Bonus stagionali 2021: Ecco le novità!
Sommario
Sono partiti i pagamenti per il bonus stagionali 2021 dalla somma di ben 2400 euro!
A partire dall’8 aprile si avvieranno i pagamenti in maniera automatica dell’indennità una tantum di 2400 euro prevista dal decreto Sostegni.
E che viene rivolta nella maggioranza ai lavoratori impiegati in attività stagionali che hanno dovuto cessare, ridurre oppure sospendere la loro attività o il loro rapporto di lavoro per colpa della pandemia.
Le persone che hanno già potuto usufruire dell’assegno di 1.000 euro dal Dl Ristori non dovranno presentare una nuova richiesta: riceveranno in maniera automatica i nuovi pagamenti.
I dipendenti che però non hanno usufruito dell’aiuto economico negli mesi passati, dovranno tuttavia presentare richiesta all’Inps, online, entro il 30 aprile 2021.
Chi ha diritto al bonus stagionali 2021?
Con il decreto Sostegni “viene prevista l’erogazione di un’indennità, una tantum del valore che equivale a 2400 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità” ciò grazie al decreto Ristori.
Il Decreto Legge ha ampliato la platea di coloro che ne potranno beneficiare.
Ha infatti potuto includere anche i lavoratori che sono stati somministrati in vari settori dal turismo e ha alzato il tetto massimo di reddito annuo dei lavoratori dello spettacolo da 50mila a 75mila euro.
L’emanazione dell’indennità è di fatto una tantum per le seguenti tipologie di lavoratori:
- I lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, compresi i lavoratori in somministrazione che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, che non siano percettori di Naspi, di pensione o di altro reddito da loro e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- I lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti ad altri settori, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- I lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate lavorative nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto;
- I lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto. Gli stessi devono essere iscritti alla data di entrata in vigore del decreto alla Gestione separata;
- I lavoratori incaricati alle vendite a domicilio iscritti alla Gestione separata, con reddito nel 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- I lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, che siano titolari nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate e che non abbiano, alla data di entrata in vigore del decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente;
- I titolari nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- I lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto, con un reddito riferito al 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Per non dimenticare in particolar maniera ai lavoratori che hanno almeno 7 contributi giornalieri versati a partire dal 1° gennaio 2019.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto, con un reddito al 2019 inferiore ai 35.000 euro.
Rem e Naspi incompatibili con l’indennità?
Dopo aver dato spiegazione del bonus 1000 euro stagionale vogliamo ricordare che quest’ultima non è compatibile con altre indennità covid.
Altri bonus possono essere ad esempio Bonus sportivi, Bonus colf insieme al reddito di emergenza e la Naspi.
Mentre per il Reddito di cittadinanza, l’Inps comunica che se l’importo del RDC che si percepisce sia sotto a quello del bonus COVID-19.
Si erogherà il beneficio del Reddito di cittadinanza, fino all’importo della stessa indennità, dovuto per ogni mese.
La richiesta del bonus 1000 euro stagionali deve essere fatta per metà dicembre, momento in cui si è deciso di slittare.
Per cui, se si possiede il reddito di cittadinanza avente un importo sotto i 1000 euro, non si potrà beneficiare del bonus 1000 euro stagionali.
Ricordiamo, però, che verrà riconosciuto un aumento del Reddito di cittadinanza di cui sono titolari fino 1.000 euro.
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