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Espulsioni e condanne bloccano la sanatoria

Espulsioni e condanne bloccano la sanatoria – Come ben sappiamo sono molti gli extracomunitari che durante il periodo di illegalità ricevono o gli viene loro notificato il decreto di espulsione per questo motivo molti di loro ora si domandano se questo può avere degli effetti sulla loro domanda di regolarizzazione.

Espulsioni e condanne bloccano la sanatoria: Quando succede?

Come stabilisce il comma 10 articolo 103 decreto legge 34/2020, i cittadini stranieri non ammessi alle procedure di regolarizzazione sono tutti quei cittadini extracomunitari nei confronti dei quali sono stato emessi provvedimenti di espulsione ma solo per determinate tipologie.

Non possono accedere alla sanatoria:

Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell’articolo 3 del decreto legge 27 luglio 2005 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 155 e successive modificazioni“.

In breve le espulsioni e condanne bloccano la sanatoria nei seguenti casi:

  • Ordine pubblico o sicurezza dello Stato: Le espulsioni per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;
  • Terrorismo: Le espulsioni per motivi di prevenzione del terrorismo;
  • SIS Sistema d’informazione Schengen.: Gli stranieri che risultano segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato.
Da leggere:  Come fare il test A2 di italiano per stranieri? informazioni utili

Le espulsioni e condanne non bloccano la sanatoria nei seguenti casi:

L’ espulsione è disposta dalla Prefettura e non sussiste una pericolosità evidente,

  • Straniero entrato in Italia clandestinamente sottraendosi ai controlli di frontiera e non sia stato respinto ai sensi dell’art.10 T.U.
  • Straniero entrato regolarmente in Italia ma successivamente si è trattenuto senza titolo.

Quando si può fare il ricorso per annullare il provvedimento di espulsione?

Il decreto di espulsione è nullo se non viene tradotto a meno che vi siano delle legittime ragioni per le quali non può essere tradotto:

In tema di espulsione amministrativa dello straniero, l’obbligo dell’autorità procedente di tradurre la copia del relativo decreto nelle lingua conosciuta dallo straniero stesso è derogabile tutte le volte in cui detta autorità attesti e specifichi le ragioni per le quali tale operazione sia impossibile e si imponga la traduzione nelle lingue predeterminate dalla norma di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 13, comma 7, (francese, inglese, spagnolo), atteso che tale attestazione è, nel contempo, condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente a che il decreto di espulsione risulti immune da vizi di nullità. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Ordinanza del 7 ottobre 2009, n. 21357)

Altri casi in cui il provvedimento di espulsione può essere annullato:

1. Violazione di legge: violazione e mancata applicazione dell’art. 5 comma, 4, 5 e 9 del D.Lgs. 286/98. Eccesso di potere, nelle figure sintomatiche del difetto di motivazione, illogicità ed irragionevolezza della motivazione.

Da leggere:  Quante cittadinanze si possono avere?

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2 bis, del D.Lgs. N. 286/98. Violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 28, 31, comma 3 del D.Lgs. N. 286/98. Violazione di legge per lesione del diritto all’unità familiare e dei diritti del fanciullo sanciti dalla Costituzione, dal diritto internazionale e comunitario e dal T.U. in materia di immigrazione.

3. Inesistenza del decreto di espulsione per mancanza della sottoscrizione del Prefetto. Violazione dell’art. 13, comma 2, del D. Lgs. 286/98. Violazione dell’art. 21 octies della l. n. 241/90 illegittimità per incompetenza dell‘organo emanante.

5. Violazione di legge. Violazione e mancata applicazione dell’art. 13, comma 4, 5; Violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 4 bis del D.Lgs. n. 286/98; Violazione dell’art. 7 e dell’art. 11, comma 1 della Direttiva CE 115/2008 – disapplicazione del decreto di espulsione.

Come cancellare un espulsione o segnalazione Schengen

Innanzitutto essere stati espulsi comporta una segnalazione del proprio nome all’interno di un data base europeo SIS: Sistema di Informazione Schengen.

Se sei stato segnalato avrai problemi ad ottenere un visto di ingresso e non potrai circolare liberamente all’interno dell’Area Schengen.

Rivolgendoti ad un avvocato potrai pero far valere i tuoi diritti:

  • Accedere alle tue informazioni personali;
  • Chiedere di modificare i dati sbagliati;
  • Ottenere la cancellazione dei tuoi dati.

I tempi: generalmente 30 giorni dalla richiesta (fino a 60)

Da leggere:  Permesso di soggiorno paesi europei per extracomunitari: Seconda parte

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