Bonus 1000 euro stagionali: scadenza domande posticipata
Sommario
Sono in arrivo chiarimenti per quanto riguarda il Bonus 1000 euro stagionali da parte dell’Inps.
Parliamo di una scadenza che serve ad inoltrare la domanda di indennità onnicomprensiva, che però slitterà oltre la metà del mese di dicembre.
Vediamo insieme quando sarà possibile fare richiesta!
Bonus 1000 euro stagionali: slitta la scadenza per le domande
l’Inps precisa la scadenza per la richiesta dell’indennità onnicomprensiva, infatti il Decreto Ristori aveva fissato il 30 novembre come ultimo giorno.
Adesso, l’ente avverte i beneficiari che potranno presentare la domanda fino al 18 dicembre 2020:
“per consentire un adeguato tempo all’utenza e agli intermediari per presentare le domande per i nuovi beneficiari e nello stesso tempo consentire all’Istituto il pagamento di queste prestazioni entro la fine dell’anno corrente, sarà possibile presentare la domanda entro la data del 18 dicembre 2020”.
Come viene recitato all’interno del testo della circolare Inps n. 137 del 26 novembre 2020.
Bonus 1000 euro stagionali: a chi spetta l’indennità onnicompresiva
All’interno della medesima stessa circolare, l’Inps rammenta che il Bonus 1000, in caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro tra il primo gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, spetta a:
- Lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- Lavoratori intermittenti;
- Lavoratori autonomi occasionali;
- Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; i lavoratori dello spettacolo;
- Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Rem e Naspi incompatibili con l’indennità
E’ importante ricordare che l’indennità non è compatibile, oltre che con altre indennità Covid (Bonus sportivi, Bonus colf eccetera), con Rem e Naspi, per quanto riguarda il Reddito di cittadinanza, invece, l’Inps sottolinea che se:
“L’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità COVID-19, in luogo del versamento dell’indennità COVID-19 si procede ad integrare il beneficio del Reddito di cittadinanza, fino all’ammontare della stessa indennità, dovuto per ciascuna mensilità”.
In poche parole, nel caso in cui si fosse titolari “di un Reddito di cittadinanza di importo inferiore a 1.000 euro, non verrà erogata l’indennità COVID-19, ma verrà riconosciuto un incremento del Reddito di cittadinanza di cui sono titolari fino all’ammontare di 1.000 euro”.
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