tra i 30 e i 150 giorni. Un anno di stop tra 151 e 302 giorni. Diciotto mesi ovvero un anno e mezzo di stop quando si superano i 303 giorni.

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Le sospensioni possono essere anche ripetute finché il fondo ha capienza.

Autonomi e professionisti

Sono poi presenti delle regole per gli autonomi e i professionisti, che si applicheranno fino al 17 dicembre. Per poter accedere al congelamento, bisognerà presentare un’autocertificazione che attesti di avere registrato, un calo del proprio fatturato medio giornaliero superiore al 33%.

Nel trimestre successivo al 21 febbraio o nel periodo tra il 21 febbraio e la domanda (se minore di un trimestre), rispetto al fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre del 2019, a causa dell’emergenza coronavirus.

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Non bisogna presentare nessun Isee:

Per poter accedere a questo Fondo, non servirà presentare nessun attestato Isee. E, anche in questo caso, il limite massimo per la sospensione del mutuo è di un anno e mezzo.

I mutui per i quali, si è ripreso da almeno tre mesi l’ammortamento regolare delle rate potranno accedere alla sospensione, senza limitazioni. Sempre però al momento della presentazione della domanda. Per loro non si terrà conto delle sospensioni che sono già state concesse.

Ecco un paio di cose da considerare:

Tuttavia sono presenti dei requisiti di base per accedere alla sospensione che restano in piedi. Potrà, ad esempio, presentare domanda solo:

  • Il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale;
  • Il titolare di un mutuo di importo non superiore a 250 mila euro;
  • Inoltre, bisogna considerare che lo stop riguarda anche la quota d’interesse, che verrà rimborsata dal fondo alle banche solo per il 50%;
  • Il resto rimane a carico del titolare del finanziamento;
  • La quota capitale resterà intatta;
  • Il piano di ammortamento sarà semplicemente allungato.
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