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Divorzio cittadini stranieri residenti in Italia senza cittadinanza italiana

La domanda che sorge spontanea quando si parla di divorzio cittadini stranieri residenti in Italia è la seguente: I coniugi, per quanto riguarda il divorzio, devono fare riferimento alle italiane o del loro paese di origine?. In questo articolo lo vedremo insieme.

Normativa di riferimento per il divorzio cittadini stranieri residenti in Italia:

Cosa dice la costituzione italiana sul divorzio?

Il divorzio come il matrimonio è, infatti, considerato come un diritto fondamentale, in particolare “un diritto e una libertà che devono essere assicurati senza distinzioni di sorta”.

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Regolamento Europeo 1259 del 2010:

Esso prevede che i coniugi debbano avere la possibilità di scegliere, in comune accordo, la legge da applicare, e solo in caso di disaccordo, si dovrebbe applicare la normativa nazionale interna.

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Art 31 del diritto internazionale privato italiano:

La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; In mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.

Cosa accade se i coniugi stranieri non sono d’accordo su dove separarsi e divorziare e secondo quale legge

Può capitare anche che i cittadini stranieri residenti in Italia non siano d’accordo su dove svolgere la procedura di separazione o divorzio oppure sulla legge applicabile al procedimento.

  • In questi casi soccorre l’articolo 8 del Regolamento, che stabilisce come la legge applicabile sia, subordinatamente:
  • Quella di ultima residenza abituale dei coniugi, purché non sia passato più di un anno dalla cessazione della convivenza al momento dell’azione giudiziale;
  • In subordine, la legge di cui i coniugi sono cittadini quando è attivato il procedimento;
  • Ancora in subordine, la legge del luogo in cui è adita l’autorità.

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Dove è possibile separarsi o divorziare per cittadini stranieri residenti in Italia

I cittadini stranieri residenti in Italia, stante la disciplina del Regolamento dell’Unione Europea numero 1259 del 2010, potranno attivare la procedura per la separazione o il divorzio in Italia.

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La procedura seguirà lo stesso iter di quella per i cittadini italiani: potrà essere di separazione e divorzio giudiziali o di separazione consensuale o divorzio congiunto.

I documenti necessari per la separazione o il divorzio di cittadini stranieri residenti in Italia

Saranno necessari:

  • La copia dell’atto integrale di matrimonio, da richiedersi presso l’ufficio Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto.
  • I certificati contestuali di residenza e Stato di Famiglia di ciascun coniuge, da richiedersi presso l’ufficio anagrafe del Comune di residenza di ciascun coniuge.
  • In caso di divorzio, la copia autentica del verbale di separazione consensuale con il relativo decreto di omologa oppure della sentenza di separazione giudiziale con la relativa attestazione che la stessa sia passata in giudicato. Tali documenti possono richiedersi presso la Cancelleria del Tribunale che ha pronunciato i relativi provvedimenti.
  • Le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di ciascun coniuge.
  • Copia dei documenti di identità e dei codici fiscali di ciascun coniuge.

Le formalità per la validità della separazione e del divorzio nel Paese di origine dei coniugi

Una volta ottenuta la sentenza o il provvedimento di separazione e divorzio, sarà necessario ai coniugi “dare validità” anche nel Paese di origine della sentenza o degli accordi presi.

Laddove i cittadini stranieri siano comunque cittadini dell’Unione Europea, la procedura sarà molto semplice: non sarà necessaria Apostille e sarà sufficiente una traduzione giurata del testo della sentenza, da farsi nel Paese di origine senza necessità di Apostille. A stabilirlo è il Regolamento UE numero 1191 del 6 luglio del 2016.

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Se invece i cittadini stranieri sono extracomunitari di Paesi non aderenti a convenzioni diverse, la procedura seguirà l’iter della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre del 1961. Sarà dunque necessaria la legalizzazione e l’Apostille della sentenza o dell’omologa degli accordi fra coniugi, da farsi presso l’istituzione competente presso il Paese di origine.

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Fonte
www.consulenzalegaleitalia.it

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