Sommario
Il contratto a tempo indeterminato è la forma comune di rapporto di lavoro, vale a dire la forma da utilizzare di regola per le assunzioni, che costituisce un accordo tra due soggetti:
- il lavoratore, persona fisica che si impegna a svolgere un’attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro;
- il datore di lavoro, che può essere una persona fisica, giuridica o un ente, che a sua volta si impegna a retribuire il lavoratore per le prestazioni svolte, nonché a versare i contributi previdenziali e assistenziali.
Forma del contratto a tempo indeterminato:
Per la conclusione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato vige il principio della libertà di forma.
Ciò significa che è possibile la conclusione anche per fatti concludenti o in forma orale.
In alcuni casi particolari, però, il legislatore stesso ha previsto la forma scritta a pena di nullità, quali ad esempio il contratto di lavoro del personale navigante (art. 328 cod. nav.) e il contratto di lavoro sportivo (Legge 91/1981).
Nel caso in cui le parti intendano inserire nel contratto a tempo indeterminato degli elementi accessori, questi devono risultare da atto scritto.
Ci si riferisce al patto di prova che richiede la forma scritta ad substantiam (art. 2096 c.c.), alla ipotesi in cui la prestazione di lavoro sia a tempo parziale (forma scritta ad probationem, art. 2, D.Lgs. 61/2000), ovvero alla previsione del patto di non concorrenza per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (forma scritta ad substantiam, art. 2125 c.c.).
In ogni caso, una volta concluso il contratto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro è tenuto a fornire, per iscritto, al lavoratore assunto tutte le informazioni relative al rapporto.
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Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo indeterminato:
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato deve essere in linea di massima redatto in forma scritta e contiene gli estremi riguardanti il rapporto di lavoro:
- mansioni e attività lavorative richieste;
- inquadramento (livello di inserimento e qualifica del lavoratore);
- data di inizio del rapporto di lavoro (mentre non compare il termine, in funzione della natura del contratto);
- periodicità e ammontare della retribuzione;
- luogo e orario di lavoro (giornaliero e settimanale);
- ferie e permessi;
- eventuale periodo di prova;
- condizioni di preavviso in caso di recesso dal contratto.
Quante ore ci sono in un contratto di lavoro indeterminato?
L’orario di lavoro dipende dal CCNL a cui il contratto fa riferimento. L’orario standard più utilizzato dalle aziende che erogano servizi (e che fanno capo al CCNL commercio) è di 40 ore settimanali.
Esiste anche la possibilità di lavorare part-time, con tre differenti tipologie di tempo parziale:
- verticale: l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno, ma solo per determinati periodi nel corso della settimana, del mese o dell’anno (ad esempio 8 ore per soli 4 giorni a settimana);
- orizzontale: l’orario di lavoro giornaliero risulta inferiore all’orario normale (ad esempio solo 4 ore al giorno anziché 8);
- misto: l’orari di lavoro combina le due modalità verticale e orizzontale (ad esempio 4 ore al giorno per una settimana una volta al mese).
Il licenziamento può essere intimato per:
- Giusta causa, vale a dire per eventi gravi legati al comportamento del lavoratore tali da non consentire il proseguimento del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria; il dipendente licenziato per giusta causa perde quindi il diritto al preavviso;
- Giustificato motivo, oggettivo (derivante da motivi aziendali) o soggettivo (vale a dire legato a un’inadempienza del lavoratore).
Il giustificato motivo soggettivo si differenzia dalla giusta causa perché non così grave da consentire il licenziamento senza preavviso, In entrambe le situazioni, il lavoratore ha il diritto di verificare le motivazioni addotte per giustificare il licenziamento.
Il lavoratore che, assunto con contratto a tempo indeterminato, viene licenziato, ha 60 giorni di tempo, dal ricevimento della comunicazione, per impugnare il provvedimento.
Una volta decorso questo termine, senza la manifestazione esplicita e per iscritto della propria opposizione al licenziamento, non è più possibile fare nulla.
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