Documenti e moduli

Conversione della patente: Elenco stati per cui è possibile la conversione

Quali sono gli stati per cui è possibile effettuare la conversione della patente in Italia?

In questa breve guida vediamo insieme l’elenco di questi paesi e come avviene la conversione della patente estera in Italia.

Conversione patente: Quando si deve fare?

Gli extracomunitari che hanno ottenuto la residenza in Italia possono guidare con la patente rilasciata nel proprio Paese solo per la durata di 1 anno (a partire dalla data di acquisizione della residenza).

La patente deve però essere accompagnata da un Permesso internazionale di guida o una traduzione giurata della patente stessa.

Dopo un anno:

  • O si deve fare la conversione;
  • O si devono rifare gli esami della patente.

Elenco stati per cui è possibile la conversione della patente:

L’italia ammette la conversione per i seguenti stati:

  • Albania (valido fino al 25 dicembre 2019);
  • Algeria;
  • Argentina;
  • Belgio;
  • Bulgaria;
  • Cipro;
  • Croazia;
  • Danimarca;
  • Ecuador (fino a 12 marzo 2017);
  • Estonia;
  • Brasile (valido fino al 13 gennaio 2023);
  • El Salvador (valido fino al 4 agosto 2021);
  • Filippine;
  • Francia;
  • Germania;
  • Grecia;
  • Gran Bretagna;
  • Irlanda;
  • Islanda;
  • Giappone;
  • Lettonia;
  • Liechtenstein;
  • Lituania<,
  • Israele (valido fino al 10 novembre 2018);
  • Libano;
  • Macedonia;
  • Marocco;
  • Moldova;
  • Principato di Monaco;
  • Repubblica di Corea;
  • Repubblica di San Marino;
  • Romania; Repubblica di Corea;
  • Repubblica ceca;
  • Principato di Monaco;
  • Portogallo;
  • Paesi Bassi;
  • Norvegia;
  • Moldava
  • Spagna;
  • Slovenia; Serbia (fino a 8 aprile 2018)
  • San marino;
  • Sri Lanka (valido fino al 4 marzo 2022);
  • Svizzera (valido fino 11 giugno 2021);
  • Taiwan;
  • Tunisia;
  • Turchia;
  • Ucraina (valido fino al 29 maggio 2021);
  • Uruguay (valido fino al 17 maggio 2020).
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Attualmente la conversione della patente è permessa solo ad alcune categorie di cittadini dei seguenti Paesi:

  • Canada (personale diplomatico e consolare);
  • Cile (personale diplomatico e loro familiari);
  • Stati Uniti (personale diplomatico e consolare e loro familiari);
  • Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari).

Dove si effettua la conversione?

La domanda di richiesta di conversione della patente di guida deve essere effettuata all’Ufficio Motorizzazione Civile.

Per vedere qual’è la motorizzazione più vicina a te visita il sito: Ufficio Motorizzazione Civile

Documentazione necessaria:

Anzitutto bisogna compilare la domanda su modello TT2112 disponibile:

In più bisogna allegare alla domanda la seguente documentazione:

  • Attestazione di € 10,20 sul c/c 9001
    (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione);
  • Attestazione di € 32,00 sul c/c 4028
    (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione);
  • Se la patente è in scadenza, è scaduta di validità oppure non ha scadenza o ha validità superiore a quanto previsto dalla norme comunitarie: certificato medico in bollo da € 16,00 con foto, data non anteriore a tre mesi e relativa fotocopia, rilasciato da un medico abilitato.

I medici abilitati sono:

  • Medici delle Asl, militari e altri, definiti monocratici perché giudicano da soli;
  • Commissioni mediche locali (CML), strutture composte da più medici che esprimono un giudizio collegiale;
  • 2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata.
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La foto può essere autenticata:

  • Direttamente allo sportello dell’Ufficio, se è l’interessato a presentare la domanda;
  • Presso gli Uffici comunali , utile nel caso si voglia delegare qualcuno alla presentazione della domanda.

L’autenticazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo.

  • Patente straniera in originale in corso di validità (in visione) e in fotocopia completa fronte-retro;
  • Documento di riconoscimento in originale e in fotocopia;
  • Codice fiscale in originale e in fotocopia.

In più gli extra-comunitari:

I cittadini extracomunitari che presentano domande per pratiche relative a patenti o veicoli devono aggiungere i seguenti documenti oltre agli altri previsti dalla procedura, sia al momento della richiesta, sia quando ottengono il provvedimento:

  • Permesso di soggiorno originale in visione e in fotocopia oppure in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all’originale;
  • Carta di soggiorno originale in visione e in fotocopia;
  • Se l’interessato è in attesa del rinnovo per scadenza o del primo rilascio del permesso di soggiorno deve presentare la fotocopia del documento di identità e, a seconda dei casi:
    • fotocopia della ricevuta della richiesta di primo rilascio (ottenuta dall’ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia);
    • fotocopia della ricevuta della richiesta di rinnovo (ottenuta dall’ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia) e fotocopia del permesso di soggiorno scaduto.
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