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Inps & Indennità di disoccupazione lavoratori rimpatriati

Cos’è?

Inps & Indennità per lavoratori italiani rimpatriati  – E’ una prestazione economica il cui importo è calcolato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreti ministeriali annuali.

A chi spetta?

Ai cittadini italiani che abbiano lavorato all’estero (sia in Stati non convenzionati che in Stati comunitari o convenzionati in base ad accordi e convenzioni bilaterali) rimasti disoccupati per effetto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all’estero (straniero ovvero italiano, operante o residente all’estero), che siano rimpatriati successivamente al 1° novembre 1974.

Requisiti per Inps & Indennità di disoccupazione per lavoratori rimpatriati

Per accedere alla prestazione il lavoratore italiano rimasto disoccupato deve soddisfare i seguenti requisiti:

  • essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.

Inps & Indennità: Domanda

La domanda non è soggetta a termini di presentazione, né ha effetti sulla decorrenza della prestazione medesima.

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Nel caso di prima domanda, la durata del rapporto di lavoro all’estero è ininfluente ai fini del diritto, mentre, per le domande successive alla prima, l’interessato deve aver svolto un periodo di lavoro subordinato per almeno 12 mesi, di cui almeno 7 devono essere stati effettuati all’estero.

Come presentare la domanda?

La domanda deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
  • Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
  • Patronati/intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto.

Documentazione da allegare alla domanda di Inps & Indennità:

  • Le persone disoccupate, rimpatriate da uno Stato estero che applica la normativa comunitaria (Paesi dell’UE, Stati SEE -Islanda, Liechtenstein e Norvegia- e Svizzera), dovranno allegare il documento portatile U1, qualora ne siano in possesso, attestante i periodi di assicurazione, la data e il motivo della cessazione e la qualifica del lavoratore e tutta la documentazione utile a comprovare l’attività lavorativa all’estero (contratto di lavoro, buste paga, etc.).
    Nel caso in cui il richiedente la prestazione non sia in possesso del documento portatile U1, le informazioni necessarie saranno richieste direttamente dalla Struttura INPS territorialmente competente all’Istituzione estera in causa.
  • Le persone disoccupate, rimpatriate da uno Stato estero non convenzionato, dovranno allegare alla domanda apposita dichiarazione, attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all’estero o dalla competente autorità consolare.
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Inps & Indennità: Decorrenza

La prestazione decorre:

  • dal giorno del rimpatrio, nel caso in cui la persona disoccupata abbia reso la dichiarazione di disponibilità al lavoro entro i 7 giorni successivi alla data del rimpatrio stesso;
  • dal giorno della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, se la stessa viene resa a decorrere dall’8° ed entro il 30° giorno successivi alla data del rimpatrio.

Inps & Indennità: Durata

In presenza di tutti i requisiti sopra elencati, ha diritto alla prestazione per la durata massima prevista di 180 giorni.

Importo dell’indennità di disoccupazione:

L’importo della prestazione è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali determinata nell”anno di riferimento della prestazione da erogare (per l’anno in corso, circolare n. 23 del 9 febbraio 2016).

Come noto le retribuzioni convenzionali, di cui all’art. 4, c. 1, del D.lgs. n. 317/1987, convertito con modificazioni in legge n. 398/1987, sono determinate con decreti ministeriali annuali.

Assegno al nucleo familiare:

I lavoratori che percepiscono l’indennità di disoccupazione possono richiedere l’ assegno al nucleo familiare, purché ne abbiano i requisiti. I requisiti sono gli stessi previsti per i lavoratori dipendenti.

Modalità di pagamento:

L’indennità di disoccupazione viene pagata direttamente dall’INPS.

L’indennità può essere riscossa:

    • mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale
    • mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.
      Secondo le vigenti disposizioni di legge, le Pubbliche Amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi i 1.000 euro.
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N.B. :Nel caso di accredito in c/c bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione nonché le coordinate bancarie o postali ( IBAN).

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