Conversione della patente: Elenco stati per cui è possibile la conversione
Sommario
Quali sono gli stati per cui è possibile effettuare la conversione della patente in Italia?
In questa breve guida vediamo insieme l’elenco di questi paesi e come avviene la conversione della patente estera in Italia.
Conversione patente: Quando si deve fare?
Gli extracomunitari che hanno ottenuto la residenza in Italia possono guidare con la patente rilasciata nel proprio Paese solo per la durata di 1 anno (a partire dalla data di acquisizione della residenza).
La patente deve però essere accompagnata da un Permesso internazionale di guida o una traduzione giurata della patente stessa.
Dopo un anno:
- O si deve fare la conversione;
- O si devono rifare gli esami della patente.
Elenco stati per cui è possibile la conversione della patente:
L’italia ammette la conversione per i seguenti stati:
- Albania (valido fino al 25 dicembre 2019);
- Algeria;
- Argentina;
- Belgio;
- Bulgaria;
- Cipro;
- Croazia;
- Danimarca;
- Ecuador (fino a 12 marzo 2017);
- Estonia;
- Brasile (valido fino al 13 gennaio 2023);
- El Salvador (valido fino al 4 agosto 2021);
- Filippine;
- Francia;
- Germania;
- Grecia;
- Gran Bretagna;
- Irlanda;
- Islanda;
- Giappone;
- Lettonia;
- Liechtenstein;
- Lituania<,
- Israele (valido fino al 10 novembre 2018);
- Libano;
- Macedonia;
- Marocco;
- Moldova;
- Principato di Monaco;
- Repubblica di Corea;
- Repubblica di San Marino;
- Romania; Repubblica di Corea;
- Repubblica ceca;
- Principato di Monaco;
- Portogallo;
- Paesi Bassi;
- Norvegia;
- Moldava
- Spagna;
- Slovenia; Serbia (fino a 8 aprile 2018)
- San marino;
- Sri Lanka (valido fino al 4 marzo 2022);
- Svizzera (valido fino 11 giugno 2021);
- Taiwan;
- Tunisia;
- Turchia;
- Ucraina (valido fino al 29 maggio 2021);
- Uruguay (valido fino al 17 maggio 2020).
Attualmente la conversione della patente è permessa solo ad alcune categorie di cittadini dei seguenti Paesi:
- Canada (personale diplomatico e consolare);
- Cile (personale diplomatico e loro familiari);
- Stati Uniti (personale diplomatico e consolare e loro familiari);
- Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari).
Dove si effettua la conversione?
La domanda di richiesta di conversione della patente di guida deve essere effettuata all’Ufficio Motorizzazione Civile.
Per vedere qual’è la motorizzazione più vicina a te visita il sito: Ufficio Motorizzazione Civile
Documentazione necessaria:
Anzitutto bisogna compilare la domanda su modello TT2112 disponibile:
- Allo sportello dell’Ufficio;
- Online sul Portale dell’automobilista.
In più bisogna allegare alla domanda la seguente documentazione:
- Attestazione di € 10,20 sul c/c 9001
(bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione); - Attestazione di € 32,00 sul c/c 4028
(bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione); - Se la patente è in scadenza, è scaduta di validità oppure non ha scadenza o ha validità superiore a quanto previsto dalla norme comunitarie: certificato medico in bollo da € 16,00 con foto, data non anteriore a tre mesi e relativa fotocopia, rilasciato da un medico abilitato.
I medici abilitati sono:
- Medici delle Asl, militari e altri, definiti monocratici perché giudicano da soli;
- Commissioni mediche locali (CML), strutture composte da più medici che esprimono un giudizio collegiale;
- 2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata.
La foto può essere autenticata:
- Direttamente allo sportello dell’Ufficio, se è l’interessato a presentare la domanda;
- Presso gli Uffici comunali , utile nel caso si voglia delegare qualcuno alla presentazione della domanda.
L’autenticazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo.
- Patente straniera in originale in corso di validità (in visione) e in fotocopia completa fronte-retro;
- Documento di riconoscimento in originale e in fotocopia;
- Codice fiscale in originale e in fotocopia.
In più gli extra-comunitari:
I cittadini extracomunitari che presentano domande per pratiche relative a patenti o veicoli devono aggiungere i seguenti documenti oltre agli altri previsti dalla procedura, sia al momento della richiesta, sia quando ottengono il provvedimento:
- Permesso di soggiorno originale in visione e in fotocopia oppure in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all’originale;
- Carta di soggiorno originale in visione e in fotocopia;
- Se l’interessato è in attesa del rinnovo per scadenza o del primo rilascio del permesso di soggiorno deve presentare la fotocopia del documento di identità e, a seconda dei casi:
- fotocopia della ricevuta della richiesta di primo rilascio (ottenuta dall’ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia);
- fotocopia della ricevuta della richiesta di rinnovo (ottenuta dall’ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia) e fotocopia del permesso di soggiorno scaduto.
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