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Disoccupazione agricola per lavoratori stranieri in Italia

La disoccupazione agricola per lavoratori stranieri in Italia, a chi viene erogata? e quale differenza c’è la NASPI e la disoccupazione agricola? In questa breve guida cerchiamo di rispondere insieme alle seguenti domande!

Cos’è la Disoccupazione agricola?

La disoccupazione agricola è una forma di sostegno economico che consente di erogare ai lavoratori extracomunitari stranieri in Italia un’indennità economica che funge da reddito durante i mesi di inattività, purché sussistano determinati requisiti.

Differenza tra NASPI e Disoccupazione agricola:

La differenza principale consiste nell’erogazione dell’assegno di disoccupazione. Per quanto riguarda la NASPI l’INPS eroga mensilmente l’importo dell’assegno di disoccupazione mentre per quanto riguarda la disoccupazione agricola, l’INPS eroga l’assegno in un’unica soluzione.

Chi può usufruire della disoccupazione agricola?

Possono richiedere l’indennità economica tutti i lavoratori stranieri in Italia che lavorano nel settore agricoli e che sono titolari di un:

Non possono richiedere il beneficio economico i migranti che hanno un permesso di soggiorno per lavoro stagionale che hanno fatto il loro ingresso in Italia con il decreto flussi e nulla osta lavoro stagionale.

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Tuttavia se avete avuto la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in subordinato con le quote flussi potete usufruire dell’indennità agricola.

Oltre al titolo di soggiorno il lavoratore extracomunitario deve soddisfare altri requisiti:

  • Occorrono almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
  • 12 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dell’anno precedente.

Categorie di lavoratori: beneficiari e esclusi:

I beneficiari sono:

  • Operai agricoli con contratto a tempo indeterminato;
  • Operai agricoli con contratto a tempo determinato;
  • Piccoli coloni;
  • Piccoli coltivatori;
  • Partecipanti familiari.

Gli esclusi sono:

  • Operai agricoli extracomunitari impiegati nel lavoro stagionale;
  • Lavoratori dimessi in maniera volontaria;
  • lavoratori che ricevono la pensione;
  • Chi presenta la domanda oltre i termini di scadenza;
  • Lavoratori iscritti alla gestione autonoma o separata.

Importi e giornate massime:

La disoccupazione agricola viene erogata per un periodo massimo di 365 giorni e si prendono in considerazione le giornate effettivamente lavorate che vengono sottratte dal conteggio insieme ai periodi di malattia, le giornate di eventuale infortunio e quelle di maternità, e ogni altra tipologia.

Per quanto gli importi della disoccupazione agricola, essa è pari al 40% della retribuzione percepita, in base al contenuto contrattuale.

Per i primi 150 giorni l’importo è netto, non si è cioè soggetti a trattenute.

Dopo i cinque mesi iniziali, ci sarà poi un’aliquota del 9%, per il contributo al fondo di solidarietà.

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Per i lavoratori a tempo indeterminato, non esistono trattenute, ma l’assegno equivale al 30% della retribuzione.

Domanda per la disoccupazione agricola:

La domanda può essere inoltrata solo online, attraverso il servizio telematico dell’INPS.

Per chi non è autonomo, si può rivolgere ai patronati o telefonicamente al centralino dell’ente.

Insieme alla DS agricola può essere allegata la richiesta dell’assegno al nucleo familiare entro il termine di prescrizione di cinque anni.

La domanda può essere inoltrata entro il 31 marzo dell’anno successivo, rispetto a quello di riferimento per l’indennità maturata.

Se chi ha diritto all’indennità risulta defunto, i familiari possono ugualmente fare richiesta, purché sussistano sempre i medesimi requisiti.

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